News , Talk | 04.10.2016

LINKING E DIRITTO D’AUTORE – SECONDO ROUND


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Il collocamento su un sito Internet di un collegamento ipertestuale verso opere protette dal diritto d’autore e pubblicate senza l’autorizzazione dell’autore su un altro sito Internet non costituisce una «comunicazione al pubblico» quando la persona che colloca detto link agisca (i) senza fini di lucro e (ii) senza essere al corrente dell’illegittimità della pubblicazione di dette opere.

È questa la conclusione a cui è giunta la Corte di Giustizia Europea nella sua pronuncia sul caso GS Media (C-160/15 GS Media BV vs Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker).

La questione vedeva contrapposti da un lato Sanoma, la casa editrice di Playboy, e dall’altro la società GS Media, che gestisce il sito internet GreenStijl. Nel 2011 GS Media aveva pubblicato un articolo e un link che indirizzava i lettori verso un sito dove erano messe a disposizione fotografie della modella Britt Dekker, senza il consenso di Sanoma, che detiene i diritti d’autore di tali fotografie. La Corte di Cassazione olandese, adita da Sanoma al fine di tutelare il proprio diritto d’autore, ha interrogato, appunto, la Corte di Giustizia Europea, chiedendo se, e in quali circostanze, il fatto di collocare su un sito Web un collegamento ipertestuale che rimanda a opere tutelate dal diritto d’autore, disponibili su un altro sito Internet ma senza l’autorizzazione del titolare del diritto, costituisca una “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Ricordiamo che sul punto, in attesa della pronuncia della Corte, l’Avvocato Generale, nelle sue Conclusioni, aveva fornito un’interessante interpretazione della nozione di “comunicazione al pubblico” e sembrava favorevole, a certe condizioni, a ritenere lecito il linking anche ove fosse diretto verso siti ospitanti opere la cui comunicazione al pubblico non fosse stata autorizzata dal titolare dei diritti (si veda IP Talk del 22 giugno a questo link).

La Corte di Giustizia ha, di fatto, ribaltato le Conclusioni dell’Avvocato Generale e ha riconosciuto che nel caso in esame il linking costituisse un “atto di comunicazione”. In particolare, richiamando la propria giurisprudenza precedente, la Corte ha sottolineato come la nozione di “comunicazione al pubblico” comporti una valutazione individualizzata che deve tener conto di svariati criteri complementari. La Corte inoltre ha precisato che la sua giurisprudenza precedente (in particolare la decisione Svensson – C-446/12) riguardava unicamente il collocamento di link verso opere che erano state rese liberamente disponibili su un altro sito Internet con il consenso del titolare. Da essa, quindi, non può desumersi che il collocamento di siffatti link sarebbe escluso in via di principio dalla nozione di «comunicazione al pubblico» qualora le opere di cui trattasi siano state pubblicate sull’altro sito senza l’autorizzazione del titolare.

Alla luce di ciò, la Corte chiarisce che, per verificare l’esistenza di una “comunicazione al pubblico”, qualora il collocamento di un link verso un’opera liberamente disponibile su un altro sito web sia effettuato da una persona senza fini di lucro, occorre tener conto della circostanza che tale persona non sia a conoscenza, e non possa ragionevolmente esserlo, del fatto che detta opera fosse stata pubblicata su Internet senza l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore. Infatti, tale persona non agisce, di regola, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per fornire ai propri clienti l’accesso a un’opera pubblicata illegittimamente su Internet.

Al contrario, se fosse accertato che detta persona era al corrente, od era tenuta ad esserlo, del fatto che il link da essa collocato forniva l’accesso a un’opera illegittimamente pubblicata, ad esempio perché ne era stata avvertita dai titolari del diritto d’autore, la messa a disposizione di detto collegamento costituirebbe una “comunicazione al pubblico”.

Nel caso di specie è pacifico che GS Media ha fornito i link verso i file contenenti le foto a fini di lucro e che Sanoma non aveva autorizzato la pubblicazione di tali foto su Internet. Inoltre, sembra potersi desumere che la GS Media fosse consapevole dell’illegittimità di tale pubblicazione e che non possa quindi confutare la presunzione che il collocamento di detti collegamenti sia intervenuto con piena cognizione dell’illegittimità di tale pubblicazione. Fatte salve le necessarie verifiche da parte della Corte di Cassazione olandese, la GS Media, collocando detti collegamenti, ha quindi realizzato una “comunicazione al pubblico”.


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