Media , Law is Art! | 26.05.2023

Vademecum in 5 mosse per il collezionista

Come funziona la cessione del diritto d’autore, perché va verificato che il venditore sia il proprietario dell’opera, quando accertarsi dell’esistenza dell’attestato di libera certificazione. E altre cose da sapere prima di acquistare un’opera d’arte


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Acquistare un’opera d’arte è un’operazione spesso complessa che potrebbe nascondere alcune insidie. Pertanto, è imprescindibile che il collezionista o, a maggior ragione, l’acquirente non esperto che si affaccia per la prima volta sul mercato dell’arte, effettuino, se necessario con il supporto di consulenti specializzati, alcune verifiche di due diligence volte ad accertare, tra le altre cose: l’autenticità dell’opera, la sua titolarità, la titolarità dei diritti d’autore insistenti sulla stessa e il regime applicabile all’opera.
Ecco alcune linee guida per l’acquirente, utili al fine di portare a termine l’operazione di acquisto con consapevolezza dei rischi e cognizione delle misure precauzionali da adottare.

1. Autenticità dell’opera

Il primo aspetto da verificare riguarda l’autenticità dell’opera che si intende acquistare. Il termine «autenticità» indica l’attribuzione della paternità di un’opera a un determinato autore e costituisce la declinazione del concetto giuridico di conformità dell’oggetto compravenduto alle qualità e alla forma promesse dal venditore all’acquirente.
L’art. 64 del Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) stabilisce che chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico di opere d’arte ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione attestante l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere compravendute. In mancanza, la norma impone al venditore di rilasciare una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza dell’opera.
La norma citata tralascia un aspetto fondamentale della questione in esame: l’assenza, in Italia, di qualsivoglia modalità di certificazione ufficiale della paternità delle opere d’arte. La legge, infatti, non individua i soggetti ai quali spetta il diritto di autenticare le opere d’arte. Inoltre, a parere della giurisprudenza, la formulazione di giudizi sull’autenticità dell’opera d’arte di un artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e pertanto può essere effettuata da qualunque soggetto accreditato quale esperto d’arte sul relativo mercato.
Un’embrionale soluzione al problema in esame è ravvisabile nelle disposizioni della Legge sul diritto d’autore (l. 22 aprile  1941, n. 633) che, pur non individuando alcun soggetto legittimato in via esclusiva all’autenticazione di opere d’arte, stabilisce che:
• all’autore spetta il diritto di rivendicare la paternità dell’opera riconoscendone, pertanto, l’autenticità (art. 20);
• che, dopo la morte dell’autore, il diritto di rivendicare la paternità dell’opera spetta, senza limiti di tempo, al coniuge e ai figli di quest’ultimo nonché, in loro mancanza, ai genitori e agli altri ascendenti e discendenti diretti (art. 23).
La legge sul diritto d’autore non individua un criterio gerarchico di preferenza tra i soggetti sopra menzionati, né stabilisce in via definitiva a chi spetti il diritto di autenticare un’opera d’arte con effetto opponibile a terzi.
Occorre precisare che, a discapito del quadro normativo rappresentato, il mercato dell’arte riconosce spesso un unico soggetto quale «autenticatore ufficiale» per le opere di un determinato artista, disconoscendo le attestazioni di autenticità provenienti da soggetti differenti.
I soggetti riconosciuti dal mercato dell’arte quali autenticatori ufficiali sono spesso le fondazioni e gli archivi dedicati alla valorizzazione e allo studio delle opere e della vita di un artista. Pertanto, è sempre buona norma per l’acquirente verificare con il venditore la presenza di un certificato di autenticità già rilasciato da tali soggetti, ovvero rivolgersi a tali soggetti per certificare l’autentica dell’opera d’arte acquistata.

2. Titolarità dell’opera

Il secondo aspetto attiene alla titolarità dell’opera d’arte. Va, in sostanza, verificato a che titolo il venditore sia proprietario dell’opera; accertamento che, in ultima analisi, passa attraverso la verifica della provenienza dell’opera che si intende acquistare.
Al riguardo, occorre rilevare che l’articolo 1153 del Codice civile stabilisce che «colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà». Nell’ordinamento italiano, pertanto, vige la regola del «possesso
vale titolo», con l’espressa ratio di favorire la libera circolazione dei beni mobili e di tutelare l’affidamento dei terzi acquirenti in buona fede.
Ciononostante, occorre che l’acquirente presti particolare attenzione alla titolarità dell’opera, evitando i cosiddetti «acquisti a non domino» che potrebbero rivelarsi problematici laddove l’opera abbia provenienza illecita perché, ad esempio, oggetto di furto ovvero di pregresse esportazioni illecite. In tali ipotesi, difatti, l’applicazione della Convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, applicabile negli stati contraenti, tra cui l’Italia, comporta il superamento della regola del «possesso vale titolo» e determina l’insorgere del diritto del proprietario dell’opera a ottenere dall’acquirente la restituzione e il ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati.
Nelle ipotesi di cui alla Convenzione Unidroit, al terzo acquirente in buona fede spetta, a fronte della restituzione delle opere, un equo compenso, molto spesso di entità assai inferiore al valore dell’opera.

