Insight | 23.12.2025

Irrorazione aerea di prodotti fitosanitari attraverso sistemi aeromobili a pilotaggio remoto

La nuova sperimentazione normativa tra agricoltura di precisione e disciplina UAS


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Il 18 dicembre 2025, è entrata in vigore la Legge 182/2025 (nota come “Decreto Semplificazioni”), che ha introdotto nuove disposizioni in tema di agricoltura di precisione, con l’obiettivo di apportare significativi miglioramenti nel settore agricolo, in particolare sotto il profilo tecnologico-digitale.

L’art. 6 di tale Legge introduce, infatti, nel Decreto legislativo 150/2012 istitutivo del Quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari (“Decreto”), il nuovo articolo 13-bis che prevede,  in via sperimentale per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della legge,  l’utilizzo di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (c.d. UAS, Unmanned Aircraft Systems) per l’irrorazione aerea di terreni agricoli.

L’irrorazione aerea era sinora specificamente vietata dall’art. 13 c. 1 del Decreto, salvo specifiche autorizzazioni in deroga che venivano rilasciate per singole operazioni e a particolari condizioni (art. 13 c. 2).  Anche i Regolamenti c.d. ”Droni” (UE 2019/947 e 945) regolamentano in modo molto preciso e restrittivo il trasporto di merci pericolose, come i fitofarmaci o il rilascio di materiali.

Il nuovo art. 13-bis ora dispone che si potrà procedere a irrorazione aerea con UAS a condizione che (i) venga garantito il rispetto dei principi contenuti nel PAN (“Piano di azione nazionale”) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; (ii) il soggetto che impiega gli UAS sia un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in possesso di specifiche competenze e specifica formazione; (iii) sia osservata la conformità con la disciplina sull’impiego dello spazio aereo attraverso i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, e quindi i Regolamenti UE sopra citati e la regolamentazione Enac.

L’effettuazione dell’irrorazione è, poi, subordinata alla presentazione al competente Servizio fitosanitario regionale della SCIA, che indichi specificamente i tempi dell’intervento e alleghi una relazione agronomica attestante la conformità alle previsioni di cui sopra e che definisca le modalità operative dell’attività.

La sorveglianza sul rispetto delle condizioni e il monitoraggio sui risultati della sperimentazione vengono effettuati dai servizi sanitari regionali.

Quanto sopra risponde a una forte esigenza del mercato che riteneva imprescindibile compiere un passo importante verso un’agricoltura di precisione, orientata verso forme di coltivazione sempre più tecnologiche e sostenibili. Si pensi alle facilitazioni pratiche che quest’ultima porta con sé: dalla possibilità di raggiungere zone naturalisticamente più impervie all’efficientamento operativo in agricoltura, passando attraverso una riduzione dell’uso dei fitofarmaci e giungendo fino al miglioramento della produttività dei terreni difficili da raggiungere con mezzi tradizionali.

Permane, tuttavia, ancora qualche criticità operativa e applicativa che richiederà una messa a punto della regolamentazione, anche attraverso gli emanandi decreti di attuazione:

  • innanzitutto, il testo impone che l’utilizzatore degli UAS sia un ‘utilizzatore professionale’ ai sensi del Decreto. In assenza di un chiarimento normativo, sembra quindi che debbano essere i piloti di droni, a doversi dotare del certificato di abilitazione all’uso di fitofarmaci, ipotesi che al momento pone senz’altro qualche complicazione operativa;
  • in secondo luogo, le attività di irrorazione aerea, per caratteristiche operative, configurerebbero verosimilmente operazioni rientranti almeno nella Categoria “Specific” (difficile immaginare, tra l’altro, che i droni utilizzati per queste operazioni possano avere un peso finale pari a o inferiore ai 25kg), se non nella Categoria “Certified”, con conseguente applicazione di obblighi stringenti, tra cui ad esempio necessità di condurre la valutazione del rischio (SORA), e di autorizzazione preventiva Enac.

 

La piena attuazione della nuova norma introdotta con l’art. 13-bis, dipenderà, pertanto, in larga parte non solo dall’adozione tempestiva dei decreti attuativi previsti, ma anche dalla capacità del legislatore di garantire un adeguato coordinamento con la normativa vigente in materia di UAS.

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