Insight | 12.06.2026

Le nuove FIFA RSTP: siamo di fronte al primo accordo collettivo internazionale per il calcio?

Il nuovo regolamento introduce il superamento dell’interesse positivo, l'indennità concordata e il sistema progressivo di sanzioni


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Il 10 giugno 2026, il Consiglio FIFA ha approvato la nuova edizione delle FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (“FIFA RSTP”), frutto di un accordo storico raggiunto con FIFPRO, European Football Clubs (“EFC”) e World Leagues Association (“WLA”), con la partecipazione di CONMEBOL e UEFA. Il nuovo regolamento, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, rappresenta la più significativa riforma del regolamento dal 2001 e introduce un impianto regolamentare frutto delle concertazioni tra le parti sociali, con l’obiettivo di essere riconosciuto come il primo accordo collettivo di lavoro internazionale nel mondo dello sport.

Le FIFA RSTP e le sue origini

Le FIFA RSTP costituiscono il corpus normativo globale e vincolante che disciplina la qualificazione giuridica (lo “status”) dei calciatori, la loro idoneità a partecipare al calcio organizzato e i trasferimenti tra club appartenenti a federazioni diverse. Il regolamento trova le proprie origini nel processo di modernizzazione avviato dalla FIFA all’indomani della storica sentenza Bosman del 1995, con la quale la Corte di Giustizia europea abolì le indennità di trasferimento per i calciatori a fine contratto e le restrizioni sugli stranieri comunitari. Il nuovo regolamento entrò in vigore il 1° marzo 2001, introducendo per la prima volta una disciplina organica delle conseguenze della risoluzione anticipata del contratto e del sistema di indennità, frutto di un confronto tra FIFA, UEFA e Commissione Europea svoltosi a Bruxelles.

Principio fondamentale delle FIFA RSTP è la stabilità contrattuale, ai sensi del quale un contratto tra un professionista e un club può cessare soltanto alla scadenza naturale del termine o per mutuo consenso. Attorno a ciò si articola un sistema complesso che comprende la disciplina dei trasferimenti, delle indennità di formazione e dei contributi di solidarietà, oltre a un impianto normativo volto a garantire la tutela contrattuale per entrambe le parti, sia calciatori che club. Nel corso degli anni, il regolamento è stato modificato dodici volte, senza tuttavia alterarne la ratio originaria: tutelare la stabilità contrattuale quale presupposto essenziale per garantire la regolarità delle competizioni e, al contempo, proteggere gli investimenti dei club nella formazione dei calciatori. L’obiettivo è preservare un ecosistema in grado di incentivare gli investimenti e sostenere l’attrattività del calcio mondiale, sia come fenomeno sportivo sia come prodotto di intrattenimento e commerciale.

Menzione a parte merita la disciplina delle conseguenze della risoluzione di un contratto tra club e calciatore professionista senza giusta causa. L’articolo 17 delle FIFA RSTP, rubricato fino all’edizione 2025 “Consequences of terminating a contract without just cause”, stabiliva che, in caso di recesso senza giusta causa, la parte inadempiente fosse tenuta al pagamento di un’indennità calcolata sulla base di vari parametri (retribuzione del calciatore, durata residua del contratto, spese sostenute dal club), e prevedeva la responsabilità solidale del nuovo club nonché sanzioni sportive durante il cosiddetto “periodo protetto”. Tale disposizione ha dato origine a una copiosa giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), dai casi Leão e Matuzalem ai casi Mutu, De Sanctis e Webster, ed è stata oggetto dello storico caso Diarra, sottoposto al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione europea, da cui è scaturito l’impulso che ha condotto alla riforma delle FIFA RSTP.

Il Caso Diarra e le sue conseguenze

Il dialogo sociale che ha portato a questa riforma trae origine da un contenzioso del 2014, riguardante il recesso del calciatore francese Lassana Diarra dal proprio contratto di lavoro con il Lokomotiv Mosca. Il club richiedeva un risarcimento di 20 milioni di euro, mentre Diarra rivendicava il mancato pagamento di stipendi arretrati e denunciava l’impossibilità di trasferirsi al club belga Charleroi. La Dispute Resolution Chamber della FIFA accoglieva parzialmente le richieste del club, condannando Diarra al pagamento di 10,5 milioni di euro. Il calciatore e il club belga impugnavano la decisione dinanzi alla giurisdizione belga, che operava un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex articolo 267 TFUE.

