Insight | 09.04.2026

Direttiva UE anticorruzione

Nuove norme minime sulla lotta alla corruzione


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Il Parlamento europeo ha adottato una nuova direttiva sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371. La direttiva, al momento in attesa di formale adozione anche da parte del Consiglio, stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni penali e non penali in materia di corruzione, nonché misure per “contrastare la corruzione mediante il diritto penale, consentendo una migliore cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti”. Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

La direttiva è stata approvata a valle di un iter legislativo durato tre anni, a partire da una prima proposta della Commissione europea per una direttiva specifica risalente al 2023, che intendeva rendere obbligatoria nel diritto comunitario l’incriminazione per i reati previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC).

Le principali disposizioni della Direttiva Anticorruzione

La Direttiva impone agli Stati membri di configurare come reato, qualora commesse intenzionalmente, le seguenti condotte:

Corruzione nel settore pubblico (art. 3): comprende la corruzione attiva (promettere, offrire o concedere un indebito vantaggio a un funzionario pubblico[1] affinché compia o ometta un atto nell’esercizio delle sue funzioni) e la corruzione passiva (il funzionario che solleciti, riceva o accetti l’offerta o la promessa di un indebito vantaggio per sé o per un terzo per compiere o omettere un atto nell’esercizio delle sue funzioni).

Corruzione nel settore privato (art. 4): riguarda la corruzione attiva e passiva nell’ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o commerciali, con riferimento a persone che svolgono funzioni direttive o lavorative per entità del settore privato, in violazione dei propri doveri.

Appropriazione indebita (art. 5): comprende l’impegno, l’erogazione, l’appropriazione o l’uso di beni da parte di un funzionario pubblico per scopi diversi da quelli previsti, a vantaggio proprio o di terzi ovvero a danno degli interessi finanziari dell’entità pubblica o privata interessata. Gli Stati membri possono estendere tale fattispecie anche al settore privato.

Traffico d’influenze (art. 6), che comprende:

  • la promessa, l’offerta o la concessione, anche indirette, di un indebito vantaggio al fine di esercitare un’influenza impropria su un’azione o omissione di funzionario pubblico[2], in vista di ottenere un indebito vantaggio da tale funzionario pubblico, a prescindere dal fatto che l’influenza sia stata effettivamente esercitata o abbia prodotto i risultati voluti;
  • la sollecitazione o l’accettazione, anche indirette, di un indebito vantaggio o della relativa promessa al fine di esercitare un’influenza impropria su un’azione o omissione di funzionario pubblico, in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico.

 

Esercizio illecito di funzioni pubbliche (art. 7): prevede la punibilità di “determinate violazioni gravi della legge” derivanti da azioni od omissioni di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni, con la possibilità per gli Stati membri di limitarne l’applicazione a determinate categorie di funzionari.

Intralcio alla giustizia (art. 8): comprende l’uso di violenza, minacce o intimidazioni o la promessa, l’offerta o la concessione di un vantaggio per indurre a prestare falsa testimonianza o per interferire nella presentazione di elementi probatori o nell’esercizio di funzioni ufficiali delle autorità giudiziarie o di contrasto, in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. da 3 a 6 e agli artt. 9 e 11.

Arricchimento mediante reato di corruzione (art. 9): impone la criminalizzazione del funzionario pubblico che acquisisca, detenga o utilizzi beni nella consapevolezza che provengono dalla commissione di reati di cui agli artt. da 3 a 6 e agli artt. 8 e 11 da parte di un altro funzionario pubblico.

Occultamento (art. 10): impone la criminalizzazione delle condotte di occultamento o dissimulazione della vera natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, nella consapevolezza che tali beni provengono dalla commissione di reati di cui agli artt. da 3 a 6 e agli artt. 8 e 11.

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo (art. 11): prevede la punizione delle condotte di istigazione, favoreggiamento e concorso nella commissione di tutti i reati precedentemente elencati ad eccezione dell’art 7 (Esercizio illecito di funzioni pubbliche). La facoltà di punire le condotte di cui agli artt. da 3 a 6 anche in forma tentata è lasciata alla valutazione dei singoli Stati membri, mentre è obbligatoria la punizione del tentativo di arricchimento mediante corruzione e del tentativo di occultamento.

Sanzioni per le persone fisiche

La Direttiva prevede un sistema sanzionatorio articolato su livelli minimi di pena massima:

  • almeno cinque anni di reclusione per la corruzione nel settore pubblico qualora vi sia violazione dei doveri del funzionario, e almeno tre in caso contrario;
  • almeno quattro anni per l’appropriazione indebita (commessa dal funzionario pubblico), l’arricchimento e l’occultamento;
  • almeno tre anni per la corruzione nel settore privato e il traffico d’influenze.

 

La Direttiva impone altresì la previsione di sanzioni e misure penali o non penali aggiuntive (ad eccezione del reato di esercizio illecito di funzioni pubbliche di cui all’art 7), quali sanzioni pecuniarie, destituzione, sospensione e trasferimento dai pubblici uffici, interdizione dai pubblici uffici o dall’esercizio di attività imprenditoriali, ritiro di autorizzazioni o permessi all’esercizio di attività, esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici e pubblicazione della decisione giudiziaria.

