A distanza di alcuni mesi dall’entrata in vigore della Legge n. 193/2024 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”), con la quale erano stati introdotti rilevanti modifiche al quadro normativo di riferimento per le imprese innovative italiane, il Ministero del Made in Italy (“MIMIT”), attraverso una circolare ha fornito indicazioni e chiarimenti per quanto concerne la definizione ed i requisiti delle start-up innovative ed i termini di adeguamento alla nuova disciplina da parte delle imprese già iscritte o che intendono iscriversi nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Nuovi requisiti per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese da parte delle start-up innovative
Viene innanzitutto confermato che le imprese interessate a presentare istanza di iscrizione alla sezione speciale riservata alle start-up innovative potranno avvalersi del modello di autocertificazione unificato, approvato dal MIMIT e reso disponibile, nella sua versione aggiornata, dagli Uffici delle Camere di Commercio competenti.
Inoltre, sempre ai fini dell’iscrizione, è confermato il necessario concorso simultaneo di due requisiti: il primo, già previsto nella formulazione originaria della norma, in base al quale la richiedente sia qualificabile come piccola e media impresa (PMI) secondo la definizione contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea; il secondo, introdotto con la riforma del dicembre 2024, a conferma del fatto che, a partire dal secondo anno di iscrizione, la PMI non debba aver superato il limite di 5 milioni di euro di valore della produzione totale annua (voce A del conto economico civilistico), come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
La verifica della sussistenza del requisito di PMI è affidata agli Uffici territoriali competenti e dovrà tenere in considerazione anche le imprese controllanti e collegate alla richiedente così come anche quelle ad essa associate, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Le start-up associate/collegate/controllate da grandi imprese non potranno essere ritenute ammissibili.
La circolare si sofferma inoltre sul fatto che l’autocertificazione annuale dovrà attestare tra l’altro l’assenza, in capo alla società richiedente, dello svolgimento “in via prevalente di attività di agenzia e di consulenza”, come stabilito dalla nuova formulazione dell’articolo 25, comma 2, lettera f), del Decreto-Legge n. 179 del 2012.
A tal proposito, viene chiarito che, per “consulenza” si deve intendere l’attività professionale mediante la quale un’impresa, dotata di competenze ed esperienza specifica in una determinata materia, “consiglia e assiste il proprio cliente nello svolgimento di atti, fornisce informazioni e pareri”. A titolo esemplificativo devono pertanto intendersi escluse dall’iscrizione le imprese che forniscono consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale (codice ATECO 70.2) e altre attività professionali, scientifiche e tecniche non codificate altrove (codice ATECO 74.99), inclusi i relativi sottocodici, riferiti ad esempio alla consulenza agraria, in materia di sicurezza o enogastronomica.
Con il termine “agenzia” si deve invece far riferimento a quelle imprese che esercitano funzioni di intermediazione nella gestione di affari di varia natura, tra cui le attività tipiche degli agenti o rappresentanti di commercio. Non essendo disponibili specifici codici ATECO per tale attività, diviene essenziale esaminare con attenzione quanto dichiarato dall’impresa al Registro delle Imprese, con particolare riguardo alla descrizione dell’attività prevalente riportata nel modello di autocertificazione.
Per le start-up già iscritte alla data di entrata in vigore della Legge n. 193/2024 che si trovino a svolgere attività prevalentemente riconducibili alla consulenza o all’agenzia, non sarà prevista la cancellazione automatica, potendo le stesse dimostrare il possesso dei requisiti richiesti attraverso la successiva dichiarazione annuale di mantenimento dell’iscrizione. Tale previsione configura un regime di favore, volto a consentire alle imprese già iscritte un adeguato periodo di adattamento alle nuove disposizioni normative.
Permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese oltre il terzo anno – articolo 25, comma 2-bis, D.L. 179/2012
Per poter permanere nella sezione speciale del Registro delle Imprese oltre il 3° anno dalla data di iscrizione e fino a un massimo complessivo di 5 anni dalla data di iscrizione, la start-up innovativa è tenuta a dimostrare il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal comma 2-bis dell’articolo 25 del D.L. n. 179/2012. Inoltre, al momento della conferma dell’iscrizione successivamente al 3° anno, dovrà essere attestata anche la permanenza di tutti i requisiti indicati al comma 2 dello stesso articolo.
A tal riguardo, la circolare ministeriale precisa che:
- qualora l’impresa dichiari una spesa in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 25% del maggiore tra il costo e il valore totale della produzione (requisito previsto dalla lettera a)), essa potrà considerarsi altresì in possesso del requisito di cui al comma 2, lettera h), numero 1) (spesa in ricerca e sviluppo almeno pari al 15%);
- in merito al requisito relativo alla privativa industriale, non è sufficiente il mero contratto di licenza, che al contrario, nei casi di prima iscrizione e per la permanenza fino al 3° anno, si considera sufficiente per soddisfare il requisito richiesto dalla legge (titolarità, deposito o licenza di almeno una privativa industriale). Qualora la start-up, inizialmente titolare solo del deposito di una privativa industriale, abbia successivamente ottenuto la registrazione della stessa, potrà far valere tale privativa sia ai fini della lettera e) del comma 2-bis, sia per il soddisfacimento del requisito previsto dal comma 2;
- non rientra tra le privative idonee a soddisfare il requisito di cui alla lettera e) del comma 2-bis né il modello di utilità né la titolarità di diritti relativi a programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.
Il rispetto dei requisiti del comma 2-bis deve essere attestato al termine del 3° anno di iscrizione nella sezione speciale, con le seguenti modalità:
- i requisiti di natura contabile (lettere a), c) e d)) devono essere attestati contestualmente alla presentazione del bilancio relativo al terzo anno di permanenza;
- i requisiti di cui alle lettere b) (contratto di sperimentazione) ed e) (titolarità del brevetto) devono essere attestati all’atto della presentazione della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti del comma 2-bis in fase di presentazione del 3° anno di permanenza. In tale sede, oltre all’indicazione nella nota integrativa del contratto di sperimentazione o del finanziamento/aumento di capitale, sarà necessario allegare apposita documentazione probatoria.
Permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese oltre il quinto anno – articolo 25, comma 2-ter, D.L. 179/2012
- Come previsto nel nuovo contesto normativo, la durata massima di permanenza nella sezione speciale, ordinariamente fissata in cinque anni è stata adesso prorogata per ulteriori due periodi biennali, fino a un massimo complessivo di quattro anni aggiuntivi, qualora la start-up innovativa dimostri di avere i requisiti per accedere alla fase di c.d. “scale-up”. Si tratta nello specifico della prova di aver registrato un aumento di capitale di importo superiore a 1 milione di euro e l’incremento annuo dei ricavi in misura superiore al 100%.
Per quanto riguarda l’aumento di capitale, per il primo biennio di proroga, l’evento dovrà essersi realizzato nei primi 5 anni di permanenza nella sezione speciale. Per il secondo biennio di proroga, l’ulteriore aumento dovrà essersi realizzato nel periodo compreso tra il 5° e il 7° anno di permanenza in sezione speciale. Documentazione attestante l’aumento di capitale dovrà essere presentata al momento della dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al comma 2-ter.
Con riferimento invece all’incremento dei ricavi, il requisito va verificato al quinto anno di permanenza nella sezione speciale. Per la prima proroga, l’incremento andrà calcolato rispetto all’anno precedente (rispetto al quarto anno di iscrizione). Per la seconda proroga, l’incremento dei ricava andrà calcolato rispetto al sesto anno di iscrizione.
Casistiche e tempistiche per la conferma dei requisiti (commi 2-bis e 2-ter)
In base alla data di iscrizione nella sezione speciale, si possono configurare due principali fattispecie:
- nuove iscrizioni (a partire dal 18 dicembre 2024):
Le società che si iscrivono alla sezione speciale a decorrere dal 18 dicembre 2024 sono tenute a presentare la conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio. In difetto, la società sarà cancellata d’ufficio per decorrenza del termine.
