La decisione della FIFA Disciplinary Committee di sospendere, ai sensi dell’articolo 27 del FIFA Disciplinary Code, l’esecuzione della squalifica automatica inflitta all’attaccante statunitense Folarin Balogun rappresenta un precedente unico nel panorama della giustizia sportiva internazionale. Si tratta di un provvedimento che solleva perplessità significative in relazione alla corretta applicazione dell’articolo 27 rispetto al sistema delle squalifiche automatiche disciplinato dal FIFA Disciplinary Code e dalle FIFA World Cup Regulations 2026 e in relazione al rispetto della cosiddetta dottrina del “Field of Play”, principio cardine della giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport.
I fatti
Il 3 luglio 2026, nel corso della gara tra Stati Uniti e Bosnia Erzegovina, valida per i sedicesimi di finale della FIFA World Cup 2026, l’attaccante americano Folarin Balogun viene espulso al 64° minuto per un intervento sul calciatore bosniaco Tarik Muharemović. L’arbitro non mostra inizialmente il cartellino rosso, ma dopo revisione VAR decide per l’espulsione diretta, qualificando l’intervento come grave fallo di gioco o condotta violenta. Gli Stati Uniti vincono la partita 2-0 e accedono agli ottavi di finale, dove affronteranno il Belgio.
L’espulsione comporta, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 4, del FIFA Disciplinary Code e dell’articolo 10.5 delle Regulations for the FIFA World Cup 2026, la squalifica automatica per la gara successiva della propria squadra.
Il 5 luglio 2026 la FIFA pubblica un comunicato ufficiale dal titolo “USA’s Balogun available for Belgium”, con il quale rende noto che la Disciplinary Committee ha disposto la sospensione dell’esecuzione della squalifica automatica. La formula utilizzata è inequivocabile: “Ai sensi dell’articolo 27 del FDC, l’applicazione della squalifica automatica per il calciatore statunitense Folarin Balogun è sospesa per un periodo di un (1) anno.”
Gli articoli di riferimento nel FIFA Disciplinary Code e nelle Regulations for the FIFA World Cup 2026
Il FIFA Disciplinary Code 2026 (di seguito, l’“FDC”), adottato dal FIFA Council il 28 aprile 2026 ed entrato in vigore il 1° maggio 2026, disciplina all’articolo 27, rubricato “Suspension of implementation of disciplinary measures”, il meccanismo della sospensione condizionale dell’esecuzione delle misure disciplinari. La norma attribuisce all’organo giudicante il potere di sospendere, in tutto o in parte, l’implementazione di una misura disciplinare. Con la sospensione, il soggetto sanzionato è assoggettato a un periodo di prova compreso tra uno e quattro anni; qualora nel periodo di prova il medesimo soggetto commetta un’ulteriore infrazione di natura e gravità simili, la sospensione è revocata e la sanzione originaria viene eseguita, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori sanzioni derivanti dalla nuova infrazione. La norma esclude espressamente dalla possibilità di sospensione le misure relative alla match manipulation.
L’istituto della “prova”, come configurato dall’articolo 27, opera dunque come una sospensione condizionale dell’esecuzione: la sanzione esiste e non viene annullata, ma la sua esecuzione è differita e subordinata alla condizione risolutiva della commissione di una nuova infrazione. Se il periodo di prova trascorre senza infrazioni, la sanzione non viene mai eseguita; se interviene una nuova violazione, la sanzione originaria rivive e si cumula con quella nuova.
La questione giuridica centrale è se l’articolo 27 possa applicarsi alla squalifica automatica da espulsione disciplinata dall’articolo 66.4 del medesimo Codice e dall’articolo 10.5 delle Regulations for the FIFA World Cup 2026 (di seguito, le “Regulations”).
L’articolo 66.4 stabilisce che l’espulsione comporta automaticamente la sospensione dalla gara successiva e che gli organi FIFA possono imporre ulteriori squalifiche e misure disciplinari. L’articolo 66.5 conferma che la squalifica automatica e ogni ulteriore match suspension devono essere scontate anche se la gara in cui è avvenuta l’espulsione sia stata successivamente abbandonata, annullata, persa a tavolino o rigiocata.
