News , Talk | 30.12.2020

Calcio e Legittimo affidamento: “palo” clamoroso dell’Agenzia delle Entrate?


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Ieri mattina, 29 dicembre 2020, si è consumata una piccola tragedia, stavolta non annunciata, all’interno del mondo del calcio, del basket e degli altri sport professionistici: con propria Circolare Ministeriale (la n. 33/E del 28 dicembre 2020), l’Agenzia delle Entrate ha clamorosamente (sia per le tempistiche sia per lo strumento con cui è intervenuta) mandato “in soffitta”, seppur in modo provvisorio, quanto disposto dal Decreto Crescita del 30 aprile 2019 che con decorrenza dallo stesso anno aveva esteso, seppur con eccezioni ad hoc, la normativa tributaria agevolativa dei c.d. “rimpatriati” agli sportivi professionisti.

Ma cosa è accaduto? E, soprattutto, perché? Va premesso che la norma primaria – l’art. 16, comma 5-quater del D.Lgs n. 147/2015 – ha previsto che gli sportivi “professionisti” giunti per la prima volta, o semplicemente tornati a risiedere in Italia dopo essere stati per almeno 2 anni residenti fiscalmente all’estero e che si impegnino a risiedervi per almeno due periodi d’imposta, possano beneficiare di una detassazione del loro compenso lordo pari al 50%.Tale norma, già nell’era pre-Covid19 (ma ancor di più in pandemia), ha permesso alle squadre di club Italiane di ingaggiare calciatori e cestisti a condizioni particolarmente favorevoli, concludendo accordi che altrimenti non sarebbero mai stati possibili; è noto, infatti, come i procuratori negozino il compenso dei propri assistiti “al netto” delle imposte, dunque tale detassazione ha permesso alle società/datrici di lavoro di mettere sotto contratto atleti con un “costo azienda”, a parità di compenso netto, molto più basso rispetto al passato. È ciò era già occorso durante la sessione estiva del calcio mercato 2019, quando i neo tesserati avevano depositato in FIGC contratti che prevedevano, a decorrere dal 2020, due compensi lordi per il calciatore, tra loro alternativi, a seconda che quest’ultimo beneficiasse o meno del regime fiscale dei rimpatriati.

Tutto sembra chiaro, se non fosse che il comma 5-quinquies dello stesso articolo 16 aveva disposto che l’opzione per la detassazione del 50% portava con sé l’obbligo di versare un contributo dello 0,5% da destinare allo sviluppo dei settori giovanili. Le modalità attuative di quest’ultima disposizione (quindi di come incanalare nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e versare il contributo dello 0,5%) dovevano essere regolate da uno specifico Decreto attuativo che ad oggi, però, non è stato ancora emanato.

Proprio qui si è verificato il “patatrac”! Secondo la lettura dell’Agenzia delle Entrate, allineata al contenuto di un parere conforme rilasciato lo scorso ottobre dal Dicastero dell’Economia, la mancanza (ingiustificata) di tale Decreto – che lo ripetiamo, dovrebbe regolare esclusivamente le modalità attuative del pagamento del contributo dello 0,5% – renderebbe, fino alla sua emanazione, inapplicabile ab origine la normativa dei rimpatriati ai lavoratori sportivi; con la conseguenza che per quest’ultimi si dovrebbe ad oggi applicare la fiscalità ordinaria in luogo di quella agevolata!

La presa di posizione dell’Agenzia delle entrate lascia davvero perplessi in quanto la norma primaria non subordina in alcun modo la detassazione del 50% del reddito imponibile degli sportivi “rimpatriati” all’emanazione del suddetto Decreto e, dunque, parrebbe che un documento di prassi ministeriale “interno” (la cui ontologica finalità sarebbe quella di diramare ai vari Uffici Territoriali interpretazioni di disposizioni legislative per una loro applicazione coerente e allineata) abbia travalicato il disposto legislativo.

La diretta conseguenza di tale interpretazione è che i datori di lavoro degli sportivi professionisti (i.e. i club, che fungono da sostituto d’imposta) – che in virtù del principio del legittimo affidamento, immanente nel nostro ordinamento tributario, avevano applicato ai compensi la detassazione – nel corso del 2020 risulteranno aver trattenuto in busta paga ai vari Lukaku, Ibra, Eriksen, Gigi Datome (solo per citarne alcuni) ritenute alla fonte insufficienti esponendosi anche ad una potenziale infedeltà dichiarativa; tali irregolarità del sostituto d’imposta, se non tempestivamente sanate attraverso il versamento (tramite l’istituto del “ravvedimento operoso”) delle ritenute omesse, potrebbero comportare non solo l’irrogazione di pesanti sanzioni amministrative (variabili dal 30% al 110%), ma addirittura integrare il reato tributario di omesso versamento di ritenute ex art- 10-bis del D.lgs 74/2000 (che prevede una pena detentiva da sei mesi a due anni per chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti di imposta le ritenute dovute sulla base della stessa, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta).

Ora i club si trovano davanti ad un bivio molto pericoloso; sanare gli omessi versamenti di ritenute ed eventualmente presentare istanza di rimborso per ottenerne la ripetizione (e di fronte ad un probabile diniego, impugnare il provvedimento) o confidare in un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate o, ancor meglio, nella pronta emanazione del DPCM?

Quel che è certo è che dopo questo “botto di capodanno” i CFO delle società non trascorreranno un fine anno troppo rilassato e che il mercato di riparazione di gennaio non sarà altrettanto “scoppiettante” in considerazione delle sopravvenienze passive che dovranno ragionevolmente essere stanziate nei bilanci delle società, già abbastanza straziati dalla situazione sanitaria emergenziale.

Equity Partner
Roberto Pellizzari

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