Il Tribunale di Milano, con sentenza del 6 novembre 2015, si è espresso in merito alle conseguenze della produzione e commercializzazione di game copier e mod chip, ossia dispositivi che consentono di disabilitare le misure di protezione dei sistemi Nintendo al fine di rendere le piattaforme prodotte e commercializzate da quest’ultima, compatibili con i software sviluppati da programmatori indipendenti (“homebrews”) e consentire l’utilizzo videogiochi contraffatti.
Nintendo aveva infatti contestato alla società PC Box la vendita di dispositivi che avevano il fine di eludere le misure di protezione dei sistemi portatili e console Nintendo e consentire l’uso di giochi contraffatti. PC Box si era difesa sostenendo che la commercializzazione di tali prodotti fosse legittima perchè idonea a: (i) contrastare l’intento monopolistico di Nintendo, che utilizzava tali misure di protezione per escludere dal mercato i programmatori di software indipendenti; e (ii) a consentire l’utilizzo, su console e sistemi portatili Nintendo, di software indipendenti che implementavano le funzioni di detti dispositivi (ad es. lettura di file mp3 e DVD), con conseguente possibile aumento delle vendite.
Il Tribunale, al fine di verificare se le misure di protezione adottate da Nintendo rientrassero nella definizione di “misure tecnologiche di protezione” di cui all’art. 6 della Direttiva 2001/29/CE (attuato in Italia dall’art. 102 quater della Legge sul diritto d’autore), aveva chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di indicare i criteri di valutazione in base ai quali verificare se l’uso di un prodotto con finalità elusive di una misura tecnologica, possa ritenersi o meno prevalente rispetto ad altre finalità o usi commercialmente rilevanti (v. utilizzo di software – non contraffatti – sviluppati da programmatori indipendenti).
Con decisione del 23 gennaio 2014, n. C-355/12 (il testo integrale della sentenza è disponibile sul seguente sito: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=it&jur=C,T,F&num=C-355/12# ), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) ha affermato che la nozione di “efficaci misure tecnologiche” ex art. 6 Direttiva 2001/29/CE deve essere intesa in senso ampio e comprende anche “le misure tecnologiche di protezione in parte incorporate nei supporti fisici dei videogiochi e in parte nelle console ed in concreto operanti in un rapporto di interazione tra di esse” a condizione che il loro obiettivo sia quello di impedire o limitare atti che arrecano pregiudizio ai diritti da esse protetti.
Tale valutazione, ha aggiunto la CGUE, deve essere compiuta nel rispetto del principio di proporzionalità e senza vietare i dispositivi o le attività che hanno, sul piano commerciale, una finalità o un’utilizzazione diversa dall’elusione della protezione tecnologica a fini illeciti.
Ciò detto, la CGUE ha rimesso al Tribunale di Milano il compito di verificare se, in concreto, sussistono altre misure (rispetto a quelle usate da Nintendo), idonee a determinare minori interferenze con le attività di terzi, pur fornendo una protezione analoga per i diritti del titolare. Posto che tale attività di accertamento deve essere svolta dal Tribunale in relazione agli elementi introdotti dalla causa dalle parti, il Tribunale di Milano ha ritenuto insufficienti le deduzioni di PC Box per non avere: (i) contestato le misure tecniche di protezione adottate da Nintendo; (ii) individuato la presenza, sul mercato, di ulteriori tipologie di misure tecniche di protezione non considerate da Nintendo; e (iii) per non avere dimostrato l’effettiva utilizzazione di homebrew per fini diversi dalla violazione dei diritti esistenti sui videogiochi. Conseguentemente, il Tribunale di Milano ha accertato la responsabilità di PC Box per la produzione e commercializzazione di prodotti aventi la finalità di eludere le misure tecnologiche impiegate da Nintendo per la salvaguardia dei suoi diritti (tutelati ex art. 102-quater della Legge sul Diritto d’Autore) e ha condannato PC Box al pagamento della somma di Euro 500.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre a una penale di Euro 250,00 per ogni dispositivo commercializzato ed Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’inibitoria relativa alla produzione, diffusione e commercializzazione dei prodotti game copier e mod chip.