L’articolo 10.5 delle Regulations specifica che, in caso di espulsione per rosso diretto o doppia ammonizione, il giocatore è automaticamente sospeso dalla gara successiva della propria squadra. L’aggettivo “automatica”, ripetuto in tutte le norme di riferimento, sembra indicare una conseguenza necessaria e non discrezionale, sottratta alla valutazione caso per caso dell’organo giudicante.
Tuttavia, l’articolo 27 non opera una distinzione espressa tra misure disciplinari discrezionali e misure automatiche: il testo parla genericamente di misure disciplinari e la squalifica automatica da espulsione è, a tutti gli effetti, una misura disciplinare. L’unica eccezione espressa riguarda la match manipulation. Si tratta pertanto di stabilire se la squalifica automatica dell’articolo 66.4, pur essendo qualificata come “automatica”, rientri nella categoria delle misure disciplinari suscettibili di sospensione ai sensi dell’articolo 27, o se la sua natura di conseguenza necessaria dell’espulsione la sottragga alla discrezionalità dell’organo giudicante.
L’articolo 25 del FDC, che attribuisce all’organo decidente il potere di determinare tipo e misura della sanzione tenendo conto di elementi oggettivi e soggettivi, aggravanti e attenuanti, suggerisce un ampio margine di discrezionalità, ma si riferisce alla determinazione della sanzione, non alla sua sospensione condizionale.
La lettura sistematica delle norme suggerisce che il legislatore FIFA intendesse l’automatismo della squalifica come una garanzia minima e inderogabile: chi viene espulso salta la partita successiva, sempre e comunque, come effetto diretto e immodificabile della decisione arbitrale. Consentire la sospensione di tale automatismo equivale, di fatto, a svuotare la norma del suo contenuto precettivo e a trasformare una conseguenza certa in una conseguenza discrezionale.
Le reazioni: la telefonata Trump-Infantino, la protesta del Belgio e il comunicato della UEFA
La decisione della Disciplinary Committee ha immediatamente generato reazioni contrapposte. Poche ore dopo il comunicato FIFA, il New York Times e il The Athletic hanno riportato una telefonata tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente FIFA Gianni Infantino, nella quale Trump avrebbe chiesto alla FIFA di riesaminare il cartellino rosso di Balogun.
Trump ha successivamente scritto sulla piattaforma Truth Social: “Thank you to FIFA for doing what was right, and reversing a great injustice!”. Fonti FIFA hanno dichiarato che la telefonata non avrebbe influenzato la decisione del panel disciplinare, che sarebbe stata assunta in modo indipendente.
La Federazione calcistica del Belgio (RBFA) ha pubblicato il 5 luglio 2026 un comunicato dal titolo “RBFA Statement Regarding Folarin Balogun”, nel quale si dichiara “astonished” dalla decisione FIFA di dichiarare Balogun eleggibile per USA-Belgio. La RBFA rileva che la FIFA basa la propria decisione sull’articolo 27 del FDC, ma che l’articolo 66.4 del medesimo Codice stabilisce chiaramente che un cartellino rosso comporta automaticamente la squalifica per la gara successiva, come avvenuto per tutti i precedenti cartellini rossi in questa Coppa del Mondo. La RBFA richiama inoltre l’articolo 10.5 delle Regulations, la Circolare n. 16 FIFA World Cup 2026 del 12 maggio 2026, nonché le Match Coordination Meetings e le workshop presentations. La dichiarazione si conclude con l’annuncio che la RBFA “valuterà tutte le opzioni per tutelare i diritti delle squadre e il fair play”.
