News , Talk | 26.07.2017

Antitrust sanziona Vueling per tre pratiche commerciali scorrette


Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

Con il provvedimento del 10 luglio 2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato una sanzione di 1 milione di Euro a Vueling S.A., compagnia aerea spagnola low cost, in relazione a 3 pratiche commerciali scorrette.

L’AGCM ha accertato in primo luogo la violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, per avere Vueling fornito informazioni false ai consumatori in relazione al supplemento per il check-in online. In particolare, subito dopo l’acquisto del biglietto, Vueling esortava i consumatori ad effettuare il servizio di check in online evidenziandone la gratuità. Tuttavia, durante il processo di acquisizione della carta di imbarco, Vueling dichiarava che i posti gratuiti erano terminati e richiedeva il pagamento di Euro 15,00 a persona senza, peraltro, fare menzione della possibilità di effettuare il check in gratuitamente direttamente in aeroporto.

Vueling è stata sanzionata, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, anche per avere diffuso informazioni non veritiere in relazione alla carta sconto My-Vueling. Ed infatti, l’AGCM ha ritenuto che la pagina internet “My25%”, che promuoveva una campagna per l’acquisto di un buono sconto del 25% sul prezzo dei biglietti aerei, creasse confusione nel consumatore circa la reale entità dello sconto (calcolato solo sulla tariffa base, al netto di tasse, spese amministrative e altri oneri) e delle modalità per applicarlo.

Infine, Vueling è stata sanzionata ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, per informazioni non veritiere e imposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali in quanto la stessa indicava sul proprio sito internet e nelle e-mail di conferma dell’acquisto dei biglietti aerei, il call center a pagamento quale canale ordinario con cui il consumatore poteva ricevere informazioni contrattuali, richiedere assistenza o ottenere il rimborso dei danni subiti in caso di ritardo e cancellazione dei voli, senza informare dell’esistenza sul sito internet di una web form gratuito.

Due pratiche commerciali originariamente contestate (la c.d. “show-rule” ossia la pratica di cancellare il biglietto per il viaggio di ritorno nel caso in cui il passeggero, in possesso di un titolo di andata e ritorno, non abbia utilizzato il volo di andata e il “credit card surcharge”, ovvero l’addebito di una commissione per l’utilizzo di carte di credito) non sono state invece ritenute esistenti, a seguito delle fondate argomentazioni difensive di Vueling e delle integrazioni apportate dalla stessa all’articolo 3.2 proprie Condizioni Generali di Trasporto e al documento Tariffe di Servizi Aggiuntivi del Volo.


Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

Antitrust e concorrenza

Grazie a un team dedicato di professionisti con esperienza ultraventennale in diritto della concorrenza, nazionale e dell’UE, lo Studio garantisce, in materia, consulenza e assistenza di primo livello a clienti italiani e stranieri, con riferimento, tra l’altro, a intese, abusi di posizione dominante, controllo delle concentrazioni nonché in sede di contenzioso di matrice antitrust.
LINK

Potrebbe interessarti anche

01.07.2025
Il piano europeo per l’abitazione accessibile

La Commissione europea ha chiuso la call for evidence sul primo Piano europeo per l’abitazione accessibile: nuove linee guida UE per aff ...

06.06.2025
Il Museo Mille Miglia vince con LCA: nessuno stop all’uso del marchio nel 2025

Il Museo utilizza i marchi “Mille Miglia” dal 1996, sulla base della licenza concessa da AC Brescia al momento della costituzione dell’a ...

26.03.2025
The Legal 500 (EMEA) 2025 – LCA Studio Legale

Pubblicati i nuovi ranking di Legal 500. LCA si rafforza sia nei ranking di practice/industry, sia nei ranking personali