Secondo la Suprema Corte il diritto di sincronizzazione è una prerogativa esclusiva dell’autore e la sua concessione non può ricomprendersi nel novero dei poteri e dei compiti attribuiti dalla legge alla SIAE.
Con sentenza del 12 dicembre 2017, la Corte di Cassazione ha offerto un’interessante valutazione circa la natura e la gestione della sincronizzazione delle opere musicali, rilevando il ruolo essenziale degli elementi musicali nella valorizzazione artistica delle opere audiovisive.
Il caso giunto all’esame della Corte di Cassazione era sorto fra Sony Music Publishing S.r.l. da un lato, e la RAI e FremantleMedia S.r.l. dall’altro. La questione riguardava l’utilizzo di 29 brani musicali, i cui diritti erano in titolarità di Sony, come colonna sonora della “nota” telenovela italiana “Un posto al sole”. La Sony aveva conferito mandato di gestione esclusiva dei propri diritti alla SIAE ai sensi dell’Art. 180 della legge sul diritto d’autore (l. n. 633 del 21 aprile 1941), e la SIAE aveva rilasciato alla RAI una licenza in virtù della quale le era concesso di utilizzare con immagini qualsiasi forma di registrazione delle opere musicali oggetto di contratto. Tanto era bastato ai giudici di primo grado e di appello per considerare inclusa nella licenza la concessione del diritto di sincronizzazione, escludendo così la necessità di ulteriori autorizzazioni da parte di Sony.
La Corte di Cassazione ha una opinione differente.
Chiarendo che la sincronizzazione consiste in un abbinamento fra opera musicale e immagini che può comportare un adattamento e una manipolazione della musica in funzione dell’ulteriore risultato artistico a cui mira l’opera filmica, la Corte di Cassazione ha escluso che la sincronizzazione possa ricondursi alla semplice diffusione di musica mediante canali audiovisivi.
In buona sostanza: una cosa è utilizzare una canzone come colonna sonora, altro è riprodurre e diffondere la stessa canzone durante un programma televisivo.
La sincronizzazione determina, infatti, una singolare forma di contaminazione fra brani e immagini, in grado di veicolare un significato artistico autonomo che potrebbe anche risultare in contrasto con il messaggio delle opere musicali e con il diritto morale degli autori inteso quale espressione della loro personalità.
In ragione di ciò, la Cassazione ha affermato che la sincronizzazione rientra nelle prerogative esclusive degli autori a mente degli Artt. 12 e 61 della legge sul diritto d’autore e necessita, pertanto, del loro consenso per poter essere effettuata.
Inoltre, la Suprema Corte ha anche escluso che fra i poteri e i compiti istituzionali della SIAE possa rientrare quello di concedere a terzi il diritto di sincronizzazione. L’elenco tassativo dell’Art. 180 della legge sul diritto d’autore non può, difatti, essere interpretato sino a ricomprendere una tecnica di tale rilevanza e autonomia giuridico-artistica come la sincronizzazione.
Insomma: che serva a sottolineare la suspense, a dar corpo e brivido a un combattimento, o a far commuovere dinanzi al lieto fine di una storia d’amore, ogni colonna sonora, oggi più di prima, è da ritenersi fondamentale anche dal punto di vista giuridico.