News , Talk | 16.08.2021

Disciplina fiscale del trust: l’Agenzia delle Entrate nuovamente sul punto dopo quasi un quindicennio


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A distanza di oltre un quindicennio dalla pubblicazione dell’ultimo documento di prassi in cui l’Agenzia delle Entrate affrontava in modo organico la disciplina fiscale del trust (i.e. Circolare 48/E/2007), poi “integrato” con i chiarimenti forniti nel 2010 (i.e. Circolare 61/E/2010), l’Amministrazione Finanziaria, lo scorso 11 agosto 2021, è tornata sul punto, rendendo disponibile in consultazione una bozza di circolare rispetto alla quale i soggetti interessati potranno inviare le proprie osservazioni/proposte di modifiche entro il prossimo 30 settembre 2021.

Tale bozza di circolare (la cui pubblicazione era sicuramente tanto attesa da tutti gli operatori del wealth management in ragione soprattutto delle diverse “zone grigie” che caratterizzano i profili fiscali dell’istituto giuridico anglosassone) affronta nuovamente ed in modo organico la disciplina fiscale ai fini delle imposte dirette ed indirette del trust, lasciando, tuttavia, alcune questioni ancora in sospeso.

In sintesi, questi di seguito, i principali chiarimenti forniti:

IMPOSTE DIRETTE

  1. Trust trasparenti –> il reddito da essi prodotto è imputato per trasparenza ai beneficiari individuati, quale reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato. La successiva corresponsione dei redditi ai beneficiari individuati non subisce in capo ad essi ulteriore prelievo impositivo.
  2. Trust opachi –> per i trust opachi fiscalmente residenti in Italia, l’imposizione dei redditi da questi prodotti avviene una sola volta ed esclusivamente nei confronti dei trust. la successiva corresponsione dei redditi ai beneficiari non subisce in capo ad essi ulteriore prelievo impositivo, tranne nel caso in cui il trust sia stabilito in Stati o territori che con riferimento ai redditi da esso prodotti si consideri a fiscalità “privilegiata” (trust residenti in UE/SEE non possono essere considerati “a fiscalità privilegiata”). In tale ultimo caso, le attribuzioni di reddito da parte del trust saranno assoggettate ad imposizione in capo al beneficiario residente in Italia (questo perché alla tassazione ridotta in capo al trust estero corrisponderebbe, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente per le attribuzioni di reddito da parte del trust) quale reddito di capitale.
  3. Determinazione del reddito di capitale –> esclusivamente rispetto alle attribuzioni di trust esteri in favore di beneficiari residenti in Italia, l’art. 45, comma 4-quater del TUIR, prevede che ove non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intera “attribuzione percepita”, costituisce reddito in capo al beneficiario. L’Agenzia chiarisce che il trustee debba necessariamente tenere una “contabilità” analitica dalla quale sia possibile distinguere tra patrimonio e reddito attribuito al beneficiario. Dei due, solo il secondo (i.e. reddito) è soggetto alle imposte sui redditi in capo al beneficiario.

IMPOSTE INDIRETTE

Per i trust residenti…

  1. Atto istitutivo del trust –> L’atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all’imposta di registro in misura fissa.
  2. Atto di dotazione dei beni in trust –> confermando l’orientamento espresso con le risposte ad interpello 351 e 352/2021 ed uniformandosi, dunque, a quello della recente giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia afferma che non essendoci un’effettiva attribuzione di “ricchezza” ai beneficiari, non si verifica il presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Tale imposta, invece, sarà dovuta all’atto del trasferimento dei beni in trust ai beneficiari. Gli atti di dotazione dei beni in trust, dunque, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, saranno soggetti unicamente ad applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.
  3. Trasferimento dei beni ai beneficiari –> tale atto è soggetto ad applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. L’eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni sarà valutata al momento dell’atto di attribuzione dei beni sulla base della presenza dei relativi presupposti. Il valore dei beni soggetto ad imposta, dovrà dunque essere determinato in base alle specifiche disposizioni vigenti alla data dell’atto con il quale viene effettuato il trasferimento.
    Rispetto a tale chiarimento fornito, nulla viene detto esplicitamente rispetto ai profili territoriali dell’imposta sulle successioni e donazioni con riferimento al momento in cui detti profili territoriali debbano essere analizzati (i.e. all’atto della dotazione dei beni in trust oppure all’atto del trasferimento dei beni ai beneficiari?), creando non pochi problemi interpretativi.
  4. Imposta ipotecaria e catastale –> Tali imposte sono dovute, rispettivamente, per le formalità delle trascrizioni di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari e per le volture catastali dei medesimi atti.
    L’Agenzia chiarisce che tali imposte sono dovute in misura fissa all’atto della dotazione del trust di beni immobili/diritti reali immobiliari. All’atto dell’effettivo trasferimento del patrimonio immobiliare in favore del/dei beneficiario/i, invece, tali imposte saranno dovute in misura proporzionale.

…Per i trust non residenti

In linea di principio, vale quanto affermato con riferimento ai profili di fiscalità indiretta ut supra riportati, che dovranno necessariamente essere analizzati di volta in volta tenendo conto dei criteri territoriali che caratterizzano lo specifico comparto impositivo.

IMPOSTE PATRIMONIALI (IVAFE/IVIE) E OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE

Monitoraggio fiscale –> Ai sensi dell’art. 4 del D.L. 167/1990, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (ossia di compilazione del quadro “RW” della propria dichiarazione dei redditi) le persone fisiche, gli enti non commerciali (i.e. tra cui anche i trust) e le società semplici residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria.
Oltre a tali soggetti, sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione tutti i soggetti summenzionati che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, sono considerati “titolari effettivi” dell’investimento secondo la disciplina dell’antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).
I trust non commerciali (“trasparenti” e “opachi”) residenti in Italia e non fittiziamente interposti, sono dunque, in linea di principio, tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria da essi detenuti, così come lo sono tutti i titolari effettivi di tali investimenti/attività finanziarie.
Stando alle parole dell’Agenzia, possono essere considerati titolari effettivi degli investimenti in trust, soltanto (trustee, disponente e guardiano, risulterebbero, in linea di principio, esclusi dal novero dei titolari effettivi) i beneficiari di trust “perfettamente” individuati o “facilmente” individuabili, come, ad esempio i discendenti in linea retta del disponente. Questi, se residenti in Italia, sono soggetti all’obbligo di compilazione del quadro RW.

IVAFE e IVIE –> sono soggetti all’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (“IVAFE”) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (“IVIE”), i soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (i.e. persone fisiche, enti non commerciali – tra cui, come anticipato, i trust -, società semplici ed i medesimi soggetti titolari effettivi degli investimenti).

Managing Associate
Matteo Esposito
Equity Partner
Roberto Pellizzari

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