Media | 18.07.2022

Npl e Utp, cosa cambierà con il codice dell’insolvenza

Il ruolo dell'esperto favorirà accordi nelle controversie tra crediti e debiti


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La relazione della Commissione presieduta da Renato Brichetti sul progetto di riforma dei reati fallimentari è stata presentata nei giorni scorsi alla ministra della Giustizia Marta Cartabia. Mentre da ieri è ufficialmente entrato in vigore il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza (d.lgs 83 del 17 giugno 2022). Quali i punti nevralgici del nuovo testo? «La sostituzione della composizione assistita con la composizione negoziata è certamente un punto nevralgico – spiega Salvatore Sanzo, avvocato, esperto di diritto fallimentare (anche se la locuzione fallimentare proprio da ieri è stata messa al bando dal nuovo codice) -. Quello di assistenza era un concetto quasi paternalistico: oggi, in luogo dell’Ocri, abbiamo la figura dell’esperto, che è sempre di nomina pubblica, ma è una figura preparata in materia di ristrutturazioni aziendali e di gestione e non svolge un ruolo di mera assistenza del debitore ma svolge quello di terzo che media tra le due parti».

Un ruolo da mediatore, di facilitatore degli accordi il cui scopo è quello di fare gestire le crisi aziendali fuori dai Tribunali, salvo, ovviamente, nei casi più estremi. «Questo è un punto centrale – insiste Sanzo- che potrà davvero trasformare le modalità su cui si regge tutto l’impianto della gestione degli Npl e degli Utp, e di conseguenza l’intera costruzione delle cartolarizzazioni. Qui si giocherà una partita davvero importante: si tratterà di capire quanti tra i titolari di questi crediti saranno in grado di gestire o di fare gestire le imprese di cui hanno in mano il debito. Mi risulta che molti di questi attori si stiano attrezzando allo scopo. Così come mi risulta che al momento dell’acquisto dei pacchetti più significativi, questi attori siano più attenti al fatto che l’imprenditore sia essenziale alla gestione dell’impresa di cui stanno rilevando il debito: sanno che, qualora lo sia, per loro diventerebbe più difficile subentrare direttamente o indirettamente nella gestione. Un esempio: un imprenditore edile realizza un’operazione immobiliare con tempi di vendita incompatibili con i tempi di rientro dell’esposizione. Nelle more le banche creditrici vendono tutti i loro crediti a una società terza che si trova in mano il 90% del debito. Che cosa succedeva prima? Che il creditore attivava l’ipoteca, pignorava e metteva all’asta. Che cosa succede oggi? Si avvia una composizione negoziata e all’interno della composizione ci si guarda in faccia e si tratta. È evidente che l’interesse del creditore è realizzare il più possibile nel minor tempo possibile: quello dell’imprenditore quello di realizzare una somma superiore all’ammontare del debito per realizzare un profitto. Ecco: occorre trovare la sintesi tra queste due esigenze. Con un dato in più: l’emersione di una figura che prima non era presa in considerazione, quella delle parti interessate, cioè i soci, che saranno parte attiva della negoziazione».

L’articolo per il Sole 24 Ore

Equity Partner
Salvatore Sanzo

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