Insight | 16.11.2022

PSD2 e strumenti a spendibilità limitata

Gli strumenti a spendibilità limitata sono esclusi dall’applicazione della PSD2 a determinate condizioni


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L’articolo 3, lettera (k), della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) disciplina le fattispecie ricomprese nella c.d. “Limited Network Exclusion” (LNE) e, per l’effetto, escluse dall’ambito di applicazione della PSD2 stessa.

La LNE trova applicazione principalmente rispetto a diversi strumenti c.d. a “spendibilità limitata”, quali, ad esempio, carte spendibili presso la grande distribuzione organizzata oppure presso gli outlet, carte carburante, carte/dispositivi per il parcheggio/pedaggio autostradale, membership cards, gift cards, etc.

Va, pertanto, ricordato come l’emissione di tali strumenti da parte di società sia equivalente allo svolgimento di servizi di pagamento che, normalmente, richiederebbe la concessione di una specifica licenza ad operare come istituto di pagamento o di moneta elettronica, ma che non è necessaria nel caso in cui lo strumento di pagamento possa essere utilizzato in maniera limitata.

In particolare, ai sensi della LNE, la PSD2 (e quindi la disciplina sui servizi di pagamento) non si applica “ai servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni:

  1. strumenti che consentono al detentore di acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell’emittente o all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un’emittente professionale;
  2. strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma molto limitata di beni o servizi;
  3. strumenti validi solamente in un unico Stato membro, forniti su richiesta di un’impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un’autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l’acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l’emittente”.

 

In attuazione di tale previsione, la Banca d’Italia ha adottato il Provvedimento dell’11 ottobre 2018, come successivamente modificato, che prevede l’obbligo per gli emittenti di strumenti a spendibilità limitata di notificare alla Banca d’Italia, entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno solare precedente preso a riferimento, il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite tramite tali strumenti in caso di superamento della soglia di un milione di euro di pagamenti su base annua (cfr. articolo 37(2) della PSD2).

Successivamente, gli emittenti:

  • qualora la Banca d’Italia ritenga sussistenti i requisiti per l’applicazione della LNE, sono iscritti in un elenco nazionale in appendice all’albo degli Istituti di pagamento (Appendice), nonché in quello corrispondente tenuto dall’European Banking Authority (EBA);
  • sono obbligati a effettuare una nuova notifica alla Banca d’Italia soltanto per comunicare eventuali cambiamenti rispetto alle operazioni già rese e ferma restando la possibilità per la Banca d’Italia di richiedere una nuova notifica contenente informazioni aggiornate qualora lo reputi necessario.

 

L’applicazione dell’esenzione in questione, tuttavia, risultava essere molto difforme a livello europeo, in conseguenza delle diverse interpretazioni fornite dalle autorità regolamentari degli Stati membri; per ovviare a tale situazione, che rischiava di generare delle distorsioni del mercato, in data 24 febbraio 2022, l’European Banking Authority (EBA) ha ritenuto opportuno pubblicare le “Guidelines on the limited network exclusion under PSD2” (Guidelines) al fine di garantire un’applicazione omogenea dell’esenzione a livello europeo.

Tali linee guida, che trovano applicazione dal 1° settembre 2022, forniscono alle Autorità nazionali competenti indicazioni sui requisiti che debbono avere gli strumenti di pagamento a spendibilità limitata per rientrare nella relativa esenzione.

Tra le indicazioni più rilevanti incluse nelle linee guida troviamo le seguenti: (i) la LNE si può applicare anche all’acquisto di beni o servizi puramente digitali; (ii) l’utilizzo di intermediari nei pagamenti non consente a questi ultimi di beneficare dell’esenzione riconosciuta all’emittente; (iii) le autorità debbono verificare se l’emittente applica restrizioni tecniche o contrattuali al servizio di pagamento; (iv) i clienti debbono essere chiaramente informati dall’emittente del fatto che si tratta di un servizio di pagamento svolto in esenzione e che pertanto non possono beneficiare delle protezioni previste dalla regolamentazione collegata alla PSD2.

Infine, si segnala che, a valle della pubblicazione delle Guidelines e ai fini di consentirle di svolgere una nuova valutazione dello strumento alla luce di quest’ultime, la Banca d’Italia ha richiesto alle società già iscritte nell’Appendice di effettuare (tra il 1° giugno ed entro il 1° settembre 2022) una nuova specifica notifica che illustrasse nuovamente l’operatività del relativo strumento e la sua riconducibilità al perimetro della LNE.

 

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Equity Partner
Umberto Piattelli
Avvocato
Sofia Caruso

Marketing & Communication
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Banking, Finance & Regulatory

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