Con la sentenza del 4 ottobre 2024 (causa C-650/22), la Corte ha analizzato la compatibilità degli articoli 9 e 17 delle FIFA RSTP con gli articoli 45 e 101 del TFUE, individuando tre profili problematici: (i) la responsabilità solidale del nuovo club, (ii) i criteri per determinare l’indennità e (iii) il potere delle federazioni nazionali di trattenere l’ITC in presenza di dispute contrattuali. La Corte ha concluso che le norme FIFA costituiscono un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori poiché sono “chiaramente idonee a dissuadere i nuovi club dal tesserare tali calciatori” a causa degli elevati rischi legali, finanziari e sportivi, ritenuti “significativi oltre che imprevedibili”. Lato antitrust, la Corte ha ritenuto di qualificare le disposizioni delle FIFA RSTP come restrizioni della concorrenza “per oggetto”, definendole sostanzialmente come no-poaching agreements idonei a “compartimentare artificiosamente i mercati nazionali e locali”, e ha escluso la possibilità di beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 101, comma 3, TFUE in quanto le RSTP impongono una restrizione “generalizzata, drastica e permanente” non indispensabile al raggiungimento dell’obiettivo dichiarato.

Ciononostante, la sentenza ha di fatto creato un limbo normativo sull’articolo 17, lasciando irrisolta la questione relativa alla corretta determinazione dell’indennizzo.

Il quadro normativo provvisorio del 2025

In risposta alla decisione, la FIFA ha disposto la sospensione temporanea di alcune misure disciplinari previste dall’articolo 17, tra cui la responsabilità solidale del nuovo club e le sanzioni per mancato rispetto delle decisioni finanziarie del FIFA Football Tribunal. Successivamente, il 23 dicembre 2024, la FIFA ha introdotto un quadro normativo provvisorio, chiamato “interim regulatory framework” che modificava i criteri di calcolo dell’indennizzo, basandoli sul principio dell’interesse positivo e sul valore residuo del contratto.

La nuova edizione delle FIFA RSTP e il ruolo della piattaforma globale di dialogo sociale

All’esito del dialogo con gli stakeholder, oggi viene introdotta una modifica strutturale consistente nel fatto che le FIFA RSTP non potranno più essere modificate unilateralmente dalla FIFA, ma esclusivamente per consenso tra tutte le parti sociali, nell’ambito di una piattaforma globale di dialogo sociale, una piattaforma che riconosce FIFPRO, EFC e WLA come partner sociali globali e opera attraverso tre canali dedicati: (i) sistema dei trasferimenti e questioni regolamentari; (ii) sistemi di trasferimento nazionali e supporto al dialogo sociale; (iii) welfare dei calciatori e standard di sicurezza occupazionale.

Peraltro, sotto la lente del diritto dell’Unione europea, è stata paventata la possibile applicabilità della c.d. eccezione Albany (dal caso CGUE C-67/96), secondo cui sarebbero sottratti all’ambito di applicazione dell’art. 101 TFUE gli accordi collettivi conclusi tra le parti sociali a tutela delle condizioni di lavoro.  Se la piattaforma globale di dialogo sociale dovesse consolidarsi come autentica sede di contrattazione collettiva, e le FIFA RSTP dovessero essere riconosciute come un vero e proprio accordo collettivo internazionale, il sistema dei trasferimenti potrebbe beneficiare di uno scudo antitrust che ne rafforzerebbe significativamente la legittimità giuridica nell’ordinamento dell’Unione Europea.

Inoltre, giova sottolineare come oltre all’approvazione delle nuove FIFA RSTP, FIFA e FIFPRO hanno inoltre sottoscritto un Memorandum of Understanding (“MoU”), con efficacia immediata e durata fino al 31 dicembre 2031, che dà sostanza istituzionale al nuovo modello.  Il MoU prevede che rappresentanti designati da FIFPRO siederanno nel FIFA Football Tribunal, negli organi giudiziari FIFA, in diversi comitati permanenti e nel Sub-Committee per i Diritti Umani e la Sostenibilità; FIFPRO sarà inoltre presente nel Consiglio FIFA come osservatore con diritto di parola sulle questioni relative ai calciatori. Come conseguenza dell’accordo, FIFPRO ha deciso di ritirare tutti i procedimenti pendenti contro la FIFA.

