Si sono concluse tutte con l’irrogazione di sanzioni le 5 istruttorie avviate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nei confronti di Ticketone, Viagogo, Ticketbis, MyWayTicket e Seatwave, titolari degli omonimi portali sui quali è possibile acquistare i biglietti dei principali eventi e concerti che si tengono in italia.
Ticketone, in particolare, in virtù di un accordo del 30 luglio del 2002 siglato con i maggiori promoter italiani, è titolare della concessione esclusiva – per la durata di 15 anni – della rivendita on line dei biglietti degli eventi sopra indicati (c.d. mercato primario).
Scopo dell’istruttoria avviata nei suoi confronti era verificare che l’operatore avesse agito con la diligenza propria del suo ruolo di esclusivista per le vendite on line e degli specifici obblighi contrattuali ad esso collegati.
Da questo punto di vista è risultato che Ticketone – malgrado fosse tenuto contrattualmente a predisporre misure volte a contenere il fenomeno del c.d. secondary ticketing – non ha “adottato efficaci misure dirette a l’acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate, né ha previsto regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti, né ha effettuato controlli ex post diretti ad annullare tali acquisti plurimi”.
Queste omissioni sono state giudicate non conformi a quanto ragionevolmente esigibile dal professionista in base ai principi di correttezza e buona fede. L’AGCM, pertanto, ha ritenuto Ticketone responsabile di pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20, comma 2 del Codice del Consumo con la conseguente irrogazione di una sanzione pari ad 1 milione di euro.
Inferiori, invece, sono state le sanzioni irrogate al termine delle altre quattro istruttorie mosse nei confronti dei quattro principali operatori del c.d. mercato secondario Viagogo, Ticketbis, MyWayTicket e Seatwave.
Con mercato secondario si fa riferimento al mercato di biglietti, parallelo a quello autorizzato, dove è possibile acquistare i biglietti dei principali concerti ed eventi a prezzi maggiorati rispetto all’originale prezzo di vendita.
I quattro operatori sono stati ritenuti dall’autorità antitrust colpevoli di “carente o intempestiva informazione in ordine ai diversi elementi essenziali di cui il consumatore ha bisogno per assumere una decisione consapevole di acquisto” e pertanto condannati al pagamento di somme pari complessivamente a oltre € 700 mila.
Numerose sono state, infatti, le segnalazioni secondo le quali i soggetti in questione, da un lato, non avrebbero chiarito in maniera adeguata il proprio ruolo di mera intermediazione svolto sul mercato secondario, dall’altro, avrebbero diffuso sul proprio sito internet “contenuti pubblicitari ingannevoli o comunque omissivi in relazione ad elementi essenziali che riguardano le caratteristiche principali del servizio offerto, il relativo prezzo finale, la natura, le qualifiche e i diritti del professionista, nonché i diritti riconosciuti al consumatore in caso di annullamento degli eventi”.