Il calcio italiano è in crisi, e la pandemia ha imposto la ricerca di strumenti alternativi di sopravvivenza.
In tale prospettiva, sorge l’esigenza di ridiscutere i classici metodi di gestione delle società sportive con l’ottica di apportare nuove idee e proporre soluzioni più creative ad attuali e vecchi problemi.
Con tale obiettivo, analizzeremo l’indicatore di liquidità, uno dei parametri imposti dalla FIGC al fine di monitorare il controllo dell’equilibrio finanziario ed economico delle società, proponendo delle possibili soluzioni a valle dell’introduzione nell’ordinamento del nuovo istituto della Composizione Negoziata della Crisi di Impresa (“Composizione Negoziata”).
L‘indicatore di liquidità: l’equilibrio finanziario a breve termine
In continuità con i principi dettati da FIFA e UEFA in tema di financial fair play, anche le società di calcio italiane sono sottoposte a numerosi e periodici controlli da parte della Commissione di Vigilanza Società Calcistiche (Co.Vi.So.C.), organismo tecnico istituito presso la FIGC con il compito di monitorare le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie delle società professionistiche affiliate alla FIGC (artt. 77 e ss. Norme Organizzative Interne della FIGC – “NOIF”).
Tra di essi, di particolare rilevanza è sicuramente il rispetto dei limiti imposti periodicamente dalla FIGC del c.d. indicatore di liquidità (dato dal rapporto fra le Attività Correnti e le Passività Correnti).
Infatti, la violazione in peius di tale limite può comportare l’irrogazione da parte della Co.Vi.So.C. di una sanzione particolarmente rilevante: la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori ovvero il c.d. blocco del calciomercato (salvo che per ogni acquisizione, la Lega di competenza riscontri l’integrale copertura del relativo costo, attraverso il saldo positivo della c.d. stanza di compensazione).
La gravità della sanzione è data dal fatto che il mancato rispetto di determinate soglie minime dell’indicatore di liquidità rappresenta un forte sintomo di sussistenza di uno stato di crisi (quantomeno) finanziaria, destinato con ogni probabilità a sfociare in insolvenza vera e propria. Infatti, la crisi è, sulla base della definizione oggi contenuta nell’art. 2 del nuovo Codice della Crisi di Impresa, “lo stato di squilibrio economico – finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza del flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
È pertanto evidente che una società calcistica che versi in tale stato non possa essere considerata “affidabile” dal mercato. Va da sé che l’inibizione alla partecipazione attiva al calciomercato costituisce un grave vulnus capace di compromettere gli esiti della stagione sportiva, dai cui risultati dipendono i ricavi della società di calcio.
Le NOIF individuano come strumento per conseguire una revoca del provvedimento sanzionatorio le forme tipiche di ripatrimonializzazione da parte dei soci in misura tale da garantire l’adempimento delle passività correnti, con conseguente riequilibrio dell’indicatore di liquidità.
In effetti, tale escamotage è stato più volte adottato, anche in casi clamorosi, per garantire alle società la riammissione al calciomercato. Tuttavia, tale percorso è evidentemente limitato alle sole società che abbiano soci “forti”, mentre alle altre non resterebbe che subire passivamente il provvedimento o dare corso ad una imponente campagna di vendite.
Tuttavia, di recente è stato introdotto nell’ordinamento uno strumento che, attraverso una ragionata ristrutturazione delle Passività Correnti, potrebbe consentire alle società di calcio di intervenire in tempi brevi su uno dei due fattori che determinano l’indicatore di liquidità, evitando a monte l’irrogazione della sanzione ovvero creando le condizioni per chiederne la successiva revoca.
Tale strumento è la Composizione Negoziata.
Perché la Composizione Negoziata può essere una soluzione
Cos’è la Composizione Negoziata della crisi
La Composizione Negoziata della crisi è uno strumento recentemente introdotto nell’ordinamento del diritto della crisi di impresa.
Si tratta di un percorso completamente stragiudiziale a cui l’imprenditore in crisi può accedere mediante una istanza da depositarsi presso la Camera di Commercio competente territorialmente, finalizzata alla realizzazione di un Piano di risanamento basato anche (ma non solo) sulla ristrutturazione del debito anteriore.
La particolarità di tale percorso sta nel fatto che la società che vi accede viene affiancata nel proprio percorso da un Esperto, nominato dalla Camera di Commercio che, da un lato, ha il ruolo di facilitatore delle negoziazioni dell’imprenditore con i creditori e, dall’altro, conferisce al percorso un certo crisma di serietà.
I vantaggi che la Composizione Negoziata presenta sono notevoli:
- la stragiudizialità, che consente di addivenire ad una ristrutturazione dei debiti in tempi relativamente molto rapidi, certamente più veloci di quelli garantiti mediante le “classiche” procedure (concordati o accordi di ristrutturazione dei debiti);
- la affidabilità del percorso, attestata dalla presenza dell’Esperto ai tavoli delle trattative;
- il totale mantenimento della gestione dell’azienda in mano all’imprenditore, con l’unico limite di non compiere atti che possano danneggiare i creditori;
- l’esenzione da revocatoria degli atti (anche di straordinaria amministrazione) e pagamenti compiuti in esecuzione del piano di risanamento;
- la possibilità di rivolgersi al Tribunale per ottenere (i) l’autorizzazione alla cessione dell’azienda o alla contrazione di finanziamenti prededucibili; (ii) misure protettive del patrimonio o misure cautelari strumentali al buon esito del percorso.
Peraltro, la bozza del decreto recante disposizioni per l’attuazione del PNRR e del Piano Nazionale degli Investimenti complementari ad esso, approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2023, contiene numerose novità volte a rafforzare la efficienza della Composizione Negoziata, mediante l’introduzione della possibilità di rinegoziare in tale sede il debito fiscale formulando proposte transattive a stralcio e/o di dilazioni in 120 rate.
