Insight | 03.06.2025

Insight Doganale | Giugno 2025

Metodo di determinazione del valore della merce, congelamento dei dazi di Trump e semplificazioni CBAM: scopri le principali novità in ambito doganale


Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

Metodo del valore di transazione per le merci importate con prezzo provvisorio

 

Con sentenza del 15 maggio 2025, resa nella causa C-782/23, la Corte di Giustizia dell’UE ha fornito importati chiarimenti in ordine al metodo di determinazione del valore doganale della merce nel caso in cui il prezzo dichiarato all’importazione sia soltanto provvisorio.

Nel caso esaminato dai giudici unionali, una società aveva importato alcuni prodotti nel territorio doganale dell’UE sulla base delle fatture proforma emesse dai fornitori, le quali riportavano un prezzo provvisorio. L’operatore economico, pertanto, aveva indicato tale prezzo nelle dichiarazioni doganali di importazione quale valore in dogana delle merci e, non ritenendo applicabile il metodo primario del valore di transazione (i.e. prezzo finale dei beni) ai fini della sua determinazione, ha adottato il criterio alternativo del “fall-back”, di cui all’art. 74, par. 3, CDU, formulando a posteriori richieste di adeguamento del valore dichiarato, tenuto conto delle fatture rettificative.

Per tale motivo, le autorità estere hanno contestato alla società l’utilizzo del metodo di determinazione del valore utilizzato, accertando come valore doganale delle merci il prezzo definitivo riportato nelle fatture rettificate, in applicazione del criterio primario del valore di transazione, ex art. 70, par. 1, CDU.

Nel caso di specie, i giudici unionali hanno evidenziato come la società avrebbe dovuto adottare, fin da subito, il valore di transazione, giacché il prezzo dichiarato al momento dell’importazione, seppure provvisorio, era desumibile da elementi oggettivamente determinabili.

La Corte di Giustizia ha, pertanto, statuito che, qualora, al momento dell’importazione delle merci nel territorio doganale dell’UE, sia noto soltanto il loro prezzo provvisorio, che figura su una fattura pro forma, e il contratto di vendita preveda che il loro prezzo finale sarà fissato successivamente, con una fattura definitiva, il valore in dogana deve essere determinato secondo il metodo del valore di transazione, se individuabile da elementi oggettivi, a meno che l’operatore non ricorra alla procedura della c.d. dichiarazione doganale semplificata ex artt. 166-167 CDU.

Trump: a che punto siamo?

 

Il 12 maggio 2025, il Presidente americano Trump ha annunciato la riduzione, dal 145% al 30%, dei dazi sulle importazioni cinesi, con effetti dal 14 maggio 2025.

Restano in vigore i dazi reciproci del 10% e le misure tariffarie imposte dagli Stati Uniti prima del 2 aprile su acciaio, alluminio e automobili, nonché i c.d. dazi Fentanyl e quelli della nazione più favorita.

Per quanto riguarda l’Unione europea, invece, lo scorso 23 maggio il Presidente Trump ha minacciato di imporre dazi più elevati nella misura del 50%, rispetto al 10% attualmente previsto, a decorrere dal 1° giugno 2025, al fine di incentivare la produzione di beni negli Stati Uniti anziché all’estero.

A seguito di un colloquio telefonico con la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l’applicazione dei dazi al 50% è stata congelata fino al 9 luglio 2025, data di scadenza del termine di 90 giorni per la sospensione dei dazi reciproci specifici per paese.

Nel frattempo, con sentenza del 28 maggio 2025, la Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti (ITC) ha stabilito l’illegittimità delle misure tariffarie imposte da Trump durante il “Liberation Day”, in quanto il Presidente americano non avrebbe avuto l’autorità per introdurre dazi aggiuntivi sulle importazioni di merci estere.

Alla luce di tale pronuncia, sono pertanto invalidi i dazi reciproci e i dazi Fentanyl, mentre restano in vigore i dazi specifici imposti su acciaio, alluminio e automotive.

Il Parlamento UE approva le semplificazioni CBAM

 

Il Parlamento europeo ha approvato le modifiche proposte dalla Commissione UE in relazione al Reg. UE 2023/956 (Reg. CBAM), aventi l’obiettivo di semplificare gli oneri di conformità particolarmente gravosi, soprattutto per gli importatori di piccole quantità di beni CBAM.

È stata pertanto valutata positivamente l’introduzione di una soglia minima annua pari a 50 tonnellate per importatore, al di sotto della quale non vi sarà più l’obbligo di presentare la dichiarazione CBAM, né di acquisire i relativi certificati.

Tali semplificazioni, tuttavia, non sono ancora in vigore: il Parlamento e il Consiglio UE, infatti, dovranno raggiungere un accordo sul testo legislativo da adottare in via definitiva.

DOWNLOAD PDF

Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

Dogane e accise

LCA ha maturato una profonda competenza in materia di diritti doganali e accise, assistendo le imprese operanti nei settori import/export, nel mercato petrolifero ed energy, nonché gli operatori dei settori logistica e trasporti.
LINK

Potrebbe interessarti anche

01.05.2025
Insight Doganale | Maggio 2025

CBAM e rappresentanti fiscali IVA: nuove procedure autorizzative e obblighi documentali per l’abilitazione e il mantenimento dello statu ...

28.04.2025
Insight Doganale | Aprile 2025

Tra novità sul regolamento CBAM, correttivi al sistema sanzionatorio doganale e l’introduzione dei nuovi Soggetti Obbligati Accreditati ...

03.04.2025
Scattano i nuovi dazi imposti da Trump. Le prime reazioni dell’UE

Il Presidente americano Donald Trump annuncia nuovi dazi reciproci, al fine di rafforzare l’economia statunitense e riequilibrare il com ...