Anche la UEFA è intervenuta sul caso con un duro comunicato con cui ha attaccato la decisione della FIFA sostenendo come la regola della squalifica automatica sia “un principio radicato nei regolamenti, che non può essere soggetto a eccezioni, tantomeno nel bel mezzo di un torneo in cui diversi altri giocatori si sono trovati nella stessa situazione e hanno regolarmente scontato la loro squalifica”. Pertanto, la UEFA ha espresso la propria incredulità di fronte ad una decisione “senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile” che “crea un precedente nel torneo in corso, dove situazioni simili richiederanno ora una parità di trattamento, a scapito della competizione”.
Il 6 luglio, la RBFA ha pubblicato un secondo comunicato per chiarire lo svolgimento dei fatti successivamente alla decisione della FIFA. In particolare, una volta appresa la notizia, la RBFA avrebbe inviato una lettera alla FIFA richiedendo copia della decisione, una spiegazione del procedimento seguito e illustrando la propria posizione in merito ai regolamenti applicabili. Come unica risposta, la FIFA avrebbe inviato una lettera in cui dichiarava di considerare tale corrispondenza come un appello, comunicando che era stato nominato un giudice e che la federazione disponeva di poche ore per completare il ricorso. Nel suo secondo comunicato, la RBFA ha evidenziato come, affinché un appello sia ammissibile, i regolamenti della FIFA stessa stabiliscano che la decisione motivata debba prima essere comunicata all’appellante. Mentre la RBFA si limitava a richiedere legittime spiegazioni, la FIFA avrebbe unilateralmente qualificato la corrispondenza come un appello, assicurandosi immediatamente che questo fosse dichiarato inammissibile.
La RBFA ha inoltre denunciato che, durante la match coordination meeting, la FIFA avrebbe deliberatamente rimosso la sezione relativa alla sospensione automatica dei giocatori dalla propria presentazione, nonostante tale argomento fosse stato trattato in tutti gli incontri analoghi tenutisi prima delle precedenti quattro partite. La RBFA ha dichiarato di aver interrogato la FIFA, sia oralmente che per iscritto, sulle ragioni di tale modifica, senza mai ricevere risposta.
Nel secondo comunicato, la RBFA ha precisato di non aver ancora ricevuto alcuna decisione né spiegazione da parte della FIFA in merito alla vicenda e di non avere pertanto alternativa se non contestare l’eleggibilità del calciatore per la partita in programma. Indipendentemente dall’esito sportivo della gara, la RBFA ha annunciato l’intenzione di continuare a battersi nelle ore, nei giorni e nei mesi successivi in difesa dei principi fondamentali di etica, correttezza sportiva e degli interessi del calcio nel suo complesso.
La dottrina del Field of Play e la giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport
La dottrina del Field of Play costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (di seguito, il “TAS”), in base al quale le decisioni prese sul campo dagli arbitri e dagli ufficiali di gara, nell’esercizio delle loro competenze relative alle regole del gioco, non sono suscettibili di riesame nel merito da parte degli organi giurisdizionali o disciplinari, salvo che ricorrano circostanze eccezionali quali la malafede, il pregiudizio, l’arbitrarietà, la corruzione o un errore di diritto fondamentale. La ratio del principio risiede nella finalità e certezza dei risultati sportivi, nell’autorità e competenza tecnica dell’arbitro, nella necessità di evitare la riscrittura ex post degli esiti delle competizioni e nel rischio di aprire a un numero amplissimo di impugnazioni. Il TAS, nel lodo CAS 2015/A/4208, ha affermato che le decisioni del “campo da gioco” godono di una immunità qualificata: non è sufficiente che siano erronee o che una persona ragionevole avrebbe deciso diversamente; occorre provare frode, malafede, pregiudizio, arbitrarietà o corruzione. Ancora, nel lodo CAS 2008/A/1641, il TAS ha ribadito che non è consentito contestare una decisione di campo perché dissente dal giudizio espresso. Nei lodi CAS OG 20/010 e 20/011, è stato riaffermato come occorrano prove dirette di malafede, pregiudizio, corruzione o arbitrarietà per poter contestare una decisione del Field of Play e nel lodo CAS OG 24/18 è stato nuovamente confermato come sia precluso il riesame nel merito anche di procedure immediatamente collegate alla decisione di campo, quando essa è presa sul campo e limitata alla competizione.
