Lo scorso 20 novembre, Banca d’Italia ha pubblicato le risposte a 14 FAQ, elaborate di concerto con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, volte a fornire agli operatori indicazioni sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva nel relativo Registro.
Dal 9 ottobre scorso è, infatti, pienamente operativo il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini al trust hanno tempo fino al prossimo 11 dicembre per comunicare al Registro delle Imprese i nominativi dei propri titolari effettivi.
Al fine di agevolare il processo di identificazione delle persone fisiche da identificare quali titolari effettivi ai sensi della normativa antiriciclaggio nelle società di capitali, Banca d’Italia – insieme a MEF e UIF – è intervenuta a sciogliere i principali nodi interpretativi sull’applicazione dei criteri di cui all’art. 20 d.lgs. n. 231/2001.
L’AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI SULLA TITOLARITA’ EFFETTIVA
Innanzitutto, le Autorità italiane precisano l’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Le FAQ chiariscono che le imprese tenute agli obblighi di comunicazione sono “le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese” e, quindi, società per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.
Di contro, le FAQ specificano che gli obblighi di comunicazione “non si applicano, a titolo esemplificativo, alle società di persone e alle imprese individuali”.
L’ORDINE GERARCHICO DEI CRITERI PREVISTI DALL’ART. 20 D.LGS. N. 231/2007
Le FAQ ribadiscono l’ordine gerarchico dei criteri per l’identificazione del titolare effettivo delle persone giuridiche compendiati nei commi 2, 3 e 5 dell’art. 20, d.lgs. n. 231/2007.
Secondo le Autorità italiane, “ai fini dell’individuazione del titolare effettivo di una società di capitali, il c.d. criterio della proprietà e il c.d. criterio del controllo di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 trovano applicazione secondo l’ordine indicato dalla norma”.
Ciò significa che:
- nell’ipotesi in cui vi sia una situazione di proprietà rilevante (diretta o indiretta) da parte di una o più persone fisiche, la stessa o le stesse sono da qualificarsi come titolare effettivo (art. 20, comma 2, d.lgs. n. 231/2007);
- al c.d. criterio del controllo si farà ricorso soltanto in via subordinata, “nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente” (art. 20, comma 3, d.lgs. n. 231/2007).
- nell’ipotesi in cui l’applicazione di entrambi i precedenti criteri non abbia consentito di identificare il titolare effettivo, si applica il c.d. criterio residuale di cui al comma 5 del medesimo articolo 20, secondo cui il titolare effettivo “coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.
IL CRITERIO DELLA PROPRIETA’ INDIRETTA NELLE CATENE DI CONTROLLO SOCIETARIO
Banca d’Italia – unitamente al Ministero dell’Economia e alla UIF – interviene, poi, sul perimetro di applicazione del criterio della proprietà indiretta.
L’art. 20, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 231/2007, nel delineare il cd. “criterio dominicale”, attribuisce rilievo alla partecipazione al capitale sociale della società cliente in misura superiore al 25% in via diretta o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
In assenza di indicazioni ufficiali, nella prassi si erano formate diverse interpretazioni sulle modalità di calcolo della soglia del 25% nelle ipotesi di catene di controllo societario.
Con le FAQ del 20 novembre 2023, Banca d’Italia ha definitivamente chiarito che i) rispetto al capitale della società cliente rileva la soglia del 25%; ii) rispetto alle altre società parte della catena di controllo assume rilevanza la nozione di controllo prevista dal codice civile.
Rispetto alle società inserite nella catena di controllo, quindi, andrà verificata la sussistenza del controllo civilistico ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c..
In particolare, affinché possa parlarsi di controllo, sarà necessaria (alternativamente) i) la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; ii) la disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; iii) la sussistenza di particolari vincoli contrattuali tali da determinare un’influenza dominante.
IL TITOLARE EFFETTIVO NEL CASO DI USUFRUTTO O PEGNO SU QUOTE O PARTECIPAZIONI SOCIALI
Le FAQ elaborate da Banca d’Italia, MEF e UIF precisano, inoltre, il criterio da utilizzare per l’identificazione del titolare effettivo della società di capitali nell’ipotesi di costituzione del diritto di usufrutto o di pegno su quote o partecipazioni sociali.
In particolare, la questione risolta dalle FAQ riguarda l’identificazione del titolare effettivo nell’usufruttuario (o creditore pignoratizio) o nel nudo proprietario.
Per risolvere il dubbio interpretativo, l’Autorità di vigilanza fa leva sulla considerazione per cui “ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, occorre individuare la persona fisica (o le persone fisiche) beneficiaria sostanziale del rapporto o dell’operazione”.
In caso di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali, di regola, devono considerarsi “titolari effettivi rispettivamente l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, quali soggetti legittimati a esercitare i principali diritti sociali connessi alla quota o alla partecipazione, quali il diritto agli utili e, salvo convenzione contraria, il diritto di voto in assemblea”.
Nell’ipotesi in cui, invece, il diritto di voto spetti al nudo proprietario, “sono da identificare come titolari effettivi tanto il nudo proprietario quanto l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, in quanto entrambi sono beneficiari sostanziali dell’operazione, posto che le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione sociale spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all’usufruttuario e al creditore pignoratizio (l’utile)”.
L’APPLICAZIONE DEL CRITERIO RESIDUALE NEI GRUPPI DI IMPRESE
Da ultimo, Banca d’Italia, MEF e UIF fornisce preziose indicazioni sull’applicazione del criterio residuale nei gruppi di imprese.
Come noto, qualora non sia possibile identificare il titolare effettivo tramite il ricorso ai criteri della proprietà e del controllo, il d.lgs. n. 231/2007 prevede l’applicazione del criterio residuale di cui al comma 5 dell’art. 20, d.lgs. n. 231/2007.
Sulla scorta di tale criterio, il titolare effettivo coincide con la persona fisica (o le persone fisiche) cui spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società conformemente agli assetti organizzativi o statutari della società stessa.
Le FAQ intervengono sull’identificazione del titolare dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione nell’ipotesi in cui la società cliente faccia parte di un gruppo societario.
In particolare, la questione interpretativa riguarda l’identificazione quali titolari effettivi della società cliente dei soggetti con poteri gestori della società posta al vertice della catena partecipativa o della società cliente.
Al quesito “nel caso in cui la società cliente sia una società controllata e al vertice della catena partecipativa si trovi un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (ad esempio, una società ad azionariato diffuso o una cooperativa), vanno identificati come titolari effettivi i soggetti con poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società posta al vertice della catena partecipativa o della società cliente?”, Banca d’Italia fornisce chiare indicazioni individuando, come beneficiari effettivi, gli organi direttivi della società cliente e non della società al vertice della catena di controllo.
In particolare – si legge nelle FAQ – “nelle ipotesi in cui i criteri della proprietà e del controllo di cui all’articolo 20, commi 2 e 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo di una società posta al vertice di una catena partecipativa, occorre individuare come titolare effettivo, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 20, la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente”.
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