News , Talk | 20.10.2016

Diritto di cronaca e critica: inapplicabili ai programmi televisivi di intrattenimento


Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

Una recente sentenza del Tribunale di Roma (emessa lo scorso 13 luglio ma resa pubblica solamente il 5 ottobre 2016) ha dichiarato l’inapplicabilità dei principi sanciti dagli articoli 65 e 70 della legge sul diritto d’autore in tema di diritto di cronaca e di critica con riferimento ai programmi televisivi di puro intrattenimento.

Il caso riguarda la pubblicazione da parte della società Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A., sul proprio portale online “Repubblica.it”, di materiale audiovisivo relativo a programmi televisivi – quali “Grande Fratello”, “Studio Aperto”, “TG4”, “Kalispera”, “Zelig”, “Checco Zalone Show”, etc. – i cui diritti di sfruttamento economico sono di titolarità della società Reti Televisive Italiane S.p.A. – RTI.

A seguito della contestazione di RTI circa la pubblicazione e diffusione non autorizzata sul portale “Repubblica.it” di estratti delle trasmissioni televisive sopra citate, il Tribunale di Roma si è espresso – nel solco di una precedente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea risalente al 2009 – nel senso di riconoscere alle disposizioni di cui agli articoli 65 e 70 un carattere di eccezionalità che ne comporta necessariamente un’applicabilità in senso restrittivo, solo nei casi espressamente previsti dalla legge e solo se necessario per la protezione di un interesse costituzionalmente riconosciuto e di rango pari o superiore al diritto d’autore.

Considerato che il materiale audiovisivo in questione non ha contenuto economico, politico o religioso perché tratto da trasmissioni di puro intrattenimento (come “Grande Fratello” o “Zelig”), o da programmi di informazione (quali “TG4” o “Studio Aperto”) che vengono però diffusi sul web dopo un considerevole lasso di tempo e quindi non hanno carattere di attualità, la finalità commerciale del loro utilizzo è riconosciuto come un carattere determinante al fine di escludere categoricamente la liceità della loro riproduzione su internet, non ricorrendo i presupposti per ricondurli ad un esercizio del diritto di cronaca e/o di critica.

L’approccio e l’interpretazione restrittiva adottati dal Tribunale di Roma potrebbe quindi avere delle conseguenze pratiche anche per altri portali online, considerato che non solo “Repubblica.it” ma anche altri siti web di testate giornalistiche e non pubblicano quotidianamente video tratti da spettacoli di intrattenimento televisivo.

Senior Associate
Alessia Ajelli

Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

Potrebbe interessarti anche

28.11.2024
Musica | Il diritto di sincronizzazione

Sincronizzazione e autorizzazione di un brano: che cosa non può mancare all’interno del contratto?

22.11.2024
Direttiva Copyright | Le piattaforme sono responsabili per i contenuti protetti ca ...

Quando e per quali contenuti protetti dal diritto d’autore una piattaforma può essere ritenuta responsabile?

15.11.2024
Pubblicità online e trasparenza, storia senza fine? | Gli aggiornamenti al Regolam ...

Com’è cambiato il riferimento principale per la pubblicità a mezzo influencer e, in generale, su internet?