News , Media | 13.07.2020

Accise: inammissibilità della domanda di rimborso per mancato invio anche all’Agenzia delle Entrate


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La domanda di rimborso delle accise va comunicata anche all’ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi, quando la relativa spesa ha concorso alla formazione del reddito d’impresa.

Questo è l’adempimento chiesto dall’art. 29, comma 4 della L. n. 428/1990, pena l’inammissibilità della domanda di rimborso. Per non incorrere in tale sanzione, il contribuente avrà dunque l’onere di inviare la relativa istanza rimborso, da un lato, all’Ufficio delle Dogane competente sul credito e, dall’altro, alla diramazione territoriale dell’Agenza delle Entrate competente sulla dichiarazione dei redditi.

Agostino Giovinazzo ha analizzato gli aspetti di questo obbligo comunicativo sulle pagine di Diritto 24 de Il Sole 24 Ore.

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