News , Talk | 30.09.2019

“29 settembre”: un titolo ed una data da ricordare per gli appassionati di Battisti e Mogol


Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

Ieri, domenica 29 settembre, i social sono stati invasi da post estatici e nostalgici di influencer e gente comune che – quasi gridando al miracolo – ha condiviso la lieta notizia: a più di 20 anni dalla sua morte, la discografia di Lucio Battisti è finalmente disponibile (legalmente) on line, sulle maggiori piattaforme di condivisione di contenuti audio (in primis, Spotify).

Se per molti è stata l’occasione di fare un tuffo nel passato, riascoltando la colonna sonora delle loro vacanze dell’infanzia, altri hanno suggerito che la scelta di pubblicare i brani fosse stata dettata da puri interessi economici. In particolare, la “teoria del complotto” ha lasciato intendere che, a distanza di anni, fosse sopravvenuta, per gli eredi, la necessità di iniziare a monetizzare i diritti d’autore vantati sulle composizioni.

Una ricostruzione che non potrebbe essere più distante dalla realtà!

Perché solo ora, quindi?”. Perché è solo con la sentenza del 15 novembre 2018 che la Corte d’Appello di Milano si è pronunciata (definitivamente?) su quella che è destinata ad essere ricordata come una delle battaglie legali più importanti della storia della discografia italiana.

Dietro ad ogni grande cantante, infatti, c’è un grande paroliere, e quel paroliere – in quanto tale – è coautore dell’opera musicale ai sensi del diritto d’autore. In questo caso, parliamo ovviamente di Mogol, che con Battisti ha collaborato per anni e che ha messo la firma sulla maggior parte dei successi riconducibili al cantante.

Dopo la morte di Battisti, i rapporti tra Mogol e Grazia Letizia Veronesi (moglie ed erede di Lucio Battisti) si sono irreparabilmente incrinati a causa di una radicale divergenza di posizioni sulla gestione dei diritti d’autore sulle composizioni di cui i due artisti erano coautori.

Se da una parte, infatti, c’era un Mogol intenzionato a dar seguito a progetti artistici che gli permettessero di continuare a sfruttare il lavoro di una vita, dall’altra vi era una vedova Battisti che non è mai stata disposta a permettere che le opere del marito, nonché il suo nome e la sua notorietà, fossero associate a qualsiasi tipo di iniziativa postuma, che veniva bocciata “a priori”.

A seguito dell’ennesimo – e a suo dire ingiustificato – diniego allo sfruttamento delle composizioni di cui era coautore, nel 2012 Mogol ha deciso di adire il Tribunale di Milano, per agire nei confronti sia della vedova Battisti che della società Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l. (infra “Editore”), con cui quest’ultimo ha concluso il contratto di edizione delle proprie opere e di cui la Veronesi è amministratrice.

Il contratto in essere con l’Editore prevedeva infatti che quest’ultimo provvedesse alla “pubblicazione e promozione dell’utilizzazione delle opere allo scopo di massimizzare i profitti a favore dei coautori, in ragione delle quote di loro spettanza”. Tuttavia, a detta di Mogol, ciò non è mai accaduto.

Anzi, l’Editore, per il tramite della sua amministratrice, avrebbe “posto in essere una condotta di ‘costante ostruzionismo’ a qualsiasi proposta di promozione, divulgazione, pubblicazione, utilizzo delle opere ricevuta da terzi”, spesso motivando il suo rifiuto sostenendo che tali proposte sarebbero state degradanti e lesive per la reputazione professionale del compositore, ovvero di Battisti.

La vedova di Battisti, come detto, è stata convenuta anche personalmente, in qualità di erede.

La gestione dei diritti sulle opere tutelate dal diritto d’autore segue le regole civilistiche della comunione. Pertanto, affinché queste possano essere sfruttate, è necessario il consenso dalla maggioranza dei contitolari dei diritti su tali beni.

Tuttavia, quando i titolari sono solamente due e la quota percentuale dei rispettivi diritti è suddivisa al 50%, in caso di disaccordo si determinerà inevitabilmente una situazione di stallo, risolvibile solo agendo in giudizio. L’art. 1105 c.c. stabilisce infatti che, nell’ambito di una comunione, “se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore”.

I Giudici di primo grado, con decisione del 5 maggio 2016, hanno ritenuto che i rifiuti ad accettare di dar seguito a numerose proposte – di cui Mogol aveva documentalmente provato l’esistenza – di promozione, divulgazione, pubblicazione, utilizzo delle opere, costituissero un inadempimento contrattuale, la cui responsabilità dovesse essere imputata in via esclusiva all’Editore. Quest’ultimo, in sostanza, non aveva adempiuto all’obbligazione cui era contrattualmente vincolato, di tutelare gli interessi degli autori, utilizzando le opere al fine di massimizzarne i profitti.

La vedova di Battisti, nonostante fosse stata convenuta, non ha dovuto rispondere a titolo personale dei danni riconosciuti a Mogol, quantificati in € 2.651.495,00, oltre spese legali. Secondo i Giudici, infatti, la Veronesi si sarebbe opposta a dar corso alle iniziative richiamate sopra solo in quanto amministratrice dell’Editore, mai in qualità di erede. Quindi, sotto questo profilo, non le può essere imputata alcuna responsabilità. Ciò detto, è evidente comunque che le scelte della Veronesi come amministratrice sono state prese alla luce dello stretto rapporto, personale ed affettivo, che questa aveva con il defunto Battisti.

Il testo della decisione del novembre 2018 della Corte d’Appello di Milano, che ha fatto seguito alla decisione richiamata sopra, non è ancora stato reso disponibile. Tuttavia, è circostanza nota che la gestione dei diritti sulle opere tutelate sia stata ora affidata ad un amministratore, cui è stato demandato il compito di risanare la situazione finanziaria dell’Editore (oltre che di individuare i fondi necessari per corrispondere l’importo dovuto a Mogol a titolo di danni).

La pubblicazione della discografia on line è un primo passo, quindi, verso una sempre maggiore apertura alla condivisione delle opere del cantautore, che potrà essere finalmente ascoltato anche da quelle generazioni che considerano mangianastri e vinili solo soprammobili vintage.

Senior Associate
Miriam Loro Piana

Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

Potrebbe interessarti anche

08.11.2024
Direttiva Copyright – Il nuovo diritto all’equo compenso agli editori

Il nuovo art. 43 bis della Legge sul diritto d’autore ha riconosciuto agli editori il diritto ad un equo compenso per l’utilizzo delle prop ...

07.06.2024
Greenwashing | Anche un prodotto inquinante può essere green?

In questa nuova puntata di The Bar il protagonista è un carburante diesel “green”. Scopriamo insieme la recente sentenza del Consiglio di S ...