3. Diritti d’autore

Un ulteriore aspetto attiene alla verifica della titolarità dei diritti d’autore insistenti sulle opere oggetto di acquisto. In linea generale, i diritti morali sull’opera appartengono all’autore della stessa e, per definizione, non possono costituire oggetto di cessione. È bene ricordare che con la vendita di un’opera d’arte viene trasferito esclusivamente, ai sensi dell’art. 109 della legge sul diritto d’autore, il diritto di proprietà della stessa, ma non anche i diritti di utilizzazione economica, che restano in capo all’autore. Affinché all’acquirente siano trasferiti tali diritti è necessario che le parti concordino espressamente la loro cessione. La prova della cessione andrà data per iscritto.
Particolarmente importanti, e pertanto meritevoli di costituire oggetto di specifica pattuizione tra le parti al momento
dell’acquisto dell’opera, sono:
• il diritto di riproduzione, dovendosi intendere con tale termine la moltiplicazione in copie, con qualsiasi mezzo, di tutta o parte dell’opera. Tale diritto è espressamente menzionato dalla legge sul diritto d’autore, all’art. 13. Costituiscono esplicazioni del diritto di riproduzione la diffusione di immagini dell’opera su cataloghi e riviste, ma anche online.
• Il diritto di esposizione, consistente nella possibilità che l’opera sia oggetto di esposizione in mostre, musei, gallerie. Tale diritto non trova espressa regolamentazione nella legge sul diritto d’autore; tuttavia, trattandosi di un tema è controverso, è sempre preferibile esplicitare che all’acquirente viene concessa anche tale facoltà.

4. Regime applicabile all’opera

Nell’acquisto di un’opera d’arte è poi necessario considerare se l’opera sia un bene che potrebbe essere oggetto di notifica da parte della Soprintendenza.
Si tratta di quelle opere, realizzate da oltre 70 anni da artista ormai scomparso, di rilevante valore culturale, che, a tutela del patrimonio culturale dello Stato, vengono sottoposte a una serie di limitazioni riguardanti la circolazione e la vendita; è dunque indispensabile valutare questo aspetto.
Le opere oggetto di notifica non potranno più essere esportate in via definitiva, per cui non potranno essere vendute all’estero (con conseguente riduzione del mercato delle stesse e l’inevitabile perdita di valore) e, se vendute nel nostro Paese, dovranno essere offerte in prelazione allo Stato italiano.
È quindi necessario, in questi casi, verificare che l’opera che si intende acquistare, se realizzata da oltre 70 anni da artista non più in vita, si trovi all’estero o sia in possesso di un attestato di libera circolazione, documento con cui la Soprintendenza autorizza l’esportazione anche definitiva del bene.

5. Ulteriori verifiche ed accortezze

In aggiunta a quanto precede, è necessario che l’acquirente verifichi, con l’ausilio di consulenti specializzati, lo stato di conservazione dell’opera (stato dei materiali di supporto, del telaio ecc.), vagliando eventuali necessità di restauro.
Infine, dopo l’acquisto e al fine di tutelare l’opera e incrementarne il valore, l’acquirente può valutare le seguenti azioni:
• archiviazione dell’opera, se non già archiviata, presso l’archivio dell’artista;
• pubblicazione dell’opera sul catalogo generale dell’artista;
• prestiti dell’opera a musei e gallerie e pubblicazione dell’opera sui cataloghi della mostra.

 

Articolo pubblicato sul n. 258 di Patrimoni


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La consulenza legale pluriennale ad artisti e collezionisti, musei e gallerie, istituzioni, fondazioni, associazioni e case d’asta, assicuratori, trasportatori e altri player che gravitano attorno al mondo dell’arte, così come la passione per l’arte, la profonda conoscenza del mercato dell’arte e il personale coinvolgimento di alcuni professionisti sulla scena milanese e nazionale, hanno contribuito a sviluppare in LCA uno specifico team dedicato al diritto e alla fiscalità dell’arte.
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