Merita una menzione a parte il recente lodo avente ad oggetto l’esclusione, poi revocata, del rematore italiano Giacomo Perini durante le Paralimpiadi di Parigi 2024 (CAS 2024/A/10882). In quel caso, il rematore italiano era stato escluso dalla finale paralimpica per presunto utilizzo di apparecchiature di comunicazione durante la gara. Il TAS ha ritenuto che la dottrina del Field of Play non impedisse il riesame della decisione, poiché la controversia centrale verteva sulla corretta interpretazione della norma dei regolamenti della federazione internazionale canottaggio, e non sulla specifica decisione del giudice di gara. Il TAS ha concluso che la regola non proibiva chiaramente il mero possesso e ha annullato la decisione.
Il caso Balogun si colloca in una zona di confine rispetto alla tradizionale applicazione della dottrina del Field of Play. La FIFA, nel suo comunicato, non afferma di riesaminare la decisione dell’arbitro Claus. Il cartellino rosso rimane valido, l’espulsione non viene annullata, e la qualificazione dell’intervento come grave fallo di gioco non viene messa in discussione. Ciò che viene sospeso è soltanto l’esecuzione della conseguenza automatica della squalifica. Ma proprio questa distinzione formale è problematica: se la squalifica automatica è parte integrante e inscindibile del cartellino rosso, come suggeriscono gli articoli 66.4 FDC e 10.5 delle Regulations, allora sospenderne l’esecuzione equivale a neutralizzare, nella sostanza, l’effetto concreto della decisione arbitrale. Il calciatore espulso è trattato, ai fini della partita successiva, come se l’espulsione non fosse mai avvenuta.
Il rischio è che la distinzione tra “sospensione della misura disciplinare” e “revisione della decisione arbitrale” diventi puramente nominalistica. Se la ragione sostanziale della sospensione è la ritenuta eccessiva severità del cartellino rosso allora la decisione finisce per essere una revisione indiretta del merito della valutazione arbitrale, in contrasto con la dottrina del Field of Play.
Peraltro, l’articolo 9.6 delle Regulations stabilisce espressamente che non possono essere proposti protesti contro decisioni arbitrali su fatti connessi al gioco e che tali decisioni sono finali e non impugnabili.
I precedenti rilevanti
L’applicazione dell’articolo 27 del FDC alle squalifiche da cartellino rosso non è priva di precedenti, ma il caso Balogun si distingue da tutti quelli noti per un elemento decisivo: la sospensione interviene prima che la squalifica automatica per la gara immediatamente successiva sia stata scontata, e durante la fase finale della Coppa del Mondo.
Nel novembre 2025, Cristiano Ronaldo è stato espulso durante la gara Portogallo-Irlanda di qualificazione mondiale per una gomitata su Dara O’Shea, condotta qualificata condotta violenta. La FIFA ha imposto tre gare di squalifica; Ronaldo ne ha scontata una contro l’Armenia, e le restanti due sono state sospese per un anno ai sensi dell’articolo 27 FDC. A differenza del caso Balogun, Ronaldo ha comunque scontato la squalifica automatica (la prima gara), mentre la sospensione ha riguardato soltanto le ulteriori gare aggiuntive imposte dall’organo disciplinare.
Nei casi Otamendi e Caicedo, la FIFA ha differito squalifiche pendenti da gare di qualificazione, consentendo la disponibilità dei calciatori all’esordio mondiale. Questi provvedimenti si inscrivono nella modifica dell’articolo 10.2 delle Regulations che stabilisce che determinate squalifiche da gialli, rosso indiretto, DOGSO o gravi falli da gioco commesse nelle fasi preliminari non si trasferiscono alla fase finale. La motivazione è consentire alle federazioni di competere con le squadre più forti, bilanciando integrità disciplinare e qualità del torneo.
