Media , News | 24.02.2021

Attenzione alla cessione dei crediti d’imposta (e non solo)


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Tra i provvedimenti adottati dal governo per sostenere imprese e famiglie durante la crisi da Covid vi sono le detrazioni fiscali e le cessioni di crediti d’imposta. Tali misure sono state oggetto di attento esame da parte della Banca d’Italia, che sollecita i destinatari delle norme antiriciclaggio ad intensificare i propri controlli sui cessionari dei crediti d’imposta, in particolare sui soggetti che acquistano crediti in misura massiva.

Con la recente comunicazione della Uif (Unità di informazione finanziaria per l’Italia), la Banca d’Italia è intervenuta per evidenziare alcuni fattori di rischio connessi a possibili comportamenti illeciti nell’ambito delle cessioni di crediti fiscali previste dal decreto rilancio (bonus edilizi, superbonus, sismabonus, ecobonus, etc.).

Tali operazioni devono essere monitorate con particolare attenzione. Al riguardo, l’Uif segnala tre rischi principali:

  • l’eventuale natura fittizia dei crediti fiscali;
  • la presenza di acquirenti del credito che pagano il corrispettivo con capitali illeciti;
  • lo svolgimento di attività finanziaria abusiva da parte di soggetti, privi delle autorizzazioni necessarie, che effettuano una serie di operazioni di acquisto di crediti rivolgendosi ad una platea ampia di cedenti.

E dunque, non solo rileva l’intervento di professionisti qualificati chiamati a rilasciare il visto di conformità sui crediti (ciò nelle ipotesi di cessione del credito o di trasferimento dello stesso attraverso lo sconto in fattura), ma occorre, in generale, intensificare i controlli e i presidi ai fini antiriciclaggio, soprattutto in ragione del fatto che le norme fiscali non prevedono limitazioni al numero di cessioni né alla tipologia di cessionari ammissibili.

Nell’ambito delle misure previste per contenere gli effetti della pandemia vi sono altresì talune agevolazioni concesse nella forma di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti realizzabili attraverso strumenti di equity o assistiti da garanzia pubblica. Tutti i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla Uif dovranno quindi prestare molta attenzione, in particolare, al profilo del richiedente l’ammissione ai benefici, all’eventuale riluttanza nel fornire le informazioni richieste o alla comunicazione di dati non attendibili o non coerenti con la richiesta, l’assistenza da parte di consulenti nelle diverse fasi della procedura, nonché all’esistenza di collegamenti con aree geografiche considerate a elevato rischio ai sensi delle norme antiriciclaggio.

Si richiama, da ultimo, l’ulteriore avvertenza della UIF con riguardo all’incremento, durante la pandemia, delle attività effettuate in via telematica. Tali operazioni favoriscono naturalmente la rapidità delle transazioni, ma poiché le prestazioni di servizio sono rese senza interazione fisica con il cliente e vengono utilizzati sistemi di e-commerce, strumenti di pagamento su app mobile e i cosiddetti “Atm evoluti” (che consentono il deposito e il prelievo in contanti), i presidi di controllo dovranno necessariamente essere rafforzati.

L’articolo, scritto da Emanuela Rollino in collaborazione con Christian Viceconte e Clemente Tamburini, è stato pubblicato originariamente su We Wealth.


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