La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Aiuti, che probabilmente sarà approvato prima della sua scadenza ossia entro il 16 luglio 2022.
Anche se è opportuno attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per comprendere se le modifiche apportate avranno una qualche utilità per le imprese del settore edile.
Le principali novità riguardano l’articolo 14 del D.L. n. 50/2022 c.d. Decreto Aiuti e ha lo scopo di riaprire il mercato della cessione del credito e dare più tempo ai soggetti che possono beneficiare delle possibilità di accesso al bonus 110 ma che per le tempistiche in essere stanno per scadere.
Nel dettaglio viene confermata la modifica all’articolo 119 comma 8 bis del Decreto Rilancio n. 34/2020; in questo modo per gli interventi effettuati su unità immobiliari di proprietà di persone fisiche (di cui al comma 9 lett. b del Decreto Rilancio) il Superbonus 110 spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
E’ evidente che nel caso in cui non si riesca ad arrivare al 30% dei lavori dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022 si perderà il diritto al Superbonus 110.
Le modifiche più importanti riguardano il meccanismo di cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1, lett. a) e b) del Decreto Rilancio.
In particolare, alle banche o alle società appartenenti ad un gruppo bancario è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti – come definiti dall’art. 3, comma 1, del codice del consumo (D.Lgs.6 settembre 2005 n. 206) – che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa senza facoltà di ulteriore cessione.
L’art. 14 comma 1-bis del Decreto Aiuti prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lett. b, nn.1 e 2 si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121 comma 1, lett. a) e b) del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77; questa previsione non è però coordinata con l’art. 57 comma 3, del Decreto Aiuti che prevede che le disposizioni di cui all’art. 14 comma 1, lett. b si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. Al momento quindi la domanda che rimane senza risposta è se la modifica vale per le cessioni comunicate a partire dal 1° maggio 2022 o anche per le precedenti.
Non vi è chi non veda la sostanziale differenza nella risposta che il legislatore dovrebbe necessariamente fornire al fine di non vanificare gli effetti di questo nuovo provvedimento che dovrebbe sbloccare il comparto costruzioni penalizzato dalle numerose modifiche legislative finora intervenute con i vari Decreti (non sempre chiari), e da ultimo finalizzati ad evitare le frodi fiscali.