Negli ultimi anni le Corti italiane hanno tentato di rispondere alla seguente domanda: che cos’è l’industrial design? E più specificatamente, quando un oggetto destinato alla produzione seriale può dirsi protetto dal diritto d’autore?
Il dato normativo, infatti, lascia ampio margine interpretativo: la tutela autoriale è stata estesa nel 2001 alle opere del design industriale che presentino carattere creativo e valore artistico, in attuazione della Direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (Art. 2 comma 1 n. 10 L 633/1941).
Le principali difficoltà interpretative ruotano attorno ai concetti di “carattere creativo” e “valore artistico”. Dopo varie oscillazione e teorie, con la recente sentenza n. 7477/2017 del 23 marzo 2017, la Corte di Cassazione sembra aver accolto una interpretazione piuttosto elastica del citato art. 2 della Legge 633/1941.
Per quanto riguarda il concetto giuridico di creatività, la Suprema Corte ha sostenuto che essa consiste in un atto creativo, per quanto minimo, che sia suscettibile di manifestazione esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (così Cass. 25173/2011 e Cass. 5089/2004).
In secondo luogo, con riferimento al valore artistico dell’opera, la giurisprudenza ha individuato una serie di elementi indiziari che aiutano l’interprete nella valutazione del gradiente artistico di un’opera: tra questi sono stati indicati il riconoscimento da parte di ambienti culturali ed istituzionali, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi e via dicendo (sul punto, Cass. 23292/2015). Il Giudice potrà poi anche avvalersi dell’esperienza di consulenti in grado di fornire elementi valutativi.
La Suprema Corte non ha quindi condiviso la pronuncia della Corte d’Appello che aveva escluso la tutelabilità dei prodotti in esame in quanto non “vere e proprie creazioni artistiche” e prodotti seriali facilmente riproducibili. Ben ricostruisce la sentenza in esame il discrimen fra opera artistica e industrial design ritenendo quest’ultimo godere di una diversa tutela ricavata da indicatori oggettivi, quali ad esempio l’esposizione a mostre e il valore di mercato, tutela che non può essere esclusa dalla serialità dell’opera.
Il richiamato orientamento giurisprudenziale segna dunque un importante passo in avanti per le imprese e per la protezione dei loro prodotti.