Nel caso Danny Vukovic c. FIFA (lodo CAS 2008/A/1590) il portiere australiano, espulso per contatto aggressivo con un arbitro, aveva beneficiato di un’interruzione della squalifica disposta dalla federazione australiana per consentirgli di partecipare alle Olimpiadi. La FIFA ha impugnato tale provvedimento e il TAS ha confermato la decisione FIFA di estendere la squalifica su scala mondiale senza interruzione, affermando che l’interruzione della sanzione deve avere una base legale chiara e che, se l’unico scopo è permettere la partecipazione a una competizione specifica, il provvedimento appare tailor-made e privo di base normativa.
Infine, anche nei casi CAS 2013/A/3360, CAS OG 24/14 e CAS 2014/A/3665, 3666 e 3667, il TAS è giunto a conclusioni analoghe confermando le squalifiche.
The possibility of appeal against the decisione and the appeal of Belgium
The FDC provides for the possibility of appealing to the FIFA Appeal Committee, an internal judicial body within FIFA responsible for deciding appeals against decisions of the Disciplinary Committee in cases where the Statute and the FDC do not qualify them as final. However, pursuant to Article 61 of the FDC, an appeal cannot be lodged against decisions concerning measures that do not exceed certain thresholds, including suspensions of up to two matches or two months. Nonetheless, according to the press, FIFA recognized that Belgium had the possibility of appealing to the FIFA Appeal Committee against the decision to suspend the automatic disqualification of the American striker, provided the appeal was lodged within 12 hours prior to the start of the match between Belgium and the United States. In light of the RBFA’s second press release, it would appear that FIFA treated the letter of clarification sent by the RBFA to FIFA itself as an “appeal”. A few hours before the match, the RBFA published a third press release announcing that it had received the decision of the FIFA Appeal Committee declaring the appeal inadmissible and confirming the decision to allow the American player to participate in the round of 16.
To safeguard the independence of the system, the possibility of recourse to the CAS remains available once internal FIFA remedies have been exhausted. Article 50 of the FIFA Statutes provides for appeals to the CAS within 21 days against final FIFA decisions but excludes disputes relating to violations of the Laws of the Game and, in general, suspensions of up to four matches or three months. For the FIFA World Cup 2026, the CAS established a specific ad hoc division, operating remotely for the duration of the competition, to ensure rapid resolution of disputes arising during the tournament. The Arbitration Rules for the FIFA World Cup 26 Final Competition provide in Article 11 that applications must be submitted within the time limit set out in Article 50 of the FIFA Statutes and only after exhaustion of internal remedies, while Article 19 requires the Panel to render its decision within 48 hours of the filing of the application, unless an exceptional extension is ordered by the President of the ad hoc division.
Once the match has been played, the issue would likely become moot, unless Belgium were to request, in a purely theoretical scenario, the annulment of the result on grounds of irregular line-up—a hypothesis that appears to border on the limits of applicable sports law.
L’impugnabilità della decisione e il ricorso del Belgio
L’FDC prevede la possibilità di proporre appello al FIFA Appeal Committee. Si tratta di un organo di giustizia endofederale, interno alla FIFA, chiamato a decidere sui ricorsi avverso le decisioni della Disciplinary Committee nei casi in cui lo Statuto e il FDC non le qualifichino come definitive. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 61 FDC, l’appello non è proponibile avverso decisioni aventi ad oggetto misure che non superino determinate soglie, tra cui le sospensioni fino a due gare o due mesi. Ciò nonostante, secondo quanto riportato da alcuni media, la FIFA avrebbe comunque riconosciuto al Belgio la possibilità di proporre appello dinanzi al FIFA Appeal Committee contro la decisione di sospendere la squalifica automatica dell’attaccante statunitense, depositando un ricorso entro le 12 ore precedenti l’inizio della gara tra Belgio e Stati Uniti. Alla luce del secondo comunicato della RBFA, parrebbe che la FIFA avrebbe considerato la lettera di chiarimenti trasmessa dalla RBFA alla FIFA stessa come “appello”. Poche ore prima della partita, la RBFA ha pubblicato un terzo comunicato comunicando di aver ricevuto la decisione del FIFA Appeal Committee con la quale l’appello veniva dichiarato inammissibile e veniva confermata la decisione di lasciare che il calciatore statunitense partecipasse agli ottavi di finale.
