Insight | 09.02.2024

Verso la liberalizzazione delle cessioni di NPL

Al via la consultazione sullo schema di Decreto di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 sui gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati.


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Il Dipartimento del Tesoro ha avviato la consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive – “SMD”) – (la “Consultazione”) (1).

La Secondary Market Directive mira, tra l’altro, a (i) liberalizzare la cessione di crediti deteriorati da parte degli enti creditizi ai c.d. “acquirenti di crediti”, eliminando gli ostacoli posti a livello nazionale, e a (ii) favorire l’ingresso di nuovi player attraverso l’apertura dei singoli mercati nazionali. Tali obiettivi sono perseguiti incrementando al contempo i presìdi sul mercato dei crediti e le tutele a favore dei debitori ceduti.

Sotto quest’ultimo profilo, le principali novità consistono nella (a) istituzione di un nuovo intermediario vigilato definito “gestore di crediti in sofferenza”; (b) disciplina dei rapporti tra acquirente, gestore dei crediti, debitori ceduti e, se del caso, fornitori di servizi di gestione di crediti; (c) predisposizione di meccanismi di tutela dei debitori, anche in caso di cessione dei crediti a soggetti di paesi terzi (che dovrebbero nominare un rappresentate nell’Unione, responsabile del rispetto delle norme europee, e, in alcuni casi, servirsi di un gestore autorizzato per l’attività di gestione), attraverso obblighi informativi, l’imposizione di regole di condotta, il nuovo albo dei “gestori di crediti in sofferenza”, la possibilità di presentare reclami e nuovi presìdi in materia contrattuale e nei rapporti creditore-debitore.

Principali contenuti della disciplina attuativa proposta

In particolare, la disciplina attuativa oggetto della Consultazione troverebbe spazio nel:

  • nuovo Capo II del Titolo V del D. Lgs. n. 385/1993 (il “TUB”), che sarebbe dedicato all’attività di acquisto e gestione di crediti in sofferenza. Tale Capo conterrebbe anche la disciplina del gestore di crediti in sofferenza, soggetto autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia;
  • Titolo VI del TUB, quanto alle previsioni in materia di trasparenza e rapporti con i clienti;
  • Titolo VIII del TUB, quanto alla disciplina sanzionatoria;
  • 19 bis del D. Lgs. n. 39/2010, in materia di revisione legale dei conti, per includere i gestori di crediti in sofferenza tra gli enti soggetti a regime intermedio autorizzati ai sensi del nuovo articolo 114.6 del TUB.

 

Sfruttando gli spazi di flessibilità lasciati dalla SMD agli Stati Membri, la normativa oggetto di Consultazione prevede la seguente impostazione.

1 – Ambito di applicazione

L’ambito di applicazione dell’intervento normativo sarebbe calibrato al fine di:

  • limitare la liberalizzazione dell’acquisto a titolo professionale di crediti ai soli crediti classificati in sofferenza secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia;
  • escludere dal nuovo regime la gestione di crediti in sofferenza realizzata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione in cui l’acquirente dei crediti si qualifichi come Securitization Special Purpose Entity (SSPE) ai sensi della disciplina unionale (2).

 

La limitazione sub (i) è legata alle specificità dei crediti deteriorati esclusi, per i quali è prevista una gestione più attiva rispetto alle sofferenze, che include la possibilità di erogare nuova finanza; possibilità che continuerebbe ad essere riservata dalla legge e non farebbe capo ai gestori di crediti di cui al nuovo Capo, mentre la limitazione sub (ii) è coerente con il regime normativo già previsto in materia di cartolarizzazione dalla Legge n. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”).

La nuova disciplina in materia di acquisto e gestione delle sofferenze sarebbe applicabile in riferimento ai crediti concessi, non soltanto dalle banche, ma anche da altri intermediari abilitati alla concessione di finanziamenti (quali intermediari finanziari ex art. 106 TUB, fondi di investimento, società veicolo di cartolarizzazione).

Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB sono esclusi dall’obbligo di chiedere l’autorizzazione come gestori di crediti in sofferenza, salvo che vogliano esercitare tale attività in via transfrontaliera “passaporto europeo”.

