Insight | 14.02.2025

Certificazione di parità di genere. Aggiornamenti sugli adempimenti per le organizzazioni certificate ai sensi della PdR 125:2022

L’ottenimento della certificazione di parità di genere porta con sé alcuni benefit così come alcuni oneri


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Tra questi ultimi, la PdR 125:2022 prevede che venga redatta annualmente un’informativa aziendale sulla parità di genere da inviare alle rappresentanze sindacali aziendali e alle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità.

Tra i benefici, si rammenta l’esonero contributivo nella misura del 1% sul totale dei contributi versarti fino a un massimo di 50.000,00 euro annui, e anche per il 2025 è stata avviata la terza campagna di acquisizione delle domande da parte dell’INPS.

Informativa aziendale sulla parità di genere

Al fine di valorizzare il percorso di certificazione e darvi adeguata comunicazione all’esterno, la Prassi di Riferimento UNI 125:2022 prevede che venga redatta annualmente un’informativa aziendale sulla parità di genere da inviare alle rappresentanze sindacali aziendali e alle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità.

L’informativa deve dare evidenza del grado di adeguamento dell’organizzazione alla PdR 125:2022 tenuto in considerazione le risultanze dell’audit interno e delle principali politiche aziendali inerenti alla parità di genere.

L’informativa deve essere inviata alla Consigliera di Parità regionale all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (ad esempio: consigliera_di_parita@regione.lombardia.it), indicando nell’oggetto: “informativa annuale sulla parità di genere”.

In particolare, si suggerisce di inserire nell’informativa quanto segue:

  • denominazione e ragione sociale
  • codice ATECO e cluster dimensionale (micro-impresa, PMI, grande impresa > 50 dipendenti)
  • denominazione dell’ente di certificazione che ha rilasciato il certificato e contatti
  • data ultimo audit (indicando se prima certificazione, monitoraggio/sorveglianza)
  • punteggio ottenuto da parte dell’ente certificatore nella valutazione dei KPI e indicazione del soddisfacimento dei KPI quantitativi sulla % di donne in organico e sul gap salariale
  • breve descrizione dell’audit interno condotto dalla società
  • dichiarazione di assenza di cause giudiziarie inerenti a violazioni dei diritti riferibili alla parità di genere
  • dichiarazione circa la garanzia di esercizio dei diritti di congedo e assenza per motivi connessi alla genitorialità
  • dichiarazione che attesti la veridicità delle relazioni e dei dati in essa contenuti (artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).

Nel caso in cui queste informazioni siano fornite in un documento allegato, nel testo della e-mail accompagnatoria – da inviarsi secondo le modalità indicate di seguito – devono essere riportati chiaramente: (a) denominazione/ragione sociale, (b) partita IVA /C.F. e (c) data di rilascio del certificato.

Alla e-mail deve essere allegata anche copia del documento di identità del legale rappresentante e copia del certificato di adeguamento alla PdR 125:2022 rilasciato dall’ente certificatore.

L’informativa è annuale e dovrà, pertanto, essere inviata ogni anno di validità della certificazione, ma non vengono specificate delle tempistiche precise di invio. Nel caso in cui non sia stata inviata il primo anno di ottenimento della certificazione (anche considerato la recente attuazione della disposizione), sarà possibile inviarla a seguito del primo monitoraggio.

Domanda di esonero contributivo

Il 30 dicembre 2024, con il messaggio n. 4479, INPS ha dato il via alla terza campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo da parte delle organizzazioni che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” in conformità con la prassi di riferimento UNI PdR/125:2022 entro il 31 dicembre 2024.

In accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, INPS ha pubblicato sulla sezione del sito web www.inps.it, denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, volto all’inoltro delle domande.

L’esonero contributivo previsto dalla Legge 5 novembre 20221, n. 162 è pari all’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse complessive pari a 50 milioni di euro l’anno, l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei soggetti beneficiari.

La domanda deve essere presentata, in forma di autodichiarazione, mediante compilazione del modulo e seguendo le indicazioni contenute nel portale, fino al 30 aprile 2025. Ai fini dell’ammissibilità all’esonero fa fede la data di rilascio della certificazione della parità di genere, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2024.

Per le certificazioni rilasciate nel 2025, seguiranno indicazioni INPS di anno in anno. Per coloro, invece, che hanno già presentato la domanda di esonero negli anni precedenti e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, la domanda non deve essere ripresentata ma varrà automaticamente per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.

In caso di rinuncia o revoca della “Certificazione della parità di genere”, l’organizzazione deve provvedere, sotto propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione a INPS tramite cassetto previdenziale e tramite l’invio di una PEC all’indirizzo pariopportunita@mailbox.governo.it.

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Senior Associate
Alessia Placchi

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