Ad ogni modo, a presidio dell’indipendenza del sistema resta la possibilità di ricorso al TAS. Infatti, una volta esauriti i rimedi interni FIFA, l’articolo 50 degli Statuti FIFA prevede l’appello al TAS entro 21 giorni contro le decisioni definitive FIFA. Tuttavia, il medesimo articolo esclude le controversie relative alle violazioni delle Laws of the Game e, in linea generale, le sospensioni fino a quattro gare o tre mesi.
Per la FIFA World Cup 2026 il TAS ha istituito una specifica divisione ad hoc, operante da remoto per tutta la durata della competizione, proprio al fine di decidere rapidamente le controversie sorte durante il torneo. Le Arbitration Rules for the FIFA World Cup 26 Final Competition prevedono all’articolo 11 che l’istanza debba essere proposta nel termine previsto dall’articolo 50 degli Statuti FIFA e solo dopo l’esaurimento dei rimedi interni, mentre l’articolo 19 stabilisce che il Panel debba rendere la decisione entro 48 ore dal deposito dell’istanza, salvo proroga eccezionale disposta dal Presidente della divisione ad hoc.
Dopo la disputa della gara, la questione diverrebbe verosimilmente superata, a meno che il Belgio non chieda, in via del tutto teorica, l’annullamento del risultato per schieramento irregolare, un’ipotesi che appare ai confini del diritto sportivo applicabile.
Conclusioni: un precedente problematico
Il caso Balogun si basa sull’interpretazione dell’articolo 27 del FDC e costituisce un unicum nella storia della Coppa del Mondo per una serie di ragioni. È la prima volta che la sospensione condizionale viene applicata alla squalifica automatica da espulsione prima che questa sia stata scontata. Inoltre, la decisione è stata resa durante la fase finale del torneo e il beneficiario è un calciatore del Paese co-organizzatore.
I precedenti Ronaldo, Otamendi e Caicedo confermano una tendenza FIFA, particolarmente accentuata nell’edizione 2026, a evitare che squalifiche pregresse incidano sulla partecipazione dei calciatori alla fase finale del torneo. La modifica dell’articolo 10.2 delle Regulations adottata dal Bureau of the Council l’8 maggio 2026 ne è la manifestazione regolamentare espressa. Tuttavia, il caso Balogun supera quel confine: non riguarda una squalifica trascinata dalla fase di qualificazione, ma la conseguenza automatica e immediata di un’espulsione avvenuta nella fase finale stessa, decisa dall’arbitro con l’ausilio del VAR, per un fatto di gioco la cui valutazione è tradizionalmente riservata all’ufficiale di gara.
Il caso Vukovic insegna che la sospensione o interruzione della sanzione deve avere una base legale chiara e non può apparire come un provvedimento ad hoc finalizzato a consentire la partecipazione a una specifica competizione.
La decisione crea un rischio concreto di disparità di trattamento. L’assenza di criteri ex ante espliciti trasforma il potere discrezionale in arbitrio e alimenta la percezione che il trattamento sia differenziato in base a considerazioni extra-sportive.
Per queste ragioni, appare necessario un chiarimento regolamentare. Se la FIFA intende che l’articolo 27 possa legittimamente sospendere l’automatica sospensione dalla possibilità di partecipare a una gara prevista dall’articolo 66.4 del FDC e dall’articolo 10.5 delle Regulations, dovrebbe dichiararlo espressamente, definire condizioni oggettive di applicazione e garantire un’applicazione uniforme e trasparente a tutte le squadre, indipendentemente dal Paese ospitante. In assenza di tali criteri, la certezza delle squalifiche automatiche, presidio fondamentale della dottrina del Field of Play e dell’integrità competitiva, risulta significativamente indebolita, e il precedente Balogun rischia di trasformarsi in uno strumento discrezionale privo di prevedibilità e, soprattutto, di legittimazione.