News , Talk | 09.03.2018

RINNOVARE VS. RECUPERARE I CONSENSI: vorrei, ma non posso…


Marketing & Communication
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Il D-Day (o GDPR-Day, cioè il famigerato, terrorizzante, 25 maggio 2018) è sempre più vicino: è tempo di pensare, tra le altre cose, alla rinnovazione dei consensi.

Una delle poche indicazioni fornite ad oggi dal Garante, nella sua guida operativa, è proprio questa: «è opportuno adoperarsi prima di tale data per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il regolamento, se si vuole continuare a fare ricorso a tale base giuridica». Non è sicuramente un caso che l’attività ispettiva dell’Autorità per il periodo gennaio-giugno 2018 sia indirizzata – tra l’altro – a controlli sul rispetto dell’obbligo di informativa e della libertà e validità del consenso, nei casi in cui questo è necessario, nonché alla durata della conservazione dei dati (v. la delibera del 1° febbraio 2018, disponibile qui).

E’ forse questa un’occasione per ricontattare anche chi aveva negato, o revocato, il consenso al trattamento dei propri dati a fini di marketing? Del resto, a distanza di tempo, l’interessato potrebbe aver cambiato idea…e già che si deve procedere a rinnovare il consenso, si potrebbe anche tentare di “recuperare” qualche consenso in più…

La risposta è: NO. E a dirlo sono sia il Garante che il Tribunale di Milano, chiamati (l’uno, a seguito di plurime segnalazioni e in sede di procedimento sanzionatorio; l’altro, esaminando l’impugnazione della sanzione amministrativa del Garante) a verificare la legittimità della campagna “Recupero Consensi” promossa da Telecom Italia SpA.

Entrambi hanno confermato che il trattamento consistente nel chiamare ex-clienti, che non avevano prestato il consenso ad essere ricontattati in futuro, per verificare se i medesimi intendessero “cambiare idea” e rilasciare il proprio consenso ad essere contattati per ricevere informazioni promozionali sulle nuove offerte, può essere effettuato solo previa acquisizione di un valido consenso ai sensi dell’art. 23 del Codice Privacy ovvero in presenza di una delle condizioni in base alle quali il consenso può non essere acquisito, indicate nel successivo art. 24.

Del resto, a voler ritenere diversamente e, quindi, ammettendo il contatto di chi ha negato il trattamento dei propri dati a fini di marketing per verificarne il ripensamento, si annullerebbe l’effettività dell’opposizione al trattamento: l’esercizio dei diritti ex art. 7 Codice Privacy darebbe, infatti, il via a incessanti contatti telefonici del titolare con l’obiettivo di ottenere la revoca dell’opposizione al trattamento, con una sostanziale vanificazione dello spirito della norma che è evitare che gli interessati diventino destinatari di contatti telefonici non richiesti e, quindi, indesiderati o di disturbo.

La sanzione comminata a Telecom Italia SpA è stata di 840.000 €, da pagare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio del Garante (il testo del provvedimento è disponibile qui).


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