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La riforma Cartabia: le novità del processo penale

Riforma del processo penale: l’approvazione del decreto legislativo per l’attuazione della legge, 27 settembre 2021, n. 134


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Con l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del Decreto Legislativo “per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, l’iter legislativo di attuazione della riforma del processo penale (cd. Riforma Cartabia) è finalmente terminato.

È opportuno, quindi, passare in rassegna le principali innovazioni introdotte dalla riforma.

LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE
Il Decreto ha come principale obiettivo l’attuazione di misure informatiche specifiche volte a digitalizzare il processo penale.
A tal fine:

  • introduce nel codice di procedura penale gli artt. 110, 111 bis e 111 ter che impongono il deposito, la formazione e la raccolta di atti e documenti processuali in via telematica;
  • modifica l’art. 148 c.p.p., prevedendo modalità di notifica telematiche e la facoltà di eleggere domicilio per le notificazioni all’imputato/indagato presso un recapito telematico;
  • la possibilità di registrazione audiovisiva degli interrogatori e la partecipazione alle udienze dibattimentali e non a distanza tramite collegamento da remoto.

 

LA DISCIPLINA DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Il Decreto modifica la durata massima delle indagini nei seguenti termini, prorogabili una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi:

  • sei mesi per le contravvenzioni;
  • un anno e sei mesi per alcuni delitti di particolare gravità, previsti dall’art. 407, comma 2 c.p.p.;
  • un anno, per tutti gli altri delitti.

Inoltre, alla chiusura delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero potrà avanzare richiesta di archiviazione “quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna”.

L’ESTENSIONE DELLA CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO E LA DISCIPLINA DELL’UDIENZA PRELIMINARE
Il Decreto Legislativo estende il catalogo dei reati previsti dall’art. 550, comma 2, c.p.p.: la citazione diretta a giudizio viene ora prevista anche per (i) fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione come i delitti di oltraggio a magistrato in udienza, di esercizio abusivo di una professione etc; (ii) fattispecie di reato contro l’Ordine Pubblico come il delitto di istigazione a delinquere; (iii) fattispecie di reato contro la fede pubblica come i delitti di indebito utilizzo e contraffazione di carte di credito e di pagamento, di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, di possesso di segni distintivi contraffatti; (v) fattispecie di reato contro la moralità come il delitto di atti osceni; (vi) fattispecie di reato contro la persona come i delitti di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, di violazione di domicilio anche quando commessa da un pubblico ufficiale; (vii) fattispecie di reato contro il patrimonio come i delitti di truffa anche ai danni dell’assicurazione, di appropriazione indebita; nonché per altri reati previsti da leggi speciali.
Viene inoltre modificato il canone di giudizio che deve guidare il Giudice dell’Udienza Preliminare: la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere dovrà intervenire “quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”.

LA RIDEFINIZIONE DEL PROCESSO “IN ASSENZA” DELL’IMPUTATO
Nell’ipotesi in cui l’imputato sia certamente a conoscenza del procedimento e scelga consapevolmente di non partecipare, il procedimento prosegue; in caso contrario, il giudice dovrà emettere sentenza di non doversi procedere contenente l’ordine di ricerca dell’imputato per il tempo di prescrizione del reato.
Nell’ipotesi in cui l’imputato sia rintracciato dalla Polizia Giudiziaria, la sentenza verrà revocata, con contestuale riapertura del procedimento; altrimenti, la sentenza, decorso il termine, diverrà definitiva e il procedimento si chiuderà definitivamente.

UNA NUOVA UDIENZA FILTRO
Per i procedimenti con citazione diretta a giudizio, viene introdotto l’art. 544 bis c.p.p. che prevede una nuova udienza predibattimentale, con funzione di filtro, da celebrarsi in camera di consiglio avanti ad un giudice diverso da quello del dibattimento: anche in questo caso, il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere se “gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”.

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL DIBATTIMENTO
Quanto al giudizio di primo grado, la riforma introduce una serie di modifiche, quali la tempestiva calendarizzazione di tutte le udienze con l’indicazione delle attività che verranno svolte, la partecipazione a distanza alle udienze con il consenso delle parti, illustrazione delle fonti di prova con esclusivo riguardo ai profili di ammissibilità, l’aggiunta della registrazione audiovisiva, il deposito preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche.

LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
Il termine per la costituzione di parte civile coincide, a pena di decadenza, con l’accertamento della costituzione delle parti ex art. 420 c.p.p. all’udienza preliminare, senza poter attendere, quindi, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

IL PATTEGGIAMENTO
La riforma modifica gli effetti premiali ed extrapenali del patteggiamento:

  • sia per il patteggiamento tradizionale, che per il c.d. “patteggiamento allargato”, l’accordo con l’accusa potrà “estendersi alla confisca facoltativa” nonché “alla determinazione dei beni specifici e dell’importo” da assoggettare a vincolo reale;
  • per il solo patteggiamento allargato l’accordo potrà riguardare le “pene accessorie” e la “loro durata”;
  • infine, la sentenza di patteggiamento non avrà più efficacia né potrà essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile.

