News , Talk | 19.12.2016

Dal prestito cartaceo al prestito digitale (secondo round): la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia.


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Non sussiste alcun motivo per escludere il prestito di copie digitali e di oggetti intangibili dall’ambito di applicazione della Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale. Questa è la conclusione cui giunge la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in riferimento alla questione pregiudiziale alla stessa sottoposta dal Tribunale dell’Aja, il quale investito della decisione di una causa promossa dalla Vob (Verenigin Openbare Bibliotheken – associazione olandese a cui aderiscono tutte le biblioteche pubbliche dei Paesi Bassi-) nei confronti della Stichting Leenrecht (fondazione olandese preposta alla riscossione delle remunerazioni dovute agli autori a titolo di indennità in forza della deroga al prestito al pubblico).
La conclusione cui giunge la Corte è avvalorata da quello che è il fine della direttiva in esame: il diritto d’autore deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici.
Escludere dall’applicazione della Direttiva 2006/115/CE il prestito realizzato in formato digitale colliderebbe con il principio generale che impone un “adeguato” livello di protezione in favore degli autori (indipendentemente dal fatto che la sua opera venga pubblicata in formato digitale).
La Corte, nella sentenza in esame, verificando se il prestito pubblico della copia di un libro realizzato in formato digitale, secondo il modello “one copy, one user”, possa ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 2006/115/CE, dispone che, “data l’importanza dei prestiti pubblici di libri digitali e al fine di salvaguardare sia l’effetto utile della deroga per il prestito pubblico, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, sia il contributo di tale eccezione alla promozione culturale, non si possa escludere l’applicabilità di tale articolo nel caso in cui l’operazione effettuata da una biblioteca accessibile al pubblico presenti, in relazione alle condizioni indicate all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa, caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle dei prestiti di opere su carta stampata”.
In tal modo, la Corte dichiara che la nozione di prestito ai sensi della Direttiva 2006/115/CE ricomprenda anche il prestito della copia di un libro in formato digitale, secondo il modello “one copy, one user”.
Gli Stati membri dell’Unione Europea possono comunque stabilire al loro interno condizioni ulteriori e supplementari che vadano ad innalzare il livello di tutela dei diritti degli autori, oltre a quanto già previsto nei loro confronti dalla Direttiva 2006/115/CE.
La Corte ha anche aggiunto che poiché uno degli obiettivi della Direttiva 2006/115/CE è costituito dalla lotta alla pirateria, il prestito pubblico non si applica, conseguentemente, alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale, nel caso in cui questa copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale. Ammettere il prestito in questo ultimo caso comporterebbe un pregiudizio ingiustificato per i titolari del diritto d’autore, facendo venir meno il fine posto dalla Direttiva 2006/115/CE.


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