Insight | 30.04.2026

Insight Doganale | Maggio 2026

L'entrata in vigore dell’Accordo interinale sul commercio (ITA) UE-Mercosur, la pubblicazione del 20° pacchetto sanzioni alla Russia


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Dal 1° maggio in vigore l’Accordo interinale sul commercio (ITA) UE-Mercosur

Dopo oltre 25 anni di negoziati, entra in vigore provvisoriamente l’accordo Ue-Mercosur (ITA).
Dal 1° maggio, l’accordo si applica, in via provvisoria, tra l’Ue e i Paesi del Mercosur che hanno completato la ratifica e notificato formalmente l’adesione entro la fine di marzo, ossia Argentina, Brasile e Uruguay (il Paraguay ha recentemente ratificato l’accordo e dovrebbe inviare a breve la notifica).

Si tratta di un’opportunità importante per le aziende, che possono beneficiare dell’abolizione delle tariffe su numerosi prodotti, sin dal primo giorno di applicazione, mentre per altri la riduzione daziaria avverrà gradualmente, nell’arco di anni.

L’accordo prevede, all’art. 3.16, che i prodotti originari dell’Unione europea all’importazione nel Mercosur e i prodotti originari del Mercosur all’importazione nell’Unione europea beneficiano del trattamento tariffario preferenziale su presentazione di un’attestazione di origine conformemente all’articolo 3.17 e alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte.
L’art. 3.17 richiede una dichiarazione di origine su fattura ma, per un periodo transitorio non superiore a tre anni (ulteriormente prorogabile di altri due), è prevista in alternativa la possibilità di presentare un certificato di origine conforme al modello di cui all’allegato 3-D, che dovrà attestare il soddisfacimento dei requisiti.

Particolare attenzione, al fine di evitare contestazioni, deve essere posta alla regolarità della documentazione relativa ai beni soggetti a contingenti tariffari (prodotti sensibili come carni, riso e zucchero dal Mercosur, formaggi o preparazioni per lattanti dall’UE): l’importazione nell’Ue, in particolare, deve essere accompagnata da un certificato di autorizzazione dei contingenti, rilasciato dalle autorità degli Stati del Mercosur, che ha una validità di un anno e deve essere compilato per ciascuna singola spedizione.

I quantitativi dei contingenti ammessi sono calcolati in modo proporzionale per il periodo che va dal 1° maggio alla fine dell’anno e la gestione dei flussi è affidata alla Commissione seguendo, per i prodotti non agricoli, il principio “primo arrivato, primo servito”.

Specifiche informazioni sulla compilazione delle prove di origine e sulle regole di origine preferenziali applicabili nell’ambito degli scambi Ue-Mercosur sono state fornite dalla Commissione europea con la Guida pubblicata in aprile.

Lo Studio LCA è a disposizione per aiutare le aziende a cogliere tale nuova opportunità.

Pubblicato il 20° pacchetto sanzioni alla Russia

23 aprile l’Unione europea ha ulteriormente esteso le sanzioni inflitte alla Russia, soprattutto nei settori dell’energia, del commercio, della finanza e della lotta alla flotta ombra.

Tra le principali novità, si segnala l’aggiunta di 46 vascelli alla lista nera dell’Ue, che ha portato a 632 le unità vietate; l’estensione del divieto di transazioni ad altre 20 banche russe (in totale ora sono 70) e a quattro istituti di Kirghizistan, Laos e Azerbaigian che aiutano l’elusione; l’inserimento in black list individuale di 120 nuove persone ed entità (tra cui oligarchi, propagandisti, responsabili di rapimenti di minori e saccheggi culturali) nonché 60 entità legate al complesso militare-industriale russo (32 in Russia, 28 in Cina, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Thailandia).

Con riferimento alle restrizioni al commercio, il pacchetto estende i divieti di esportazione esistenti ad ulteriori categorie di merci, tra cui vetreria da laboratorio, alcuni lubrificanti ad alte prestazioni e relativi additivi, materiali energetici specifici, alcuni prodotti chimici, gomma e articoli in gomma vulcanizzata, articoli in acciaio, utensili per la produzione di metalli e trattori industriali.

Parallelamente, sono state introdotte ulteriori restrizioni alle importazioni di merci in grado di generare entrate significative per la Russia, tra cui alcune materie prime, metalli e minerali specifici, rottami di acciaio e altri metalli, alcuni prodotti chimici, articoli in gomma vulcanizzata e pelli conciate.
Queste misure sono accompagnate da un rafforzamento del divieto di transito attraverso il territorio russo, volto a prevenire l’elusione delle misure restrittive. È stata inoltre introdotta una quota quantitativa per le importazioni di ammoniaca.

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