Con la risoluzione del 2 settembre 2016 n. 72/E, resa nell’ambito di una risposta ad un interpello presentato da una società che voleva svolgere attività di trading di bitcoin per conto dei propri clienti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative sui diversi aspetti tributari dei bitcoin .
Cosa sono i bitcoin?
Inizialmente utilizzati all’interno di specifiche comunità virtuali, i bitcoin sono oggi utilizzati anche per fare acquisti.
In breve, i Bitcoin sono monete virtuali, anche note come “criptovalute”, prive di corso legale e non emesse da un’autorità monetaria.
I bitcoin sono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un processo di mining (letteralmente “estrazione”; e i soggetti che creano e sviluppano tali algoritmi sono detti miner).
Inoltre, non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate su dispositivi elettronici, nei quali vengono conservate in portafogli elettronici (c.d. e-wallet).
Infine, lo scambio dei bitcoin tra gli utenti, che restano anonimi, avviene per mezzo di software, sviluppati e forniti da appositi soggetti (c.d. wallet providers), ce ne sono diversi, tra i più famosi: blockchain.info e coinbase.
Per utilizzare i bitcoin, gli utenti devono entrarne in possesso:
- acquistandoli direttamente da altri soggetti in cambio di valuta legale sulla base dei tassi di cambio forniti da piattaforme online; oppure
- accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.
Con i bitcoin è potenzialmente possibile fare qualunque cosa: la moneta è infatti stata accettata da molti store online, dalle piattaforme di download musicale, nonché è utilizzato come valuta per fare trading con le valute reali.
Qual è il loro trattamento tributario, allora?
In Canada, Stati Uniti, Australia, Francia e Regno Unito le autorità tributarie hanno già fornito delle indicazioni operative sul regime tributario da adottare.
In Italia, invece, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito solo di recente la propria posizione al riguardo.
Prima di questa pronuncia, solo Bankitalia si era espressa sulle monete virtuali definendone lecito l’acquisto, l’utilizzo e l’accettazione.
In linea con i recenti orientamenti espressi della Corte di Giustizia UE nella sentenza 22 ottobre 2016, C-264/14, secondo cui l’attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, svolta in modo professionale ed abituale, costituisce una operazione “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” di cui all’art. 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE, l’Agenzia ha ritenuto che l’attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, svolta, come detto, in modo professionale ed abituale, costituisce un’attività rilevante ai fini Iva e produce effetti anche ai fini Ires e Irap.
In particolare, ai fini del trattamento Iva, le operazioni di cambio di Bitcoin sono prestazioni di servizi esenti dall’imposizione di IVA per le società ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 3), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Invece, ai fini della tassazione diretta, i ricavi che originano dalle attività di intermediazione per le imprese che acquistano e vendono bitcoin sono soggetti a tassazione Ires e Irap, al netto dei costi relativi.
Con riferimento, inoltre, ai bitcoin che a fine esercizio possano trovarsi nella disponibilità (a titolo di proprietà) della Società, è stato ritenuto dall’Agenzia che gli stessi debbano essere valutati al “valore normale”, intendendosi per tale il valore corrispondente alla quotazione degli stessi bitcoin al termine dell’esercizio, secondo la disciplina prevista dall’art. 9, comma 3, del Tuir.
Diversamente, per le persone fisiche che acquistano o vendono monete virtuali all’infuori di attività d’impresa tali operazioni vengono considerate come pronti contro termine che, in assenza di finalità speculative, non generano dunque redditi imponibili.
La società, pertanto, non sarà tenuta nella sua attività di intermediazione ad alcun adempimento come sostituto d’imposta.
Conclusione
Contrariamente a quanto ricostruito sulla base dei principi contabili nazionali e internazionali che non considerano tali valute come monete,l’Agenzia delle Entrate considera i bitcoin alla stregua di valute straniere,.
I bitcoin sembrerebbero essere al momento la più innovativa forma di investimento ma al tempo stesso, per la sua volatilità incontrollabile, la peggior forma di risparmio.