Il Comitato Olimpico ha adottato delle nuove linee guida per l’interpretazione della Rule 40 della Carta Olimpica.
Tale disposizione limita l’uso del nome e dell’immagine dei partecipanti dei Giochi Olimpici proprio durante il periodo dei Giochi, formulando espresso divieto a concorrenti, allenatori, coach o arbitri partecipanti all’Olimpiade di permettere che la loro “persona, nome, immagine o performance sportiva sia usata per scopi commerciali durante i Giochi Olimpici”.
Le eccezioni a quanto previsto non sono mancate in passato.
Questa volta, però, il Comitato Olimpico ha deciso di permettere a quegli operatori che non godono della qualifica di “sponsor ufficiale” di poter mantenere campagne pubblicitarie generiche che utilizzino i partecipanti ai Giochi (siano essi concorrenti, allenatori, coach o arbitri).
Come?
Semplice. Sarà sufficiente che tali campagne pubblicitarie non creino un’associazione diretta o indiretta con l’Olimpiade e che rispettino alcune condizioni:
- il Comitato Olimpico Nazionale deve aver approvato l’utilizzo dell’immagine del partecipante secondo specifici iter, di volta in volta definiti;
- la campagna pubblicitaria deve essere già stata lanciata sul mercato da almeno 4 mesi prima dell’inizio del periodo dei Giochi (quindi almeno dal 27 marzo 2016) e senza incremento degli investimenti pubblicitari;
- il messaggio promozionale non potrà essere a tema olimpico e non dovrà creare un’associazione – sia essa diretta o indiretta – con l’Olimpiade;
- il messaggio promozionale non potrà contenere alcun segno identificativo o riconducibile all’Olimpiade o termini ed espressioni riconducibili a Rio 2016, alle Olimpiadi, al Comitato Olimpico Nazionale ed alla squadra olimpica (in questo caso si presume vi sia associazione qualora vengano usate le immagini di almeno due atleti di diversi sport o qualora venga utilizzato abbigliamento tecnico riferibile ad una nazione). Le guidelines individuano anche una serie di esempi di termini “off limits”, quali: Giochi Olimpici, Brasile, performance, podio, argento, vittoria;
- non potranno essere effettuati richiami ai traguardi sportivi dell’atleta protagonista dello spot e nemmeno potrà farsi riferimento alla sua partecipazione all’Olimpiade;
- il partecipante ai Giochi non potrà in alcun modo promuovere lo sponsor non ufficiale (nemmeno tramite l’utilizzo di hashtag);
- il partecipante deve aver fornito il consenso per iscritto.
Le linee guida chiariscono poi che gli sponsor non ufficiali hanno il divieto di:
- condividere contenuti di natura Olimpica (qualunque ne sia la fonte);
- incoraggiare o sostenere gli atleti sponsorizzati, salvo che l’incitamento non costituisca una declinazione della campagna pubblicitaria della società.
I singoli atleti avranno comunque la possibilità, per il periodo dei Giochi, di caricare e mantenere sulle proprie pagine web e siti Internet articoli e fotografie che documentino la propria partecipazione e l’esperienza olimpica, purchè, però, il sito sul quale tali informazioni vengono caricate, non contenga banner pubblicitari o filmati e file audio relativi al Villaggio Olimpico.