Insight | 11.07.2025

Il “Decreto PPA”: un nuovo assetto per negoziare contratti di compravendita di lungo termine di energia rinnovabile

Il Decreto PPA istituisce una piattaforma nazionale per contratti a lungo termine da fonti rinnovabili: l'Italia punta al rafforzamento della transizione energetica


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Il 1° luglio 2025 è stato pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) il decreto n. 152 del 20 giugno 2025, c.d. Decreto PPA (di seguito anche il Decreto) che – in attuazione dell’articolo 28 del D.lgs. 199/2021 di recepimento della direttiva europea sulle energie rinnovabili (direttiva (UE) 2018/2001) – disciplina la creazione di una piattaforma nazionale per la negoziazione dei contratti di compravendita di lungo termine di energia da fonte rinnovabile (FER).

Si tratta di uno strumento atteso da tempo dal settore, e diretto a superare criticità che ancora ostacolano la diffusione dei Power Purchase Agreements (PPA) in Italia, soprattutto per le difficoltà ad accedere a formule contrattuali standardizzate, mercati liquidi e strumenti efficaci di copertura del rischio.

1. I PPA come driver della transizione energetica nell’Unione Europea

 

Il Decreto, adottato congiuntamente dal MASE e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresenta uno dei tasselli fondamentali della riforma “REPowerEU” e si colloca all’interno della Missione 7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), relativo alla mitigazione del rischio finanziario dei contratti di compravendita di energia da fonti rinnovabili di durata almeno quinquennale.

Il Decreto PPA si inserisce, quindi, in un contesto normativo che, attraverso gli accordi di compravendita di energia, mira a garantire prezzi prevedibili, sostenere obiettivi di decarbonizzazione e al contempo tutelare la competitività e la liquidità del mercato.

In linea con le indicazioni europee, il recente provvedimento ha la finalità di ridurre le barriere economiche e operative all’adozione dei contratti PPA, promuovendo l’utilizzo di strumenti di garanzia e la creazione di un’infrastruttura di mercato affidabile e accessibile.

2. Lo sviluppo e il funzionamento del “MPPA”

 

La principale novità introdotta da Decreto PPA è l’istituzione del Mercato PPA (MPPA), una piattaforma organizzata e a partecipazione volontaria, affidata al Gestore dei Mercati Energetici (GME), da integrare con il Mercato Elettrico a Termine (MTE) e finalizzata alla negoziazione di contratti standardizzati di durata compresa tra 5 e 10 anni.

Il GME definirà, previa consultazione, il modello di funzionamento del MPPA, tenendo conto delle regole operative che saranno emanate in attuazione del Decreto PPA (v. infra). La Disciplina del mercato elettrico in sede di avvio del MPPA sarà inoltre approvata con decreto del MASE sentita l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Al fine di preservare le finalità di approvvigionamento e minimizzare il rischio di strategie speculative, l’articolo 3, comma 4, vieta la vendita sul MPPA di energia elettrica da fonti rinnovabili che sia già oggetto di contratti precedentemente negoziati.

Dall’altro lato, con l’obiettivo di contenere il rischio di inadempimento delle controparti e i correlati oneri a carico del GSE come “operatore di ultima istanza” (v. infra), ai sensi dell’articolo 3, comma 5, il GME, nell’ambito della Disciplina del mercato elettrico, dovrà stabilire una serie di condizioni e presupposti per la negoziazione dei contratti:

  1. selezione preliminare delle controparti: ogni PPA dovrà essere negoziato tra soggetti reciprocamente selezionati sul MPPA, con controparti chiaramente identificate, mentre i casi di inadempimento saranno gestiti separatamente per ciascun contratto;
  2. offerte di vendita: possono presentare offerte solo i titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili in esercizio e/o autorizzati, che rispettino i requisiti tecnici definiti dal GSE;
  3. offerte di acquisto: sono ammesse esclusivamente offerte presentate da soggetti titolari di punti di prelievo e che soddisfino i requisiti stabiliti dal GSE nelle regole operative;
  4. controparte centrale: tale ruolo sarà assunto dal GME per tutte le operazioni sul MPPA;
  5. garanzie finanziarie: la negoziazione e il mantenimento delle posizioni contrattuali saranno subordinati alla verifica della congruità delle garanzie economiche prestate dagli operatori sul MPPA a copertura del rischio associato a ciascun contratto;
  6. valutazione dell’esposizione: l’esposizione associata a ciascun contratto sarà calcolata annualmente in base a una quota del valore contrattuale, decrescente con l’aumentare della durata del contratto, e sarà periodicamente rivalutata secondo l’andamento dei prezzi;
  7. gestione dell’inadempimento: qualora una delle controparti di un contratto negoziato sul MPPA si renda inadempiente:
  • il GME applicherà le misure disciplinari previste dalla disciplina del mercato elettrico;
  • il GSE interverrà come “garante di ultima istanza”, assumendo la posizione della parte contrattuale inadempiente;
  • il GME sarà autorizzato ad escutere le garanzie della parte inadempiente e trasferire gli importi riscossi al GSE, per coprire eventuali oneri sostenuti nelle suddette attività di subentro.

 

In definitiva, nella nuova configurazione il GME assumerà un ruolo centrarle, anzitutto in qualità di controparte centrale, con la conseguente standardizzazione e riduzione del rischio sistemico; mentre l’accesso al mercato sarà riservato a soggetti che dimostrino requisiti prestabilite, così da garantire che tutte le negoziazioni possano avvenire solo tra parti in condizioni di compliance.

Di primaria importanza riveste, altresì, la verifica della congruità finanziaria delle garanzie prestate dagli operatori.

