1. Finalità e contesto della riforma
Con il Disegno di Legge approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 15 aprile 2026 – di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, il legislatore ha finalmente portato a compimento un processo di riforma atteso da lungo tempo (“DDL Agroalimentare”).
La riforma in oggetto si colloca nel contesto di un progressivo incremento dei reati di frode alimentare, fenomeno alimentato tanto dall’elevato valore economico e reputazionale delle eccellenze italiane, quanto dalla crescente complessità e internazionalizzazione delle filiere produttive. In tale scenario, il sistema sanzionatorio previgente ha mostrato evidenti limiti, risultando inadeguato a fronteggiare forme di criminalità sempre più sofisticate e spesso riconducibili a contesti di natura organizzata.
L’intervento normativo si propone, dunque, di rafforzare la tutela del patrimonio agroalimentare nazionale, superando le criticità emerse nella prassi applicativa e colmando le lacune che, sino ad oggi, hanno reso necessario ricorrere a interpretazioni estensive per ricondurre talune condotte illecite nell’ambito della rilevanza penale.
2. Il contenuto del provvedimento
Più in dettaglio, il DDL Agroalimentare, composto da 21 articoli suddivisi in tre Titoli, dedicati rispettivamente alle sanzioni penali, alle sanzioni amministrative e alle disposizioni finali, si articola lungo tre direttrici principali, che di seguito si riassumono: (i) la ridefinizione del sistema sanzionatorio penale, attraverso l’introduzione di nuove fattispecie incriminatrici specificamente dedicate al settore agroalimentare e la rimodulazione del trattamento sanzionatorio per ipotesi già esistenti; (ii) l’estensione della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 ai reati agroalimentari di maggiore gravità; (iii) il rafforzamento degli strumenti di controllo e di tracciabilità lungo l’intera filiera produttiva agroalimentare.
2.1 Titolo I – Le sanzioni penali
Nell’ambito del Titolo I del DDL Agroalimentare, le disposizioni contenute nell’ articolo 1 intervengono a modifica del Codice penale al fine di ridefinire il sistema sanzionatorio in materia di frodi alimentari. La novella si sviluppa sia sul piano applicativo, attraverso l’estensione dell’ambito di rilevanza penale a condotte finora non espressamente tipizzate o punibili solo mediante interpretazioni giurisprudenziali estensive, sia sul piano della cornice edittale, mediante un rafforzamento del trattamento sanzionatorio di tali condotte.
In tale prospettiva, l’articolo in esame integra il nuovo Titolo VIII del Codice Penale a partire dalla sua rubrica, ora disciplinante i “Delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare”, quest’ultimo individuato quale ulteriore bene giuridico protetto. La scelta, di chiaro valore simbolico, oltre che sistematico, consente di attribuire rilevanza autonoma agli interessi connessi alla genuinità e alla qualità della produzione alimentare, sottraendoli alla logica meramente economicistica, che aveva sino ad oggi dominato la lettura giurisprudenziale delle fattispecie di frode in commercio di prodotti alimentari.
La disposizione, in un’ottica di riordino complessivo della materia, non si limita a intervenire sulle singole fattispecie, ma procede a una vera e propria ristrutturazione sistematica del Codice penale. In tale prospettiva, infatti, da un lato, vengono abrogate le fattispecie di cui agli articoli 516 e 517-bis c.p.; dall’altro, viene introdotto un nuovo Capo II-bis, dedicato integralmente ai “Delitti contro il patrimonio agroalimentare” nel quale confluiscono ora in modo organico le nuove incriminazioni.
Contestualmente, vengono introdotte nuove ipotesi di reato, tra cui particolare rilievo assumono il reato di frode alimentare (art. 517-sexies c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.), a cui si accompagna un complessivo inasprimento del trattamento sanzionatorio, realizzato attraverso la previsione di specifiche circostanze aggravanti (art. 517-octies c.p.), l’introduzione di pene accessorie e misure ablative (artt. 518.1 e 518.2 c.p.).
Sotto il profilo sanzionatorio, si evidenzia altresì un rafforzamento delle pene previste per alcune fattispecie già esistenti, come nel caso dell’articolo 517-quater c.p. relativo al delitto di contraffazione di alimenti a denominazione protetta, per il quale è disposto un significativo aumento dei limiti edittali.
In questo quadro di complessivo rafforzamento della tutela penale si inserisce anche l’intervento sulla responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (“Decreto 231”). In particolare, l’articolo 1, co. 2, DDL Agroalimentare modifica l’art. 25-bis.1 del Decreto 231 – rubricato “Delitti contro l’industria e il commercio” – includendo tra i reati presupposto il riferimento all’art. 517-octies, co. 4, c.p. Ne deriva che la responsabilità dell’ente non è estesa alle fattispecie base di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci, bensì alle sole ipotesi aggravate caratterizzate da una dimensione organizzata dell’illecito, ossia quando le condotte siano realizzate con più operazioni e mediante l’allestimento di mezzi e attività continuative.
Sul piano operativo, le imprese alimentari dovranno dunque aggiornare i modelli organizzativi 231, adeguando i sistemi di gestione del rischio e rafforzando i controlli sulla tracciabilità lungo l’intera filiera produttiva.
In ragione della riforma dei reati agroalimentari cosi attuata, l’articolo 2 apporta le modifiche necessarie ad armonizzare alla stessa il Codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, intervenendo in particolare sulla disciplina in materia (i) di indagini relativa ad attività di prelievo e campionamento, (ii) di intercettazioni telefoniche (consentendone il ricorso anche per le nuove fattispecie delittuose) e (iii) di destinazione a scopi benefici degli alimenti sequestrati o confiscati in favore di enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali.
