News , Talk | 25.03.2016

Banca dati per le opere d’arte rubate: il Garante Privacy dà il via libera


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Lo scorso 4 febbraio il Garante ha dato parere positivo allo schema di decreto proposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), provvedimento che dà attuazione alla banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti.

L’intervento legislativo trae ispirazione da diverse iniziative private e pubbliche che hanno avuto luogo all’estero (come quella dell’Art Loss Register e dell’Works of art database creato dall’Interpol) contro i reati a danno dei beni culturali; piaga che da sempre affligge anche il patrimonio artistico Italiano.

La normativa ha individuato rispettivamente nel MIBACT e nell’Arma dei Carabinieri i soggetti contitolari del trattamento dei dati, affidando al Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale dell’Arma il ruolo di responsabile unico del patrimonio informativo della banca dati.

Il testo, inoltre, ha elencato i soggetti abilitati alla consultazione, disciplinato la tracciatura delle operazioni e identificato i dati oggetto del trattamento. Tra questi figurano il nominativo del denunciante e quello del detentore delle opere sottratte, oltre ad alcune informazioni ritenute necessarie alla ricerca e al recupero dell’opera (compresi dati di carattere giudiziario).

Le misure correttive richieste dal Garante hanno riguardato soprattutto i profili di sicurezza e di conservazione dei dati: nel caso di trasferimento delle informazioni, ad esempio, è stata espressamente richiesta una più precisa regolamentazione, sia quando queste sono dirette ad altre autorità (italiane od europee), sia quando dirette fuori dal territorio dell’Unione Europea.

È inoltre emersa la necessità di maggiore precisione nella definizione dei ruoli spettanti ai due co-titolari (MIBACT e Arma dei Carabinieri) e al responsabile  del trattamento ovvero il Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale dell’Arma: ciò al fine di evitare pericolose sovrapposizioni nelle espletamento delle rispettive funzioni.

Infine, Il Garante ha prescritto una verifica di pertinenza e non eccedenza dei dati oggetto di registrazione, insieme ad una chiara definizione dei loro tempi di conservazione. L’attuale disposto della norma, infatti, sancisce che i dati siano conservati sino al recupero del bene o alla data di definizione del procedimento: una previsione di scarsa chiarezza, poiché non specifica quale sia la destinazione futura delle informazioni e in particolare, se una volta definito il procedimento, esse verranno cancellate o destinate ad altro trattamento; o ancora, in caso di illegittima raccolta, restituite al mittente.

Una volta adeguate le ragioni della lotta al crimine a quelle di tutela della riservatezza, la banca dati potrà divenire operativa, dando così finalmente attuazione all’art. 85 del codice dei beni culturali rimasto incompiuto sin dal momento della sua entrata in vigore, risalente al 2004.


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