 

IL GIUDIZIO ABBREVIATO

  • quando la richiesta è subordinata ad un’integrazione probatoria, dovrà essere accolta “se il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale”;
  • allo sconto di pena di un terzo si aggiunge un’ulteriore riduzione di un sesto della pena, applicata dal giudice dell’esecuzione in ipotesi di rinuncia all’impugnazione della sentenza di condanna da parte dell’imputato.

 

IL GIUDIZIO IMMEDIATO
La riforma amplia la possibilità di accedere a riti premiali in ipotesi di giudizio immediato:

  • se la richiesta di giudizio abbreviato condizionato non viene accolta, l’imputato potrà richiedere, in via alternativa, il rito abbreviato secco, il patteggiamento oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova;
  • se la richiesta di patteggiamento non viene accolta, l’imputato potrà ulteriormente richiedere il rito abbreviato o la sospensione del procedimento con messa alla prova.

 

IL PROCEDIMENTO PER DECRETO
La disciplina del decreto penale di condanna viene arricchita con una revisione dell’effetto estintivo del reato per decorso del tempo ex art. 460, comma 5 c.p.p., che viene subordinato al pagamento della pena pecuniaria irrogata con il decreto.
Ancora, il Decreto introduce la possibilità per l’imputato di pagare la pena pecuniaria entro quindici giorni beneficiando della riduzione di un quinto se rinuncia all’opposizione al decreto.

LA NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO E LA MESSA ALLA PROVA
Il Decreto calibra l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p. sul minimo edittale della pena e non più sul massimo edittale: la tenuità del fatto potrà essere applicata a tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria.
La sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168 bis c.p. potrà essere proposta anche dal Pubblico Ministero a seguito della chiusura delle indagini preliminari con la possibilità per l’indagato di accettare il rito nel termine di venti giorni.

I GIUDIZI DI APPELLO E CASSAZIONE
Per il giudizio di appello, il Decreto:

  • introduce diverse ipotesi di inappellabilità delle sentenze di condanna, a titolo esemplificativo, alla sola pena dell’ammenda o alla pena pecuniaria;
  • prevede come regola la trattazione dell’udienza in camera di consiglio, salvo richiesta dell’appellante da presentarsi entro quindici giorni dall’udienza;
  • introduce l’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di specificità dei motivi.

 

Per il giudizio di Cassazione, il Decreto:

  • prevede un contraddittorio unicamente cartolare, salvo specifiche richieste delle parti o della stessa Suprema Corte;
  • introduce la possibilità per l’imputato di chiedere alla Corte di “adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo”.

 

IMPROCEDIBILITA’ DELL’AZIONE PENALE

  • la mancata definizione del giudizio, entro due anni per quello di appello ed entro un anno per quello di cassazione, è causa di improcedibilità dell’azione penale. Tali termini possono essere prorogati rispettivamente per un anno e per sei mesi in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare;
  • la declaratoria di improcedibilità dell’azione penale non ha luogo nel caso in cui l’imputato chieda comunque la prosecuzione del processo.

 

LA PROCEDIBILITÀ A QUERELA
Sono procedibili a querela i seguenti reati:

  • lesioni personali stradali, salvo che ricorrano circostanze aggravanti;
  • i reati di sequestro di persona, di violenza privata, furto, di turbativa violenta di cose immobili e di danneggiamento, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità;
  • il reato di violazione di domicilio, salvo che il fatto sia commesso con violenza sulle cose o sulle persone

Viene espressamente prevista la remissione tacita di querela in caso di ingiustificata assenza del querelante all’udienza in cui lo stesso sia citato come testimone.

LA DISCIPLINA DELLE PENE DETENTIVE BREVI
Sono abolite la semidetenzione e la libertà vigilata, pertanto, il giudice potrà sostituire la pena detentiva breve:

  • in ipotesi di condanna a pena detentiva entro i quattro anni, con la semilibertà e la detenzione domiciliare;
  • in ipotesi di condanna a pena detentiva entro i tre anni, con il lavoro di pubblica utilità;
  • in ipotesi di condanna a pena detentiva entro un anno, con la pena pecuniaria.
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Equity Partner
Nicolò Pelanda
Managing Associate
Giovanni Morgese
Mid-Level Associate
Lorenzo Bertoni

Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

Penale

L’attività economica e di impresa è sempre più caratterizzata da rischi, divieti e problematiche che possono assumere rilievo penale. LCA ha quindi costituito un proprio dipartimento di diritto penale, in grado di fornire assistenza altamente specializzata nella prevenzione dei rischi e nella gestione di controversie penali.
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