La risposta ad interpello n. 447/2021 pubblicata lo scorso 25 giugno dall’Agenzia delle Entrate, fornisce un interessante chiarimento in merito ai requisiti che devono essere integrati da un calciatore professionista (nel caso di specie, cittadino di uno Stato extra-UE) ai fini della fruizione delle disposizioni agevolative introdotte nel nostro ordinamento a norma dell’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, rubricato “Regime speciale per lavoratori impatriati” (“Regime”).
Tale Regime, in estrema sintesi, prevede una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno i successivi due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa come dipendenti o lavoratori autonomi, nel territorio dello Stato italiano.
Con specifico riferimento alla tassazione agevolata riservata agli sportivi professionisti, il comma 5-quater dell’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, ha previsto che: “[…], ferme restando le condizioni (ndr. che debbono essere integrate al fine di poter fruire del Regime) di cui al presente articolo (ndr. si fa riferimento all’art. 16 precedentemente citato), i redditi di cui al comma 1 (ndr. lavoro dipendente e autonomo) concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Il successivo coma 5-quinquies, inoltre, prevede che, per gli sportivi professionisti, il perfezionamento dell’opzione per il Regime sia anche subordinato al versamento annuale di un contributo pari allo 0,5% del loro reddito imponibile.
Tuttavia, dalla lettura dell’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, è dubbio quali siano le “condizioni” a cui fare riferimento al fine di poter fruire del Regime agevolativo nel caso di uno sportivo professionista cittadino di uno Stato extra-UE, in quanto:
(i) il comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, non facendo riferimento alcuno alla cittadinanza che dovrebbe avere il contribuente che trasferisce la propria residenza fiscale in Italia, prevede che la fruizione del regime sia subordinato a) al fatto che tale contribuente non abbia risieduto in Italia negli ultimi due periodi d’imposta rispetto a quello in cui si trasferisce, b) all’impegno da parte del contribuente nel rimanere residente in Italia per i successivi due periodi d’imposta rispetto a quello in cui si è trasferito, e c) al fatto che il contribuente svolga prevalentemente la sua attività lavorativa in Italia;
(ii) il comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs 147/2015, invece, facendo riferimento alla cittadinanza che dovrebbe avere il contribuente che trasferisce la propria residenza fiscale in Italia, statuisce che in ipotesi di cittadini di Stati extra-UE, sia possibile fruire del Regime a condizione che a) siano integrati i medesimi requisiti riportati al precedente punto (i) (su tale aspetto, si veda anche quanto chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 28 dicembre 2020, §1) b) esista una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale tra Italia e Paese del cittadino extra-UE c) il contribuente sia in possesso di un titolo di laurea ed abbia svolto un’attività di lavoro dipendente/autonomo nei 24 mesi antecedenti al trasferimento in Italia, d), alternativamente alla precedente condizione sub c), il contribuente abbia svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
L’Istante che ha presentato istanza di interpello il cui commento alla risposta è oggetto del presente contributo, aveva avuto il dubbio, con ogni probabilità, circa le condizioni che dovessero essere integrate dallo sportivo professionista cittadino extra-UE al fine di poter fruire del Regime, ossia, se tali condizioni dovessero essere quelle di cui al precedente punto (ii) in quanto facenti riferimento, appunto, ai cittadini non europei o quelle, invece, di cui al precedente punto (i).
L’Agenzia, in risposta all’istanza di interpello presentata, afferma: “Con riguardo alle condizioni e ai requisiti soggettivi che gli sportivi professionisti devono possedere per l’accesso al regime, va osservato che essi sono, per espressa previsione normativa, quelli fissati dallo stesso articolo 16, e in particolare, quindi, quelli di cui al comma 1”, in quanto, proseguendo: “[…] il comma 1 non pone alcun tipo di limitazioni al riguardo (ndr. cittadinanza del contribuente), con la conseguenza che tutti i lavoratori che rispondono alle caratteristiche delineate dalla norma, indipendentemente dalla loro cittadinanza, possono accedere al regime in esame”
Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia, pertanto, per gli sportivi professionisti che trasferiranno la propria residenza fiscale in Italia (indipendentemente dalla loro cittadinanza), il regime degli impatriati sarà applicabile a condizione che:
- non abbiano risieduto in Italia negli ultimi due periodi d’imposta rispetto a quello in cui si trasferiscono;
- si impegnino a mantenere la residenza fiscale in Italia per i successivi due periodi d’imposta;
- svolgano la loro attività lavorativa prevalentemente in Italia;
- si proceda al versamento del contributo annuale dello 0,5% sul proprio reddito imponibile.