Per tali imprese, la conferma dei requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis può avvenire con un’unica dichiarazione, ove sussistano i presupposti.
È inoltre confermato che le imprese che procedono alla prima iscrizione nella sezione speciale a partire dal secondo anno dalla costituzione non potranno beneficiare della proroga della permanenza oltre i tre anni. In tali casi, infatti, lo status di start-up innovativa decade automaticamente al compimento dei 60 mesi dalla costituzione, ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera b), con conseguente inapplicabilità dei commi 2-bis e 2-ter.
- Imprese già iscritte alla data del 18 dicembre 2024:
Per tali soggetti, è riconosciuto il diritto alla permanenza nella sezione speciale oltre il triennio iniziale, a condizione che i requisiti di cui al comma 2-bis siano soddisfatti nei termini indicati e in base alla durata dell’iscrizione alla suddetta data:
- Imprese iscritte da meno di diciotto mesi:
- la conferma dei requisiti deve essere presentata entro 6 mesi dalla scadenza del terzo anno di iscrizione, e comunque entro il termine massimo di 60 mesi dalla costituzione e di 3 anni e mezzo dall’iscrizione;
- qualora il termine dei 3 anni e mezzo sia anteriore rispetto ai 60 mesi dalla costituzione, e non venga rispettato, l’impresa decade dallo status di start-up innovativa e non può beneficiare delle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter. Analogamente, se il termine dei 60 mesi dalla costituzione è anteriore rispetto ai 3 anni e mezzo, il mancato rispetto di tale scadenza comporta la medesima decadenza.
- Imprese iscritte da oltre diciotto mesi:
- il termine per la conferma è di 12 mesi dalla scadenza del terzo anno di iscrizione, e comunque non oltre i 60 mesi dalla costituzione e i 4 anni dall’iscrizione;
- se il termine di 4 anni è anteriore rispetto a quello dei 60 mesi dalla costituzione e non viene rispettato, l’impresa decade dallo status, come pure nel caso inverso.
I termini di 6 e 12 mesi devono intendersi come perentori: il mancato rispetto comporta l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio da parte delle Camere di Commercio per decorrenza del termine, indipendentemente dalla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.
Di seguito, due tabelle che sintetizzano e semplificano la disciplina:
NUOVE ISCRIZIONI a partire dal 18 DICEMBRE 2024
ISCRIZIONE | CONDIZIONE | ESEMPIO |
Iscrizione alla sezione speciale fino a 2 anni dalla costituzione societaria | Al termine del terzo anno di iscrizione deve rispettare quanto indicato al comma 2-bis per mantenere lo status e presentare dichiarazione di conferma. Applicabile successivamente il comma 2-ter. | Impresa costituita il 5 febbraio 2024:
– Iscritta sezione speciale il 5 gennaio 2025 |
Iscrizione alla sezione speciale dopo 2 anni dalla costituzione societaria | Decade dallo status allo scadere dei 60 mesi dalla costituzione (che avviene prima della scadenza dei 3 anni di iscrizione). Non applicabili i commi 2-bis e 2-ter. | Impresa costituita il 5 febbraio 2022:
– Iscritta sezione speciale il 5 gennaio 2025 |
IMPRESE GIÀ ISCRITTE ALLA SEZIONE SPECIALE RI AL 18 DICEMBRE 2024
ISCRIZIONE | CASISTICA | IMPLICAZIONE |
Iscrizione alla sezione speciale da meno di 18 mesi (6 mesi in più per adeguarsi) |
Presenta dichiarazione di conferma entro lo scadere dei 60 mesi dalla costituzione ed entro i 3 anni e mezzo dall’iscrizione | Deve rispettare quanto indicato al comma 2-bis per mantenere lo status. Applicabile successivamente il comma 2-ter |
Non presenta dichiarazione di conferma entro lo scadere dei 3 anni e mezzo dall’iscrizione (scadenza precedente a quella dei 60 mesi dalla costituzione) | Decade dallo status allo scadere dei 3 anni e mezzo dall’iscrizione. Non applicabili i commi 2-bis e 2-ter | |