Allo stesso modo, il delitto di cui all’articolo 517-septies c.p. viene incluso nell’elenco delle fattispecie per cui è consentito lo strumento investigativo delle operazioni sotto copertura (articolo 3), mentre a tutte le due nuove fattispecie viene estesa la disciplina prevista dall’articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sulla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria (articolo 4). Inoltre, viene eliminato il riferimento ai prodotti alimentari nelle pertinenti disposizioni contenute nella Legge finanziaria 2004 (articolo 5) e previsto un sistema di contrassegno per i prodotti DOP e IGP (articolo 6).
2.2 Titolo II – sanzioni amministrative
Il Titolo II, dedicato alle sanzioni amministrative, apporta modifiche alla vigente disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 7) nonché in materia di rintracciabilità dei prodotti alimentari di qualità (articolo 8).
Sulla stessa stregua, la novella interviene altresì modificando l’impianto delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, riguardanti, in particolare (i) la violazione delle pratiche leali di informazione di cui all’art. 7 Reg. (UE) 1169/2011; (ii) le indicazioni presenti in etichetta sulla denominazione dell’alimento, sull’elenco degli ingredienti e sul Paese di origine dell’alimento o luogo di provenienza e (iii) le indicazioni afferenti alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari (articolo 10); per poi concludere con un intervento che restituisce coerenza al recente quadro sanzionatorio in materia di riproduzione animale (articolo 11) e con ulteriori disposizioni di adeguamento e coordinamento del sistema sanzionatorio vigente in ambito agricolo (articolo 12).
Il Capo III interessa specificatamente il settore lattiero-caseario, nell’ottica di realizzare una più ampia tutela dei consumatori e di garantire la concorrenza e trasparenza del relativo settore di mercato attraverso l’istituzione di una nuova piattaforma informatizzata sulle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati (articolo 13) e con la previsione di un Piano straordinario di controllo nazionale per garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità del latte, con particolare attenzione a quello di bufala e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica nelle diverse fasi di produzione e commercializzazione (articolo 14).
Il Capo IV, dedicato alle procedure e agli organi di controllo nel settore agroalimentare, introduce, in un’ottica di semplificazione procedimentale, il blocco ufficiale temporaneo dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione quale misura cautelare prodromica al sequestro amministrativo, applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa (articolo 15). Inoltre, al fine di rafforzare l’efficacia dell’attività di prevenzione e repressione delle frodi e delle pratiche sleali, viene istituita la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare al quale sono attribuite tre funzioni principali: (i) promuovere il coordinamento tra i diversi organi di controllo, evitando sovrapposizioni e dispersioni; (ii) predisporre annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari; (iii) attivare campagne straordinarie di vigilanza nei comparti a maggior rischio (articolo 16).
Il Capo in esame prevede altresì disposizioni in materia di controlli connessi alla condizionalità sociale (articolo 17), introduce cause interdittive alla costituzione dei Centri di assistenza agricola (CAA), nonché specifici illeciti amministrativi a essi riferibili, disciplinando anche la destinazione dei proventi delle relative sanzioni (articolo 18), e interviene, infine, sul settore vitivinicolo, prevedendo misure volte a contrastare fenomeni di inadempimento e a rafforzare il sistema sanzionatorio (articolo 19).
Infine, il Capo V interviene sul sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima, procedendo a una sua complessiva riorganizzazione, resa necessaria dalla stratificazione nel tempo di molteplici interventi normativi. L’obiettivo è quello di ricondurre a unità la disciplina vigente, rendendola più chiara e accessibile per gli operatori del settore, nonché di rafforzarne l’efficacia, la proporzionalità e la capacità dissuasiva nella repressione delle condotte illecite che incidono su interessi di rilievo pubblico, quali la tutela delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare (articolo 20).
2.3 Titolo III – disposizioni finali
Il Titolo III, infine, reca le disposizioni finali e contiene la clausola di invarianza finanziaria, volta a garantire che dall’attuazione della riforma non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 21).
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni svolte, il DDL Agroalimentare in esame si configura come un intervento di rilievo nell’evoluzione del sistema sanzionatorio in materia agroalimentare, ponendosi l’obiettivo di superare le criticità che hanno a lungo caratterizzato la disciplina previgente.
Il legislatore ha infatti realizzato un riassetto complessivo della materia, incidendo in modo coordinato tanto sul versante penale quanto su quello amministrativo. In questa prospettiva come abbiamo visto, assumono particolare significato l’introduzione di un autonomo Capo del Codice penale dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare – espressione di un approccio finalmente sistematico e non più frammentario – nonché il rafforzamento del relativo trattamento sanzionatorio. A ciò si aggiunge l’estensione della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001, che contribuisce ad ampliare l’efficacia complessiva del sistema di prevenzione e repressione.
La portata innovativa della riforma non si esaurisce, tuttavia, nel dato normativo. Il suo effettivo impatto dipenderà dalla capacità degli operatori e delle autorità competenti di darvi concreta attuazione, assicurandone un’applicazione coerente e uniforme. Solo in tal modo sarà possibile rafforzare la tutela del patrimonio agroalimentare nazionale, garantire condizioni di leale concorrenza e consolidare la fiducia nel mercato, a beneficio tanto dei consumatori quanto degli operatori economici del settore.
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