Via libera alle domande per diventare dichiarante CBAM autorizzato
A partire dallo scorso fine aprile, gli importatori di merci CBAM ovvero i loro rappresentanti doganali indiretti che agiscono in qualità di dichiaranti CBAM possono (finalmente) trasmettere, compilando un’apposita istanza predisposta nel Registro CBAM, la domanda per ottenere la qualifica di “dichiarante CBAM autorizzato”.
Si ricorda che, a tal fine, il richiedente deve essere stabilito nello Stato membro in cui è presentata la richiesta e deve possedere un valido numero EORI.
Tra le informazioni che devono essere fornite ai sensi dell’art. 5, par. 5, Reg. UE 956 del 2023, vi sono i dati identificativi dell’interessato, un’autocertificazione che attesti l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, i dati e i documenti giustificativi che dimostrino la solvibilità finanziaria dell’operatore, nonché una stima del valore monetario e del volume delle importazioni di beni CBAM nel territorio dell’UE, suddivisi per tipologia, per l’anno civile in corso e per quello successivo. Se la domanda è presentata da un rappresentante doganale indiretto, lo stesso deve indicare il nome e i recapiti delle persone per le quali agisce.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 del 17 marzo scorso ha, infine, definito i requisiti per ottenere tale status, le procedure relative alla presentazione della domanda e l’iter autorizzativo.
Nuovi obblighi per i rappresentanti fiscali Iva
Con il provvedimento prot. n. 186368/2025 dello scorso 17 aprile, l’Agenzia delle entrate ha delineato le modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia per i rappresentanti fiscali Iva di soggetti esteri ex art. 17, co. 3, d.p.r. 633 del 1972.
I soggetti che intendono assumere o mantenere tale ruolo sono tenuti, in particolare, a presentare una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di affidabilità, e, in base al numero dei soggetti rappresentati, a prestare idonea garanzia a favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
La dichiarazione deve essere presentata contestualmente al modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva, con il quale sono stati comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale.
Ai soggetti che, alla data di pubblicazione del Provvedimento in parola, risultano già operare come rappresentanti fiscali, è concesso un termine di 60 giorni per presentare la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e, se necessario, prestare la garanzia. Decorso inutilmente tale termine, viene comunicata allo stesso rappresentante fiscale l’avvio del procedimento di cessazione d’ufficio delle partite Iva dei soggetti rappresentati. Trascorsi invano ulteriori 60 giorni, se non è presentata la documentazione richiesta, le partite Iva associate ai soggetti rappresentati cessano d’ufficio.
Con particolare riferimento alla garanzia, il Provvedimento precisa che la stessa può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato ovvero di polizza fideiussoria/bancaria, con un valore del massimale minimo determinato in relazione al numero di soggetti da rappresentare; qualora il soggetto rappresentato sia uno solo, è sufficiente presentare soltanto la dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi.
Sulla base di quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, una volta accertata la sussistenza di tali requisiti e a seguito di esito positivo sul controllo della garanzia, il richiedente è abilitato a operare come rappresentante fiscale per il numero di soggetti ricompresi nella fascia corrispondente al valore massimale della garanzia prestata.
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