Nel panorama legislativo dell’ultimo periodo del 2025, il legislatore italiano ha introdotto una serie di interventi legislativi che incidono in maniera rilevante, direttamente o indirettamente, sugli obblighi di compliance e sui modelli organizzativi adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
I principali ambiti di intervento riguardano le misure restrittive in materia dell’Unione Europea, il diritto doganale e l’intelligenza artificiale.
Poiché tutte le modifiche e introduzioni di seguito esaminate comportano un impatto sui reati presupposto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si rende dunque necessaria una revisione approfondita delle attività di risk assessment e dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, al fine di garantirne l’aggiornamento e l’effettiva efficacia.
Violazioni delle misure restrittive dell’Unione Europea
Il Decreto Legislativo n. 211/2025, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226, introduce nel Codice penale italiano una disciplina organica volta a criminalizzare la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea, con l’obiettivo di assicurare un’applicazione uniforme delle sanzioni tra gli Stati membri. Le nuove disposizioni ricalcano, in larga parte, il precedente impianto normativo di cui al D. Lgs. n. 221/2017.
Il decreto inserisce un nuovo Capo I-bis nel Titolo I del Libro II del Codice penale, rubricato “Dei delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”, comprendente gli articoli 275-bis – 275-decies. In tale ambito sono introdotte quattro nuove fattispecie di reato:
- violazione delle misure restrittive dell’Unione europea (art. 275-bisp.), che punisce le condotte dolose consistenti, inter alia, nel mettere fondi o risorse economiche a disposizione di soggetti designati, nel mancato congelamento di fondi o risorse, nonché nell’effettuazione di operazioni commerciali vietate con Stati terzi. La norma colpisce altresì le condotte elusive realizzate mediante l’uso di documentazione falsa finalizzata a occultare la titolarità effettiva;
- violazione degli obblighi informativi (art. 275-terp.), che sanziona l’omessa comunicazione alle autorità competenti delle informazioni relative a fondi o risorse economiche appartenenti a soggetti designati;
- violazione delle condizioni di autorizzazione (art. 275-quaterp.), che punisce lo svolgimento di attività in violazione delle prescrizioni specifiche contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
- violazione colposa (art. 275-quinquiesp.), che configura una fattispecie autonoma di reato per i casi di colpa grave connessi all’importazione, esportazione o transito di materiale militare o prodotti a duplice uso.
Per tutte le fattispecie sopra indicate, ad eccezione dell’art. 275-quinquies c.p., la responsabilità penale sorge esclusivamente qualora il valore dei beni, servizi o fondi coinvolti sia superiore a 10.000 euro. Al di sotto di tale soglia, la condotta rileva come illecito amministrativo.
Al fine di prevenire fenomeni di elusione mediante condotte extraterritoriali, l’art. 275-decies c.p. attribuisce la giurisdizione italiana anche per i reati commessi all’estero da cittadini italiani.
Di particolare rilievo è l’inclusione di tali nuovi delitti tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, mediante l’introduzione del nuovo art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001.
Il tradizionale sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 risulta significativamente modificato per tali reati: in deroga al sistema delle “quote”, il decreto introduce sanzioni pecuniarie calcolate in percentuale sul fatturato globale dell’ente, in misura compresa tra lo 0,5% e il 5%, nonché sanzioni interdittive fino a sei anni nei casi di reati commessi da soggetti apicali.
Ulteriori modifiche interessano il Codice di procedura penale: i nuovi reati sono attribuiti alla competenza della Procura distrettuale, e la durata massima delle indagini preliminari è fissata in due anni.
Diritto penale doganale
Il Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192 introduce un ampio insieme di disposizioni correttive e integrative finalizzate al perfezionamento della riforma fiscale italiana, disciplinando in modo organico le imposte dirette e indirette, incluse quelle in materia successoria, doganale e di donazioni.
Spiccano in particolare le modifiche apportate al D.Lgs. n. 141/2024 (Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione – NCC), che introducono alcune novità con riferimento alla gestione delle merci sequestrate, alla disciplina della confisca e agli effetti dell’estinzione del reato su tali misure:
- estinzione del reato e confisca: nella previgente formulazione dell’art. 112 NCC, i reati di contrabbando puniti esclusivamente con la pena pecuniaria potevano estinguersi mediante il pagamento dei diritti di confine dovuti e di una somma determinata dall’Agenzia tra il 100% e il 200% dei diritti stessi, prima dell’apertura del giudizio di primo grado, ferma restando l’applicazione della confisca. La nuova formulazione dell’art. 112 prevede invece che l’estinzione del reato precluda l’applicazione della confisca, salvo che nei casi in cui la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci siano vietati, nonché nei casi di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, c.p.;
- restituzione delle merci: l’art. 118, comma 8, NCC viene modificato per chiarire che, in assenza di confisca disposta dall’autorità giudiziaria o di divieto legale di commercializzazione, le merci destinate alla confisca amministrativa devono essere restituite all’autore dell’illecito, a condizione del pagamento:
- dei diritti di confine dovuti;
- degli interessi maturati e delle sanzioni amministrative;
- delle spese di gestione sostenute dall’Agenzia delle Dogane;
- riscatto delle merci confiscate: l’Agenzia delle Dogane può autorizzare il riscatto delle merci già confiscate in via amministrativa su richiesta dell’interessato. Il riscatto è subordinato al pagamento del valore di mercato delle merci, oltre ai diritti, interessi, sanzioni e spese di gestione sopra indicati;
- coordinamento della confisca amministrativa: l’art. 96, comma 7, NCC, relativo alla confisca obbligatoria, viene aggiornato mediante espresso rinvio all’art. 118, comma 8.
Intelligenza artificiale e Legge n. 132/2025
La Legge 23 settembre 2025, n. 132, in materia di intelligenza artificiale, introduce il primo quadro normativo organico italiano per la governance, la gestione del rischio e l’applicazione settoriale dei sistemi di intelligenza artificiale, in coordinamento con l’AI Act dell’Unione europea.
Le modifiche introdotte dall’art. 26 della Legge n. 132/2025 intervengono sull’uso illecito dell’intelligenza artificiale, introducendo una nuova fattispecie di reato – diffusione illecita di contenuti generati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale (art. 612-quater c.p.) – nonché specifiche circostanze aggravanti per i reati commessi mediante l’utilizzo di sistemi di IA.
Il medesimo articolo estende inoltre gli aumenti di pena ad altri ambiti del diritto penale, tra cui i delitti contro lo Stato e contro il diritto d’autore, nonché a ulteriori reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, tra cui:
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.), punita con la reclusione da due a sette anni quando il fatto è commesso mediante l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;
- manipolazione del mercato relativa a strumenti finanziari quotati (art. 185 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), punita con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 25.000 euro a 6 milioni di euro qualora la condotta sia realizzata mediante sistemi di intelligenza artificiale.