Il Tribunale delle Imprese di Milano è tornato a pronunciarsi lo scorso 13 giugno 2017 in tema di responsabilità dell’Internet Service Provider (ISP), nel contesto di un giudizio cautelare che ha portato alla pronuncia di un provvedimento inibitorio nei confronti di due società straniere che offrivano attraverso una piattaforma online di e-commerce orologi riproducenti marchi famosi contraffatti.
Nello specifico, il Tribunale ha ordinato all’hosting provider la disabilitazione dei siti internet attraverso i quali venivano offerti i prodotti contraffatti – mediante una modifica delle chiavi d’accesso ed il trasferimento al soggetto che era l’effettivo titolare dei marchi oggetto di contraffazione dei codici dei corrispondenti nomi a dominio.
La decisione del Tribunale di Milano si innesta in una serie di recenti pronunce giurisprudenziali (si veda come riferimento per esempio la sentenza n. 1928 del 7 aprile 2017 del Tribunale di Torino e l’ordinanza del Tribunale di Milano dell’8 maggio 2017) nelle quali si è venuta affermando in maniera sempre più decisa l’esistenza di una responsabilità degli ISP- e quindi la loro sanzionabilità – nel caso di condotte illecite da parte di coloro che pubblicano contenuti online negli spazi messi a loro disposizione da parte dei provider.
Gli ISP hanno sino ad oggi invocato la loro estraneità rispetto a contestazioni sollevate in relazione a condotte illecite verificatesi online, sul presupposto della mancanza di un obbligo generale di sorveglianza per gli hosting provider e gli Internet Service Provider, prevista nel D. Lgs. n. 70/2003 e nella direttiva europea sul commercio elettronico.
La citata limitazione di responsabilità prevista ai sensi della normativa suindicata sta ora divenendo sempre meno giustificabile alla luce del recente orientamento giurisprudenziale, confermato anche dal citato provvedimento del Tribunale di Milano, in virtù ed in conseguenza del quale gli hosting provider e gli Internet Service Provider saranno tenuti sempre più ad agire in via preventiva per la rimozione dei contenuti illeciti caricati da terzi – nel momento in cui gli stessi dovessero ricevere una segnalazione di violazione dal soggetto i cui diritti risultano essere stati lesi dai contenuti online pubblicati, segnalazione che deve essere sufficientemente circostanziata – ritenendosi gli stessi corresponsabili in caso di inerzia per la condotta illecita del terzo.