Il 18 marzo 2023, è entrato in vigore il Decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2023, in materia di emissioni e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale (digital securities) – (il “Decreto Fintech”), che attua il Regolamento (UE) 2022/858 (DLT pilot regime – il “Regolamento DLT”).
Il Decreto Fintech ha introdotto, tra l’altro, la prima disciplina comune sulle modalità di emissione, sulle forme di registrazione e sulla circolazione di digital securities 1, che si affianca alle tradizionali forme cartolare e dematerializzata (previste dal D. Lgs. n. 58/1998).
Ai sensi del Decreto Fintech, l’emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale, che deve essere tenuto da un responsabile del registro per la circolazione digitale, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT (come definiti all’articolo 2, punti 7) e 10) del Regolamento DLT), dalla Banca d’Italia o dal Ministero dell’economia e delle finanze, nonché dagli ulteriori soggetti eventualmente individuati dalla Consob. Il responsabile del registro è obbligatoriamente nominato per ogni emissione di strumenti finanziari DLT, avendo una funzione di garante anche della correttezza, della completezza e dell’aggiornamento nel continuo delle informazioni relative all’emissione, nonché di tutela dei diritti dei titolari degli strumenti finanziari DLT.
Il 10 luglio 2023, Consob ha posto in consultazione il nuovo “Regolamento sull’emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari di attuazione del Decreto Fintech” per quanto riguarda l’iscrizione nell’elenco dei responsabili del registro (il “Regolamento in Consultazione”).
L’oggetto del Regolamento in Consultazione concerne l’esercizio delle competenze della Consob di cui all’articolo 28: (i) comma 1, del Decreto Fintech relative alla fissazione dei princìpi e dei criteri di formazione e tenuta dell’elenco dei responsabili del registro e alle relative forme di pubblicità e (ii) comma 2, relative a:
- le forme e le modalità di presentazione dell’istanza e la procedura per l’iscrizione nell’elenco dei responsabili del registro, individuando le possibili cause di sospensione e interruzione, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lett. d) del Decreto Fintech;
- il contenuto minimo delle informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lett. j),
che, secondo quanto dichiarato dalla Consob stessa, costituiscono gli ambiti strettamente funzionali all’avvio immediato dell’elenco dei responsabili del registro.
Le disposizioni in consultazione prevedono, tra l’altro, alla Parte II del Regolamento in Consultazione:
- Titolo I: l’istituzione dell’elenco dei responsabili del registro composto di n. 5 sezioni, corrispondenti a ciascuna categoria di soggetti che ai sensi del Decreto Fintech possono svolgere l’attività di responsabile del registro, ossia:
- le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia;
- gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia e a condizione che l’attività sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia;
- gli emittenti con sede legale in Italia, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che intendono svolgere l’attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi;
- i soggetti stabiliti in Italia diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);
- i depositari centrali italiani che intendono svolgere l’attività di responsabile del registro in via accessoria;
- Titolo II: la procedura per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, sulla scorta di quanto già previsto dal Decreto Fintech.L’istanza di iscrizione deve contenere tutte le informazioni utili a dimostrare la conformità ai requisiti previsti dal Decreto per l’iscrizione, deve essere predisposta in conformità a quanto indicato nell’Allegato 1 e corredata di una relazione tecnica illustrativa dell’iniziativa, secondo quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, lettera e), del Decreto, da redigersi secondo lo schema fornito nell’Allegato 2 che ne dettaglia il contenuto minimo.Il procedimento di autorizzazione dura, fatte salve eventuali cause di sospensione, 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dal ricevimento di una domanda completa.Durante l’istruttoria, la Consob può incaricare un revisore indipendente per valutare l’idoneità del registro a garantire il rispetto di tutti i requisiti stabiliti dal
Decreto, i cui costi sono a carico dell’istante.Il Regolamento in Consultazione chiarisce, altresì, che il procedimento di iscrizione si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso e che il silenzio non equivale ad accoglimento dell’istanza (così come il procedimento di cancellazione).Con riferimento al procedimento di cancellazione dall’elenco su richiesta (cfr. articolo 10), al fine di tutelare i detentori degli strumenti finanziari digitali e la certezza dei rapporti giuridici, si prevede che l’adozione della delibera di cancellazione possa essere posticipata, rispetto agli ordinari novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, quando sia necessario al fine di assicurare il trasferimento delle scritturazioni a un altro registro o il mutamento di regime di forma e circolazione degli strumenti;
- Titolo III: rinvia all’Allegato 3, che disciplina il contenuto minimo del documento informativo sulle modalità operative del registro e i dispositivi a tutela della sua operatività che i responsabili del registro devono predisporre e rendere disponibile al pubblico in forma elettronica e facilmente accessibile e consultabile in ogni momento ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del Decreto Fintech
1 L’art. 3 del Regolamento DLT aggiorna la definizione di strumenti finanziari – sino ad oggi appannaggio della sola MiFID 2 (Direttiva 2014/65) – introducendovi quella di “strumenti finanziari DLT”, ossia strumenti finanziari emessi, registrati, trasferiti e stoccati mediante la DLT (tra le quali la più diffusa è la blockchain) e, segnatamente: : “(a) azioni il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di EUR; (b) obbligazioni, altre forme di debito cartolarizzato, comprese le ricevute di deposito in relazione a tali titoli, o strumenti del mercato monetario, con un’entità di emissione inferiore a 1 miliardo di EUR, esclusi quelli che incorporano uno strumento derivato o che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio correlato; o (c) quote di organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), punto iv), della direttiva 2014/65/UE, il cui valore di mercato delle attività gestite è inferiore a 500 milioni di EUR”. Nella definizione rientrano, altresì, i titoli di debito emessi da s.r.l. ai sensi dell’articolo 2483 c.c., nonché i Titoli di Stato, i covered bonds emessi da banche, le notes emesse dai veicoli di cartolarizzazione e i certificates.
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