Alert | 08.03.2024

PNRR: in arrivo la “patente” a crediti per i cantieri

In vigore dal 1° ottobre 2024 la patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili


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A partire dal prossimo 1° ottobre 2024, per poter operare nei cantieri edili mobili e temporanei, imprese e lavoratori autonomi dovranno dotarsi della cd. “patente a crediti”.

È questa la principale novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro introdotta dal Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che riprende un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, previsto già da molti anni ma finora non attuato.

 

LA NUOVA PATENTE A CREDITI: COME OTTENERLA
Il D.L. n. 19/2024 aggiorna il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, introducendo, all’art. 27 D.Lgs. n. 81/2008, un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che intendono operare all’interno dei cantieri edili.

Il sistema, già previsto in termini generali dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, si fonda sul meccanismo della cd. patente a crediti.

Il documento verrà rilasciato, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro una volta verificato il possesso di specifici requisiti in capo al responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.

In particolare, i requisiti per ottenere la patente a crediti sono:

  1. iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  2. adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 D.Lgs. n. 81/2008;
  3. adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
  4. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  6. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Al momento del rilascio, la patente sarà dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti.

Per poter operare nei cantieri edili sarà necessario essere in possesso di una patente con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

Sono esentate, invece, dal nuovo sistema di qualificazione le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’art. 100, comma 4, Codice dei Contratti Pubblici (art. 27, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008).

 

LE PENALITÀ: LA DECURTAZIONE DEI CREDITI E LA SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELLA PATENTE
Il nuovo sistema di qualificazione introduce una serie di ipotesi di decurtazione dei crediti, a seguito di accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.

A seconda della gravità della violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono previste diverse riduzioni; in ogni caso, in relazione al medesimo accertamento ispettivo non potrà essere applicata una decurtazione complessiva superiore a venti crediti.

A titolo esemplificativo, il riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul lavoro comporterà una decurtazione di un numero di crediti variabile a seconda dell’entità dell’evento lesivo:

  1. venti crediti in caso di infortuni mortali;
  2. quindici crediti in caso di infortuni da cui sia derivata un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale;
  • dieci crediti in caso di infortuni da cui sia derivata un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni.

Inoltre, nell’eventualità di infortuni sul lavoro da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

 

LA REINTEGRAZIONE DEI CREDITI DECURTATI
Il Decreto PNRR prevede la facoltà di reintegrare i crediti decurtati a seguito della frequentazione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 81/2008.

Ciascun corso garantirà la possibilità di riacquistare cinque crediti, fino ad un massimo di quindici, previa trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Trascorsi due anni dalla notifica del provvedimento di decurtazione dei crediti e a fronte della trasmissione all’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di formazione, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di decurtazione.

Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in ragione dell’adozione dei modelli di organizzazione e di gestione di cui all’art. 30 D.Lgs. n. 81/2008.

 

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA
Il D.L. n. 19/2024 introduce, poi, specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione della nuova normativa.

In particolare, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 12.000 euro per imprese o lavoratori autonomi operanti in cantieri edili temporanei o mobili privi della patente o in possesso di una patente con un punteggio inferiore a quindici crediti.

Accanto alla sanzione pecuniaria, potrà essere disposta l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 per un periodo di sei mesi.

 

I NUOVI OBBLIGHI PER IL COMMITTENTE E IL RESPONSABILE DEI LAVORI
Il Decreto PNNR interviene, infine, sugli obblighi del committente o del responsabile dei lavori previsti dall’art. 90 D.Lgs. n. 81/2008 nel caso di affidamento dei lavori ad un’impresa o ad un lavoratore autonomo.

In particolare, viene introdotto l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente a crediti di cui all’art. 27 D.Lgs. n. 81/2008 da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto.

Nell’eventualità in cui l’impresa non sia tenuta al possesso della patente ai sensi dell’art. 27, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori dovrà accertarsi del possesso dell’attestato di qualificazione SOA.

Questi dovranno, inoltre, trasmettere all’amministrazione concedente una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica del possesso di tale documentazione.

In caso di violazione della verifica del possesso della patente a crediti dell’impresa o del lavoratore autonomo o in caso di mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuta verifica all’amministrazione concedente, è prevista, per il committente o il responsabile dei lavori la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro (art. 157 D.Lgs. n. 81/2008).

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Managing Associate
Giovanni Morgese

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L’attività economica e di impresa è sempre più caratterizzata da rischi, divieti e problematiche che possono assumere rilievo penale. LCA ha quindi costituito un proprio dipartimento di diritto penale, in grado di fornire assistenza altamente specializzata nella prevenzione dei rischi e nella gestione di controversie penali.
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