È prevista la possibilità per gli Stati membri di prevedere che le condotte di appropriazione indebita non costituiscano reato se il vantaggio o il danno che ne deriva è inferiore a 10.000 euro.

Responsabilità per le persone giuridiche

Parallelamente rispetto alle persone fisiche, la Direttiva impone l’estensione della responsabilità alle persone giuridiche per reati commessi a loro vantaggio (ad eccezione del reato di esercizio illecito di funzioni pubbliche di cui all’art 7) da soggetti in posizione direttiva (con potere di rappresentanza, decisione o controllo), nonché nei casi in cui la mancata sorveglianza o il mancato controllo abbiano reso possibile la commissione del reato da parte di un sottoposto.

Per le persone giuridiche ritenute responsabili devono essere previste sanzioni penali o non penali in ogni caso pecuniarie “ il cui importo sia proporzionato alla gravità della condotta e alla [relativa] situazione individuale, finanziaria e di altro tipo”, con possibilità di prevedere altre sanzioni tra cui la liquidazione giudiziale, l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività, l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria.

Con specifico riferimento alle pene pecuniarie per le persone giuridiche punite per i reati di corruzione pubblica e privata, appropriazione indebita, traffico di influenze e arricchimento mediante corruzione, il “livello massimo” delle sanzioni pecuniarie non deve essere inferiore:

  • al 5% del fatturato mondiale totale “nell’esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato, oppure nell’esercizio precedente a quello della decisione che irroga la sanzione pecuniaria”, o 40 milioni di euro in via alternativa, per corruzione pubblica e privata e appropriazione indebita;
  • al 3% del fatturato mondiale totale nello stesso periodo di riferimento, o 24 milioni di euro in via alternativa, per traffico d’influenze, intralcio alla giustizia e arricchimento.

Circostanze aggravanti e attenuanti

Costituisce circostanza aggravante per tutti i predetti reati (con esclusione dell’esercizio illecito di funzioni pubbliche) la commissione del reato nell’ambito di un’organizzazione criminale.

Sono previste ulteriori circostanze aggravanti, tra le quali rientrano:

  • la qualità di funzionario di alto livello dell’autore del reato;
  • la precedente condanna per reati della stessa indole;
  • il vantaggio o il danno sostanziale.

 

Tra le circostanze attenuanti figurano per tutti i predetti reati (con esclusione dell’esercizio illecito di funzioni pubbliche):

  • per le persone fisiche, la collaborazione dell’autore con le autorità competenti;
  • per le persone giuridiche, l’adozione di efficaci programmi di conformità e la comunicazione rapida e volontaria del reato alle autorità, unitamente a misure correttive.

Termini di prescrizione

La Direttiva stabilisce termini minimi di prescrizione dei reati:

  • almeno otto anni per i reati punibili con pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione;
  • almeno cinque anni per i reati punibili con pena non inferiore nel massimo a tre anni.

 

Per quanto riguarda la prescrizione delle sanzioni, i termini sono rispettivamente di almeno dieci e cinque anni dalla condanna definitiva. Gli Stati membri possono prevedere termini più brevi a condizione che siano suscettibili di interruzione o sospensione.

Prevenzione, denunce e indagini

La Direttiva impone altresì agli Stati membri di adottare misure di prevenzione della corruzione, promuovendo trasparenza, integrità e sensibilizzazione pubblica e privata, e di introdurre strumenti concreti (dichiarazioni patrimoniali, gestione conflitti di interesse, trasparenza finanziaria) e valutazioni periodiche dei rischi, soprattutto settoriali.

È inoltre richiesta l’adozione di strategie nazionali anticorruzione e la creazione di organismi indipendenti per prevenzione, controllo e repressione dei fenomeni corruttivi. Tali organismi devono disporre di risorse adeguate e personale qualificato, oltre a garantire formazione continua ai funzionari e alle autorità competenti.

Da ultimo, l’art. 27 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per consentire “il tracciamento, l’individuazione, il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi dai reati di cui al capo II della presente direttiva”.

Protezione dei whistleblower e diritti delle vittime

La Direttiva impone l’applicazione della direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. Direttiva Whistleblowing) alla denuncia dei reati di corruzione e alla protezione delle persone che denunciano, nonché l’obbligo di fornire accesso, a chi denuncia tali reati e fornisce elementi di prova o collabora alle indagini, a misure di protezione, sostegno e assistenza nel contesto del procedimento penale.

La Direttiva tutela, inoltre, le vittime dei reati di corruzione e riconosce al pubblico interessato — incluse le organizzazioni non governative impegnate nella lotta alla corruzione — adeguati diritti procedurali nei procedimenti riguardanti i reati di corruzione, qualora tali diritti esistano nello Stato membro in relazione ad altri reati.

 

[1] La nozione include anche “arbitri e giurati”.
[2] La nozione include anche “arbitri e giurati”.

Managing Associate
Paolo Erik Liedholm
Mid-Level Associate
Chiara Sarzi Sartori

Marketing & Communication
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Penale

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