Lo scorso 12 giugno 2025 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 81/2025, recante “disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie”, a parziale modifica di quanto previsto dal D. Lgs. 141/2024.
La modifica più rilevante consiste nella rimodulazione del trattamento sanzionatorio a seconda che l’evasione abbia ad oggetto i dazi doganali ovvero i “diritti diversi dai dazi” (su tutti, l’IVA all’importazione).
Il nuovo art. 96 DNC mantiene a 10.000 euro la soglia di rilevanza penale per i dazi “dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti”, come nella precedente formulazione; viene invece innalzata a 100.000 euro la soglia di punibilità nel caso in cui l’evasione, l’indebita percezione o l’indebita richiesta in restituzione riguardi diritti di confine diversi dal dazio.
Di conseguenza, viene proporzionalmente modificato e diversificato l’ambito di applicazione delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 88 DNC:
- alla multa prevista per il cd. contrabbando semplice, è aggiunta la reclusione fino a 3 anni nelle seguenti ipotesi: evasione dazi compresa tra i 50.000 euro e i 100.000 euro; evasione diritti di confine diversi dai dazi compresa tra i 200.000 euro ed i 500.000 euro (contrabbando aggravato ex 88, comma 3, DNC);
- alla multa prevista per il cd. contrabbando semplice, è aggiunta la reclusione da 3 a 5 anni nelle seguenti ipotesi: evasione dazi per un importo superiore a 100.000 euro; evasione diritti di confine diversi dai dazi per un importo superiore a 500.000 euro (contrabbando aggravato ex 88, comma 2, lett. e), e-bis) DNC).
Il nuovo art. 96, comma 13, DNC esclude poi che si possa ricorrere alla confisca amministrativa ogni qualvolta sia stata richiesta la revisione della dichiarazione doganale, sempre che l’istanza sia stata presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, sulla falsariga di quanto già previsto in ambito penale tributario.
Viene poi riformulato l’art. 112 DNC, che disciplina, al primo comma, le cause di estinzione del reato e, al secondo comma, le cause di non punibilità.
Estingue il reato di contrabbando semplice (punito con la sola multa), il pagamento dei diritti di confine dovuti e di una somma compresa tra il 100% ed il 200% dei diritti previsti per la violazione commessa, sempre che il pagamento intervenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. In linea con quanto già previsto, l’estinzione del reato
non impedisce l’applicazione della confisca amministrativa, che viene disposta con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane.
Costituisce causa di non punibilità dei delitti di contrabbando (anche se aggravato ai sensi dell’art. 88, comma 1, comma 2, lett. c), limitatamente ai delitti contro la fede pubblica, e), e-bis), comma 3), il pagamento dei diritti di confine dovuti, degli interessi e delle sanzioni a seguito di ravvedimento operoso, sempre che il pagamento intervenga prima che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non punibilità impedisce l’applicazione della confisca, fermo restando quanto disposto dall’art. 240, comma 2, c.p. in tema di confisca obbligatoria.
L’articolo 118 DNC, così come riformulato, consente il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa, previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, tranne nei casi di confisca disposti dall’Autorità giudiziaria sempre che non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione dei beni oggetto dell’illecito.
Si tratta dunque di una disciplina sanzionatoria senz’altro più favorevole rispetto alla previgente, che, come confermato anche dall’Agenzia delle Dogane nella circolare 14/2025 del 12 giugno 2025, deve pertanto ritenersi retroattiva e applicabile a tutte le condotte “commesse anteriormente all’entrata in vigore della nuova norma, ancorché accertate successivamente”, in linea con quanto previsto dall’art. 2, comma 4, c.p..
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