È entrata in vigore il 1° ottobre scorso, la seconda fase delle modifiche introdotte dal regolamento 2015/2424 in tema di marchi d’impresa (ricordiamo che le prime modifiche erano entrate in vigore già nel marzo 2016).
Tra le modifiche che sono entrate in vigore pochi giorni fa va senza dubbio ricordata l’introduzione del marchio di certificazione dell’Unione Europea, che ha il fine di garantire che determinati prodotti e servizi possiedano specifiche qualità, ad esempio relative al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti, etc.
Tale marchio non potrà distinguere i prodotti o i servizi certificati in base alla loro origine geografica.
Altra limitazione prevista per questa tipologia di marchi è che non potranno essere registrati da coloro che producono direttamente i prodotti o servizi dello stesso genere di quelli certificati. Tale limite, peraltro, opera anche nei confronti di soggetti che diventino proprietari dei marchi di certificazione a seguito di trasferimento.
Alla domanda di marchio di certificazione dovrà essere allegato, contestualmente al deposito della domanda o entro due mesi dallo stesso, il regolamento d’uso, che dovrà specificare i soggetti abilitati a usare il marchio, le caratteristiche dei prodotti e dei servizi da certificare, le condizioni che disciplinano l’uso del marchio di certificazione ed i criteri di prova e supervisione che devono essere applicati dal titolare del marchio di certificazione.
La nuova figura del marchio di certificazione, che a prima vista parrebbe essere molto simile a quella del marchio collettivo europeo, presenta con quest’ultimo diverse differenze. In particolare:
- L’origine geografica. I marchi di certificazione, come visto, non possono distinguere i prodotti o servizi certificati in base all’origine geografica. I marchi collettivi, invece, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti e dei servizi (e normalmente lo fanno).
- La titolarità dei diritti. La domanda di marchio di certificazione può essere presentata da ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico purchè non svolga un’attività che comporta fornitura di prodotti e servizi del tipo certificato. La domanda di marchio collettivo può essere depositata da associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti e le persone giuridiche di diritto pubblico.
- Il contenuto del regolamento. Nel regolamento d’uso del marchio di certificazione devono essere indicati (i) i soggetti abilitati ad usare il marchio, (ii) le caratteristiche che il marchio deve certificare, (iii) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell’uso del marchio. Il regolamento d’uso del marchio collettivo deve indicare anche le condizioni di appartenenza all’associazione e le condizioni di utilizzazione del marchio, se previste.
Altra modifica degna di nota concerne l’abolizione del requisito della rappresentazione grafica dei segni.
In altre parole, potrà essere depositata una domanda di marchio di un segno, anche non suscettibile di rappresentazione grafica, in qualsiasi forma consenta alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione. Via libera, quindi, anche ai marchi sonori ed olfattivi che, per la loro peculiare natura, difficilmente potevano essere rappresentati graficamente e che oggi – apparentemente – parrebbero avere “vita più facile”.