Alert | 25.03.2022

La riforma dei reati contro il patrimonio culturale

Il 23 marzo 2022 è entrata in vigore la Legge 9 marzo 2022, n. 22 recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”


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La novella legislativa opera una profonda riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, apportando significative modifiche al codice penale e alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, anche alla luce degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali adottata a Nicosia il 19 maggio 2017.

La Convenzione, ratificata dall’Italia con Legge 21 gennaio 2022, n. 6, si propone di prevenire e contrastare la distruzione, il danneggiamento e la tratta dei beni culturali, rafforzando l’effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali e promuovendo, altresì, la cooperazione internazionale sul tema.

 

IL NUOVO TITOLO VIII-BIS DEL CODICE PENALE: LE FATTISPECIE DI REATO

La riforma interviene sulle disposizioni penali in materia di tutela dei beni culturali, fino ad oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) con l’obiettivo di ridefinire l’assetto della disciplina nell’ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Viene inserito nel codice penale il nuovo Titolo VIII-bis, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, all’interno del quale confluiscono, oltre alle fattispecie di reato già disciplinate dalla legislazione complementare, alcune disposizioni di nuova introduzione.

Tra le fattispecie introdotte dalla novella rientrano il furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) e l’appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), modellati sulle rispettive fattispecie comuni.

Inoltre, l’intervento riformatore introduce – anche in questo caso riprendendo la formulazione dei delitti comuni – i reati di ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.), riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e autoriciclaggio di beni culturali (art. 518-septies c.p.).

Oltre all’introduzione di nuove disposizioni incriminatrici, come anticipato, la Legge 9 marzo 2022 n. 22 colloca, nel codice penale alcune fattispecie di reato già previste dal Codice dei beni culturali, inasprendo il trattamento sanzionatorio.

Il riferimento è in particolare al nuovo art. 518-novies c.p. che punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali, originariamente contenute all’art. 173 Codice dei beni culturali.

Del pari, l’art. 518-undecies c.p. riprende la fattispecie già disciplinata dall’art. 174 Codice dei beni culturali: la norma punisce chi trasferisce all’estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

La disposizione sanziona, altresì, la condotta di chi non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, per i quali siano state autorizzate l’uscita o l’esportazione temporanee, nonché quella di chi rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all’uscita dal territorio nazionale.

Accanto a tali ipotesi di reato, viene, poi, introdotto l’art. 518-decies c.p.  che punisce l’importazione di beni culturali provenienti da delitto, rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate o esportati da un altro Stato in violazione delle norme in materia di protezione del patrimonio culturale.

Da ultimo, l’art. 518-undevicies c.p. prevede una disposizione di chiusura del nuovo Titolo VIII-bis, imponendo l’applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all’estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

 

LA CONFISCA

La Legge 9 marzo 2022, n. 22 interviene, inoltre, in materia di confisca, stabilendo, all’art. 518-duodevicies c.p., la confisca obbligatoria delle cose che hanno costituito l’oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato.

Il riferimento è ai beni culturali, alle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico e ad altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali.

In caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo, è, altresì, prevista la confisca obbligatoria, anche per equivalente, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

 

LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001

L’intervento normativo apporta significative modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, ampliando il catalogo dei reati presupposto ex d.lgs. n. 231/2001.

In particolare, la Legge 9 marzo 2022, n. 22 introduce tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche l’art. 25-septiesdecies, rubricato “Delitti contro il patrimonio culturale” e l’art. 25-duodevicies, rubricato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

L’art. 25-septiesdecies d.lgs. n. 231/2001 estende la punibilità delle persone giuridiche nel cui interesse e/o vantaggio risultino commessi i delitti a tutela del patrimonio culturale.

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, la riforma prevede, altresì, l’applicazione all’ente delle sanzioni interdittive previste dal d.lgs. n. 231/2001, tra cui l’interdizione dall’esercizio dell’attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non superiore a due anni.

Con specifico riferimento all’art. 25-duodevicies, che fonda la responsabilità delle persone giuridiche in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici è, invece, prevista la sola applicazione all’ente della sanzione amministrativa pecuniaria.

Infine, nell’ipotesi in cui l’ente o una sua unità organizzativa venga “stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti”, troverà applicazione la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

 

 

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Managing Associate
Giovanni Morgese

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