La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiara.
L’acquirente di un software con licenza d’uso illimitata ha il diritto di rivendere il programma ma se il supporto originario si deteriora, la copia di riserva non può essere venduta a terzi senza il consenso del titolare del software.
La questione nasce da un procedimento penale avviato nei confronti di due cittadini lettoni accusati di vendita illegale, associazione per delinquere e violazione del diritto di autore per aver commercializzato online più di 3000 copie di software Microsoft su supporti non originali, con un danno stimato a Microsoft di circa 256.000 Euro.
In relazione alla vicenda, la Corte di Giustizia è stata interrogata sulla legittimità della vendita delle copie di riserva effettuata dai sig.ri Ranks e Vasilevics, alla luce della Direttiva Europea n. 91/250 –normativa applicabile ratione temporis – relativa alla Tutela giuridica dei programmi per elaboratore.
La Corte ha chiarito, dapprima, che l’acquirente di una copia su supporto fisico (i.e., Cd-rom, dvd, etc.) di un programma per elaboratore con licenza d’uso illimitato ha il diritto di rivendere la copia di programma acquistata – anche laddove una previsione contrattuale limiti tale facoltà – in ragione dell’esaurimento del diritto di distribuzione spettante al titolare del diritto d’autore, a seguito della commercializzazione del prodotto nell’ambito dell’Unione.
La soluzione è diversa, però, nel caso di vendita di una copia di riserva del medesimo programma, essendo tale una copia del programma non registrata sul supporto fisico originale.
Tale diverso trattamento è giustificato dal fatto che il diritto di riproduzione totale o parziale del programma, ai sensi della citata Direttiva, non è stato trasferito all’acquirente e resta in via esclusiva in capo al titolare (i.e. Microsoft).
L’acquirente ha, tuttavia, il diritto di effettuare una copia di riserva del programma nelle ipotesi in cui il supporto originale si deteriori, risulti inutilizzabile o sia stato smarrito.
In breve, la limitazione al diritto esclusivo di riproduzione spettante al titolare è giustificabile solo nell’ottica di consentire all’acquirente l’uso del programma ed esclude, pertanto, la possibilità di vendere ai terzi (anche) tale copia.
A fronte di tali considerazioni la Corte ha escluso la possibilità di vendita della copia di riserva in assenza di consenso da parte del titolare, trattandosi di immissione in commercio di copia illecita del programma.
Se, pertanto, l’intenzione è quella di rivendere un software acquistato con licenza d’uso illimitato non resta che custodire gelosamente il supporto originale nella speranza che lo stesso non si deteriori!