Non presenta dichiarazione di conferma entro lo scadere dei 60 mesi dalla costituzione (scadenza precedente a quella dei 3 anni e mezzo dall’iscrizione) | Decade dallo status allo scadere dei 60 mesi dalla costituzione. Non applicabili i commi 2-bis e 2-ter | |
Iscrizione alla sezione speciale da oltre 18 mesi (12 mesi in più per adeguarsi) |
Presenta dichiarazione di conferma entro lo scadere dei 60 mesi dalla costituzione ed entro i 4 anni dall’iscrizione | Deve rispettare quanto indicato al comma 2-bis per mantenere lo status. Applicabile successivamente il comma 2-ter |
Non presenta dichiarazione di conferma entro lo scadere dei 4 anni dall’iscrizione (scadenza precedente a quella dei 60 mesi dalla costituzione) | Decade dallo status allo scadere dei 4 anni dall’iscrizione. Non applicabili i commi 2-bis e 2-ter | |
Non presenta dichiarazione di conferma entro lo scadere dei 60 mesi dalla costituzione (scadenza precedente a quella dei 4 anni dall’iscrizione) | Decade dallo status allo scadere dei 60 mesi dalla costituzione. Non applicabili i commi 2-bis e 2-ter |
Per le imprese che, alla data del 18 dicembre 2024, risultavano iscritte da oltre 4 anni nella sezione speciale del RI, ovvero che successivamente raggiungono il limite massimo di 60 mesi dalla data di costituzione, la normativa consente comunque la possibilità di permanere nella sezione speciale, secondo le seguenti condizioni:
- tali imprese possono dimostrare di essere in possesso — o di essere state in possesso — di almeno uno dei requisiti previsti dal comma 2-bis dell’articolo 25 del D.L. n. 179/2012, i quali consentono la permanenza nella sezione speciale fino al quinto anno dalla costituzione. La dimostrazione del possesso di tali requisiti, anche se avvenuto nel passato, legittima il mantenimento dello status di start-up innovativa fino al compimento del quinquennio dalla data di costituzione.
- Inoltre, qualora l’impresa dimostri anche il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal successivo comma 2-ter (aumento di capitale da parte di un OICR superiore a 1 milione di euro o incremento annuo dei ricavi della gestione caratteristica superiore al 100%), essa potrà accedere a un ulteriore periodo di permanenza nella sezione speciale, per un massimo di due anni oltre il quinto, entrando così nella fase di “scale-up”.
Scadenza del termine di permanenza e cancellazioni
A conclusione dell’analisi delle innovazioni introdotte dalla Legge n. 193/2024 e dei chiarimenti interpretativi relativi alla possibilità di permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese oltre il 3° anno di iscrizione, la circolare ministeriale evidenzia l’inefficacia della proroga straordinaria prevista dall’articolo 38, comma 5, del Decreto-Legge n. 34/2020.
Tale disposizione, introdotta in via eccezionale durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, aveva consentito alle start-up innovative di permanere nella sezione speciale anche oltre il termine ordinario dei 60 mesi dalla costituzione, fino a un massimo di 72 mesi. Tuttavia, detta proroga non è più applicabile alla luce dell’attuale quadro normativo.
Di conseguenza, tutte le start-up innovative che, alla data del 18 dicembre 2024, avevano già superato il limite dei 60 mesi dalla data di costituzione, devono essere cancellate d’ufficio dalla sezione speciale del RI per decorso del termine legale, salvo che non procedano al passaggio nella sezione speciale riservata alle PMI innovative. Tale passaggio rappresenta, pertanto, l’unico strumento idoneo a garantire la continuità del riconoscimento di un regime agevolato, pur venendo meno lo status di start-up innovativa.