News , Talk | 12.03.2021

Fisco e sportivi impatriati: l’Agenzia delle Entrate si salva in corner


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Ci eravamo lasciati alle spalle il 2020 commentando il piatto indigesto servito dall’Agenzia delle Entrate per il Cenone di S. Silvestro: ovvero la possibilità che le società sportive fossero sanzionate per aver applicato il regime opzionale (detassazione del 50% del reddito) previsto per gli sportivi neo residenti, senza attendere l’emanazione di un apposito decreto attuativo che doveva semplicemente indicare le modalità operative per il versamento di un contributo dello 0,5%, dovuto in caso dell’esercizio della suddetta opzione, da destinare allo sviluppo dei settori giovanili,.

In altri termini, l’Agenzia delle Entrate (con propria C.M 33/2020) aveva sostanzialmente subordinato l’applicazione del regime degli impatriati alla preventiva adozione di detto DPCM.

Tale pasticcio è stato sanato attraverso l’emanazione di un apposito Decreto (il DM 26 gennaio 2021) con cui si è previsto,  in linea generale, che il versamento del contributo debba essere effettuato, con cadenza annuale, direttamente dal soggetto che opta per il regime agevolato – vale a dire lo sportivo professionista – entro il termine di versamento del saldo dell’IRPEF relativa al periodo d’imposta di riferimento; inoltre, con particolare riferimento all’annualità 2019 – il regime speciale, infatti, si applica anche agli sportivi professionisti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 – il versamento del contributo de quo entro il 15 marzo 2021, consente agli sportivi di beneficiare dell’agevolazione in via “retroattiva”, i.e. già per il 2019.

Contestualmente al versamento, i soggetti che optano per il regime dovranno comunicare al Dipartimento per lo Sport l’adesione al regime agevolato, la somma versata, i dati identificativi del soggetto optante, del datore di lavoro e della federazione sportiva nazionale di riferimento. Tali dati saranno poi comunicati dal Dipartimento all’Agenzia delle Entrate.

Il tempestivo e corretto versamento di tale contributo è un requisito essenziale: infatti, l’omesso o insufficiente versamento entro il suddetto termine comporta la decadenza dal beneficio della detassazione del 50% della base imponibile dello sportivo.

Il versamento del contributo è effettuato tramite F24, con codice tributo “1900” e non è prevista la facoltà di avvalersi della c.d. “compensazione orizzontale” con altri tributi .

L’accesso ai fondi è consentito alle sole federazioni le cui società affiliate abbiano contrattualizzato gli atleti che si sono avvalsi del nuovo regime. Per accedere al contributo, le federazioni dovranno presentare al Dipartimento per lo sport un progetto finalizzato al sostegno dei settori giovanili di propria competenza. Tali progetti dovranno: riguardare l’intero territorio nazionale, anche in proporzione rispetto alle società affiliate alla federazione proponente; afferire alla formazione professionale di personale coinvolto nelle attività dei settori giovanili; incentivare i valori delle pari opportunità, il contrasto ad ogni forma di discriminazione; aumentare l’integrazione dei disabili, delle minoranze etniche, degli immigrati e di altri gruppi sociali vulnerabili.

Equity Partner
Roberto Pellizzari

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