E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 gennaio 2017 il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che impone di informare i consumatori sul paese di mungitura e condizionamento/trasformazione del latte.
Per il latte e prodotti lattiero caseari realizzati in Italia per il mercato italiano, sarà quindi obbligatorio indicare sull’etichetta il paese di mungitura, quello di condizionamento o quello di trasformazione.
In concreto, quindi, se il latte è stato munto, confezionato o trasformato nello stesso paese, l’indicazione di origine potrà essere assolta con la dicitura “Origine del latte: Italia”. Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono in più paesi membri dell’Unione Europea, allora si potrà ricorrere alla dicitura “latte di Paesi UE”. Infine, se l’intera filiera produttiva avviene in paesi non aderenti all’Unione Europea, verrà adoperata la dicitura “Paesi non UE”.
Tali obblighi sussistono soltanto per le ipotesi di prodotti italiani destinati al mercato italiano. Sono poi esclusi dall’ambito di applicazione (i) le produzioni regolamentate DOP e IGP (ii) quelle in regime biologico, (iii) nonché il latte fresco, già disciplinato da un decreto interministeriale del 2004.
Il decreto entrerà in vigore il 18 aprile prossimo. Le confezioni ed i prodotti lattiero caseari che non rispettano i requisiti previsti dal decreto potranno comunque essere venduti sino ad esaurimento scorte (se portati a stagionatura o immessi in commercio prima del 18 aprile 2017) e comunque non oltre il 15 ottobre 2017.
In maniera analoga, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha anche realizzato uno schema di decreto (già inviato a Bruxelles per una prima verifica) per introdurre l’indicazione obbligatoria dell’origine anche per la filiera grano-pasta in Italia.
La proposta è quella di rendere obbligatoria l’indicazione sull’etichetta del paese di coltivazione del grano e di molitura dello stesso.