La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito (nelle cause riunite Nintendo Co. Ltd v BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA, C-24/16 e C-25/16) che terze parti che commercializzano prodotti destinati a essere utilizzati insieme a prodotti oggetto di registrazione di disegni e modelli, possono utilizzare liberamente le immagini di questi ultimi per illustrare la loro compatibilità con i prodotti commercializzati.
Nintendo è titolare di diverse registrazioni di disegni e modelli comunitari, molti dei quali relativi agli accessori della console Wii (uno tra tutti la balance board, un particolare accessorio che permette al giocatore di controllare il gioco tramite un sistema di cambi di peso).
BigBen Francia produce, invece, telecomandi e altri accessori compatibili con i giochi della console Wii che distribuisce tramite il suo sito internet sia direttamente ai consumatori in paesi quali la Francia, il Belgio e il Lussemburgo sia alla sua partecipata Big Ben Germania che, a sua volta, distribuisce tali prodotti tramite il suo sito internet ai consumatori stabiliti in Germania e Austria.
Secondo Nintendo, la commercializzazione da parte della BigBen Germania e della BigBen Francia di alcuni prodotti viola i diritti ad essa spettanti in virtù delle registrazioni di disegno e modello di cui è titolare. Ritiene inoltre che non si possa riconoscere alle suddette società il diritto di utilizzare, per la loro attività commerciale, le immagini dei prodotti corrispondenti a tali disegni e modelli protetti.
Alla luce di quanto sopra, Nintendo ha citato in giudizio avanti il Tribunale del Land di Düsseldorf la BigBen Germania e la BigBen Francia, al fine di far accertare la violazione dei diritti ad essa spettanti su alcune delle registrazioni di disegno e modello di cui è titolare.
Il giudice ha accertato l’esistenza di una violazione da parte della BigBen Germania e della BigBen Francia dei disegni e modelli comunitari registrati di proprietà della Nintendo, respingendo, tuttavia, i ricorsi nella parte relativa all’utilizzo delle immagini dei prodotti corrispondenti ai disegni e modelli registrati sui loro siti Internet.
Le convenute e Nintendo (quest’ultima sostenendo nuovamente, tra le altre cose, che non può essere riconosciuto il diritto di utilizzare, ai fini della commercializzazione di alcuni prodotti, le immagini dei prodotti protetti da disegni e modelli registrati comunitari, ai sensi del regolamento n. 6/2002) hanno impugnato la sentenza emessa dal tribunale del Land di Düsseldorf.
A fronte di ciò, il tribunale superiore del Land di Düsseldorf ha deciso di sospendere i procedimenti principali e di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), tra le altre, la questione pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera C) del regolamento n. 6/2002.
La CGUE ha innanzitutto rilevato che la limitazione dei diritti conferiti dai disegni o modelli comunitari enunciata all’articolo 20, paragrafo 1, lettera C), del regolamento n. 6/2002 si applica quando l’utilizzo di tali disegni o modelli protetti da parte di un terzo a fini di citazione costituisce un «atto di riproduzione» degli stessi. Una rappresentazione a due dimensioni, come un’immagine, di un prodotto corrispondente a un disegno o modello comunitario può quindi costituire un simile atto.
Inoltre, secondo la CGUE, le disposizioni che limitano i diritti riconosciuti al titolare di tali disegni e modelli in virtù del citato regolamento, quale l’articolo 20, paragrafo 1, lettera C), di quest’ultimo, devono essere oggetto di un’interpretazione restrittiva.
Alla luce di quanto precede, la CGUE ha concluso che un terzo che commercializza prodotti destinati a essere utilizzati unitamente a prodotti tutelati da registrazioni di disegno e modello, e riproduce questi ultimi per spiegare o illustrare l’impiego congiunto dei prodotti che commercializza e di un prodotto che corrisponde a un disegno o modello protetto, compie un atto di riproduzione a fini di «citazione» ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera C), del regolamento n. 6/2002.
In merito alle condizioni per le quali è possibile avvalersi di tale limitazione, la CGUE ha ribadito che, come risulta dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera C), del regolamento n. 6/2002, la limitazione in parola è subordinata al rispetto di tre condizioni cumulative:
- compatibilità degli atti di riproduzione con la corretta prassi commerciale,
- assenza di ingiusto pregiudizio al normale utilizzo del disegno o modello in ragione di tali atti, e
- indicazione della fonte.