La Composizione Negoziata e gli indicatori di liquidità
L’indicatore di liquidità, come detto, è dato dal rapporto tra due aggregati: Attività Correnti e Passività correnti. La composizione dei due aggregati è definita all’interno dell’articolo 85 delle N.O.I.F.
E dunque:
- l’aggregato Attività Correnti esigibili entro 12 mesi è costituito da: disponibilità liquide; crediti verso clienti; crediti verso imprese controllate; collegate e controllanti; crediti tributari; crediti verso altri;
- l’aggregato Passività Correnti scadenti entro 12 mesi è costituito da: obbligazioni ordinarie convertibili; debiti verso soci per finanziamenti; acconti; debiti verso fornitori; debiti tributari; altri debiti; canoni di leasing.
La ragione per cui l’istituto della Composizione Negoziata si appalesa particolarmente adatto per gestire le criticità che incidono l’Indicatore di liquidità deve rinvenirsi nella natura e tipologia dei debiti che costituiscono le Passività Correnti.
Tali debiti derivano infatti da rapporti negoziali che si prestano perfettamente ad essere rinegoziati attraverso pattuizioni di dilazioni di pagamento e/o moratorie e/o stralci del debito residuo.
La ristrutturazione di tali Passività ha come conseguenza una rimodulazione delle scadenze, se non addirittura dell’entità complessiva, che può incidere in maniera determinate sull’indicatore di liquidità in quanto può riequilibrare il rapporto esistente tra i flussi in entrata ed in uscita relativi ai 12 mesi successivi.
Peraltro, la pattuizione di stralci sarebbe anche idonea ad incidere sull’indicatore di indebitamento, determinando una riduzione definitiva dei debiti.
Attraverso l’istituto della Composizione Negoziata è possibile avviare rapidamente un percorso volto alla rinegoziazione delle Passività Correnti. In tale contesto, la rinegoziazione è notevolmente agevolata dalla presenza dell’Esperto nonché dai numerosi presidi posti anche a tutela dei creditori, primo fra tutti l’esenzione da revocatoria.
Inoltre, la totale stragiudizialità del percorso, libero da ogni vincolo di natura processuale o autorizzativa, consente l’ottenimento di risultati in tempi estremamente rapidi, qualora la situazione da fronteggiare sia di particolare emergenza.
Soprattutto, eviterebbe l’automatico prodursi degli effetti stabiliti dall’art. 16, comma 6, NOIF (Decadenza e revoca dell’affiliazione – secondo cui “Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla FIGC in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza”) per difetto dei presupposti previsti dalla norma.
Infatti,
- sotto il profilo formale, l’accesso alla Composizione Negoziata – soprattutto in ragione della stragiudizialità dell’istituto – non è in alcun modo paragonabile ad un accertamento giudiziale dello stato di insolvenza;
- sotto il profilo sostanziale, la situazione che tale istituto mira a gestire è tendenzialmente di “mera” crisi, con l’obiettivo di evitarne il deterioramento in insolvenza irreversibile.
La Composizione Negoziata e la gestione della crisi delle società calcistiche nel suo complesso
La gestione della crisi delle società calcistiche è, evidentemente, argomento molto più ampio e complesso, che ha radici profonde radicate in disfunzionalità di sistema.
Molto spesso, infatti, tale crisi non riguarda solo aspetti finanziari, ma anche economico patrimoniali.
Tuttavia, anche ragionando in una prospettiva a più ampio raggio, la Composizione Negoziata si appalesa come uno strumento idoneo al particolare contesto dato.
Come innanzi precisato, nell’ambito della Composizione Negoziata possono attuarsi efficacemente e velocemente anche interventi volti alla patrimonializzazione della società, operazioni straordinarie nonché correttivi di carattere prettamente industriale. Il tutto, in un contesto relativamente vigilato e di protezione del patrimonio.
Se, poi, come è auspicabile, verrà introdotta la possibilità di avvalersi in tale ambito anche della transazione fiscale, il percorso attuato nell’ambito della Composizione Negoziata potrebbe concretamente consentire alle società di calcio (ovviamente ove svolto in maniera virtuosa e nel rispetto delle scadenze federali) di ottenere i medesimi risultati in passato conseguiti attraverso le procedure concorsuali “ordinarie” in tempi infinitamente più rapidi.
Peraltro, l’estrema elasticità che caratterizza tale percorso, permette una più agile gestione della situazione di crisi anche nel rispetto delle norme di diritto sportivo, con possibile superamento di quelle difficoltà determinate dal disallineamento tra le norme operanti nei due ordinamenti (sportivo e statale) che hanno reso particolarmente problematiche tutte le operazioni di ristrutturazione sinora svolte in ambito concorsuale.
Infine, non bisogna sottovalutare l’ulteriore vantaggio costituto dalla possibilità di conseguire il riconoscimento della prededuzione ai finanziamenti erogati da parte dei soci o da parte di terzi (comprese le società di factoring) che costituisce un sicuro incentivo al sostegno della società.
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Si è peccato per forza di cose di un po’ di semplicismo, ma l’intento è stato quello di proporre soluzioni valide ed originali ad una situazione delle società di calcio obiettivamente problematica. Lo sforzo creativo che si è compiuto ha quindi l’obiettivo di suggerire un nuovo strumento posto a disposizione dell’ordinamento che può anche essere modellato sulle esigenze dello specifico settore.
LCA Studio Legale ha maturato consolidata esperienza nella gestione della crisi d’impresa e nel diritto sportivo. Per qualsiasi informazione in ordine agli argomenti trattati o per qualsiasi necessità di assistenza, non esitate a contattarci
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