Il nuovo articolo 17

In aggiunta a quanto sopra, è stato radicalmente modificato il contenuto dell’articolo 17, ora rubricato “Consequences of a Breach of Contract”. Se prima disciplinava esclusivamente le conseguenze del recesso senza giusta causa attraverso criteri di calcolo dell’indennizzo fondati su un rinvio generico al diritto del paese interessato, alla specificità dello sport e ad “altri criteri oggettivi”, la riforma trasforma la disposizione in un sistema articolato che disciplina in modo analitico e prevedibile.

Nello specifico, viene introdotto l’indennizzo concordato[1], ossia la facoltà per le parti di predeterminare contrattualmente l’importo dovuto in caso di recesso, con la possibilità per il FIFA Football Tribunal di ridurre tale importo solo se eccessivo o di disapplicarlo se manifestamente iniquo. Per i calciatori con retribuzione fissa annua fino a USD 150.000 è garantito un importo minimo pari al valore residuo del contratto violato.

In assenza di indennizzo concordato, viene abbandonato il criterio dell’interesse positivo e il rinvio al diritto nazionale, ora sostituiti dal principio del risarcimento integrale del danno effettivamente subito, con la codificazione di un importo minimo garantito corrispondente al valore residuo del contratto, derogabile solo in circostanze straordinarie, oltre alla previsione di una multa fino a sei mensilità in caso di comprovata condotta abusiva.

Viene inoltre previsto un sistema progressivo di sanzioni sportive per i club: dalla semplice ammonizione con ammenda alla prima violazione, fino al divieto di tesseramento per due finestre di mercato alla quarta.

È prevista una presunzione di “induzione al recesso”: se il calciatore firma un nuovo contratto entro quarantacinque giorni dalla violazione, si presume che il nuovo club lo abbia indotto al recesso, con onere della prova contraria secondo lo standard del ragionevole convincimento.  Infine, la norma transitoria prevede che la disciplina dell’indennizzo concordato si applichi esclusivamente ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore del regolamento 2027.

L’articolo 21bis

Infine, merita una menzione, anche solamente per il valore simbolico che assume, la disposizione di cui all’articolo 21bis, che introduce per la prima volta la partecipazione dei calciatori alle indennità di trasferimento. Club e calciatori restano liberi di concordare contrattualmente tale partecipazione; tuttavia, nei trasferimenti internazionali a titolo definitivo, il meccanismo diviene obbligatorio per i calciatori con retribuzione fissa annua inferiore a 150.000 euro presso il club cedente nella stagione di riferimento: in tal caso, il club cedente è tenuto a corrispondere al calciatore il 5% dell’indennità di trasferimento fissa effettivamente percepita.

La portata obbligatoria della norma è circoscritta ai calciatori al di sotto della soglia remunerativa, ma il suo valore simbolico è significativo: il calciatore non è più soltanto oggetto di una transazione tra club, ma partecipa al valore economico generato dal proprio trasferimento.

Conclusioni e prospettive future

Le nuove FIFA RSTP rappresentano una svolta nella governance del calcio mondiale, segnando il passaggio da un assetto normativo caratterizzato dall’adozione di regole definite unilateralmente dalla FIFA e vincolanti per le federazioni affiliate, a un modello fondato sul dialogo sociale quale strumento di elaborazione e legittimazione delle regole del sistema. Il superamento dell’interesse positivo a favore del risarcimento integrale, l’introduzione dell’indennizzo concordato e il sistema progressivo di sanzioni rispondono direttamente alle criticità evidenziate dalla sentenza Diarra, favorendo trasparenza e proporzionalità.

Nella prassi, continuerà a rimanere fondamentale l’adozione di un approccio equilibrato che tuteli la stabilità contrattuale senza esporre i club, in particolare quelli di piccole e medie dimensioni, a comportamenti opportunistici. Meritano, inoltre, particolare attenzione i possibili effetti della riforma sui club di minori dimensioni, la cui capacità di preservare la stabilità contrattuale dei propri calciatori, principale asset patrimoniale e sportivo, potrebbe risultare significativamente indebolita.

Contestualmente alle FIFA RSTP, la FIFA ha pubblicato anche il nuovo FIFA Disciplinary Code, approvato il 10 giugno 2026 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, e le nuove Procedural Rules Governing the Football Tribunal, adottate nella medesima data, completando così un quadro normativo profondamente rinnovato che ridisegna l’architettura istituzionale e procedurale del calcio internazionale.

[1] Definito “agreed compensation” nella versione inglese

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Equity Partner | Head of Sports Law Practice
Federico Venturi Ferriolo
Associate
Nicolò Peri

Marketing & Communication
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