I soggetti che già svolgono attività di gestione di crediti deteriorati in conformità al diritto nazionale e che, ai sensi della SMD dovrebbero ottenere l’autorizzazione quali gestori di crediti deteriorati, possono continuare a svolgere la propria attività fino al 29 giugno 2024.

2 – Obbligo per l’acquirente di crediti in sofferenza di avvalersi di gestori di crediti in sofferenza autorizzati per la loro gestione

L’acquirente di crediti in sofferenza sarebbe tenuto a nominare un gestore di crediti in sofferenza (oppure una banca o intermediario finanziario ex art. 106 TUB) per l’esercizio dell’attività di gestione dei crediti. Tale soggetto sarebbe responsabile dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla nuova disciplina, compresi gli obblighi di informativa.

Ciò per esigenze di vigilanza (così ché l’autorità possa sempre verificare il rispetto della normativa applicabile), e per assicurare maggior tutela al debitore ceduto (che interagirebbe con un soggetto regolamentato.

Non verrebbe quindi esercitata l’opzione ex art. 17, par. 4 della SMD, che consente all’acquirente di ricorrere anche a persone fisiche per la gestione dei crediti.

3 – Detenzione di fondi

I gestori di crediti in sofferenza potranno essere autorizzati a ricevere e detenere i fondi corrisposti dai debitori per il loro successivo trasferimento agli acquirenti di crediti in sofferenza, purché tali somme siano gestite in regime di segregazione patrimoniale (ossia accreditate in un conto separato e ivi mantenute fino al loro trasferimento all’acquirente). Tali conti rappresenterebbero patrimoni distinti e su di essi non sarebbero ammesse azioni né dei creditori del gestore di crediti in sofferenza, né dei creditori della banca presso la quale le somme sono depositate.

4 – Comunicazioni al debitore ceduto

Per assicurare un trattamento omogeneo e una tutela diffusa ai debitori ceduti, l’obbligo di informare il debitore ceduto dell’avvenuta cessione gravante sul gestore, la banca o l’intermediario finanziario nominato per la gestione, verrebbe esteso anche qualora il cessionario fosse una banca, un intermediario finanziario ex art. 106 TUB, un OICR, nonché alle cessioni effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione.

5 – Partecipazione dell’acquirente di crediti in sofferenza alla centrale dei rischi

Gli acquirenti di crediti parteciperanno alla centrale dei rischi, assolvendo all’obbligo di segnalazione tramite banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB o gestori di crediti in sofferenza.

6 – Disciplina transitoria

Alle società di recupero crediti di cui all’art. 115 TULPS, già attive nella gestione di crediti in sofferenza, verrebbe consentito di continuare ad operare fino al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del nuovo Capo del TUB.

Nell’attività di gestione delle sofferenze di cui alla nuova disciplina non sarebbe, comunque, ricompresa l’attività esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione, da società di recupero crediti di cui all’art. 115 TULPS in favore, tra l’altro, di banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, anche ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, gestori di cui all’art. 1, co. 1, lett. q-bis), del TUF, nonché gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del nuovo articolo 114.6 TUB.

 

(1) Per maggiori informazioni, si rinvia a questo link.

(2) Cfr. il Regolamento (UE) 2017/2402. In questo caso, in linea con quanto oggi previsto, per la gestione dei crediti cartolarizzati resterebbe obbligatorio avvalersi di una banca o di un intermediario finanziario di cui all’art. 106 TUB, mentre l’attività di sub-servicing potrebbe essere esercitata – in regime di esternalizzazione – alla stregua di quanto già avviene ora, ossia, senza che il sub-servicer ottenga un’autorizzazione ai sensi della nuova disciplina. Saranno però imposti requisiti ulteriori, per esempio in materia di comunicazioni, per assicurare la conformità rispetto alle disposizioni della direttiva.

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Equity Partner
Umberto Piattelli
Senior Associate
Sofia Caruso

Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

Banking, Finance & Regulatory

LCA assiste istituzioni finanziarie, fondi di investimento, sponsor e società nella strutturazione, negoziazione ed esecuzione di un ampio spettro di operazioni di finanziamento, sia domestiche che internazionali, e di finanza strutturata, ivi incluso l’emissione di prestiti obbligazionari e cartolarizzazioni di crediti performing e non performing.
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