Al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), infatti, è affidato il compito di verificare l’idoneità soggettiva dei partecipanti al MPPA: e, precisamente, di definire e accertare il possesso dei requisiti previsti per i soggetti ammessi a presentare offerte di vendita e di acquisto, come individuati all’art. 3, comma 5, del Decreto PPA. A tal fine, il GSE potrà anche ricorrere alla procedura di qualificazione già vigente per gli impianti autorizzati alimentati da fonti rinnovabili, disciplinata dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 224 del 14 luglio 2023.

Il GSE è inoltre chiamato a stabilire eventuali limiti quantitativi alle negoziazioni per ciascun operatore, secondo criteri e modalità che dovranno essere approvati dal MASE, come previsto dall’art. 8, comma 2.

Completata l’attività di verifica, quindi, il GSE provvederà a trasmettere al GME i dati e le informazioni necessari per l’ammissione dei soggetti qualificati alla piattaforma del mercato PPA.

3. Il ruolo del GSE come “garante di ultima istanza

 

Innovativa è altresì la funzione attribuita al GSE come operatore di ultima istanza in caso di inadempimento contrattuale di una delle controparti.

Ai sensi dell’art. 4 del Decreto PPA, infatti, mentre il GME applicherà le misure disciplinari, il GSE assolverà un ruolo di garante di ultima istanza e subentrerà nel contratto per la durata residua nei seguenti casi:

  1. inadempimento della parte acquirente: il GSE acquisterà l’energia e corrisponderà il c.d. prezzo di riserva al venditore;
  2. inadempimento della parte venditrice: il GSE assumerà (i) il ruolo di venditore, ricevendo il prezzo di riserva dagli acquirenti e (ii) la disponibilità dell’energia elettrica prodotta dall’impianto alimentato da fonti rinnovabili asservito al contratto PPA, subentrando alla controparte venditrice nel relativo contratto di dispacciamento.

 

La copertura dell’esposizione finanziaria del GSE sarà assicurata, in primo luogo, da un meccanismo misto, ossia mediante (i) l’escussione delle garanzie finanziarie degli operatori inadempienti e (ii) un corrispettivo definito dall’ARERA (entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto), da applicarsi ai contraenti per accedere alla garanzia di ultima istanza del GSE.

Per la parte non coperta da tale meccanismo, la copertura, nei limiti di un’esposizione annua massima di 45 milioni di euro, sarà finanziata tramite quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica del sistema ETS (D. Lgs. 9 giugno 2020, n. 47) per gli anni 2025-2027, che sarà trattenuta dal GSE e destinata al MASE.

4. I PPA negoziabili sul MPPA e la cessione delle Garanzie di Origine

 

Per poter essere negoziati sul MPPA, i PPA dovranno presentare caratteristiche standard ben definite, compatibili con quelle dei contratti negoziati sul MTE, con durata temporale non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni, come chiarito dall’art. 5 del Decreto.

I contratti PPA conclusi sul MPPA saranno registrati dal GME nell’apposita Bacheca PPA; e, in proposito, il Decreto contempla, in prospettiva, la possibile chiusura del “Comparto Annunci” (i.e., la sezione informativa attualmente disponibile sul sito del GME), che verrà dismessa solo una volta che la nuova piattaforma sarà pienamente operativa.

Un ulteriore profilo disciplinato dal Decreto riguarda la gestione delle Garanzie di Origine (GO) emesse in corrispondenza della medesima fonte energetica dell’energia elettrica prodotta in esecuzione dei contratti negoziati sul MPPA.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 17 del D.M. n. 224 del 14 luglio 2023, il GSE è incaricato di individuare le modalità applicative attraverso cui i produttori potranno cedere le GO relative alla medesima fonte dell’energia fornita nell’ambito dei PPA. Tali operazioni potranno avvenire anche mediante i sistemi digitali M-GO e PB-GO, piattaforme organizzate e gestite dal GME in conformità alla deliberazione ARERA 28 luglio 2011, Arg/elt 104/11.

In parallelo, il GSE dovrà stabilire anche le modalità con cui anche le parti acquirenti dei PPA potranno accedere all’acquisto delle GO, in modo da garantire la tracciabilità dell’energia rinnovabile e valorizzarne gli aspetti ambientali.

Tale meccanismo rafforza l’integrazione tra il mercato dei PPA e i sistemi di certificazione ambientale, promuovendo trasparenza e affidabilità a beneficio degli operatori economici e dei soggetti obbligati (o interessati) alla compensazione delle emissioni.

5. Prossimi step e portata del Decreto PPA

 

Il Decreto stabilisce, infine, che il GSE e il GME dovranno collaborare nella definizione delle regole operative. Entro 120 dalla data di entrata in vigore del Decreto il GSE dovrà presentare al MASE una proposta – definita con il GME per quanto di competenza per disciplinare, tra l’altro:

  1. le modalità di definizione e verifica dei requisiti di accesso per acquirenti e venditori, nonché i limiti alle quantità negoziabili,
  2. le modalità di determinazione e aggiornamento periodico dei prezzi di riserva (che saranno definiti in modo da limitare il rischio della controparte e da contenere gli oneri a valere sui proventi derivanti dalla messa all’asta delle quote ETS);
  3. i meccanismi di subentro del GSE nei contratti di dispacciamento della controparte venditrice inadempiente;
  4. gli schemi contrattuali standard per regolare il rapporto tra GSE come operatore di ultima istanza e la controparte interessata;
  5. le modalità di verifica da parte del GSE.

 

L’auspicio è che il nuovo assetto delineato dal Decreto in esame possa incentivare la diffusione di PPA, che per volume in Italia non sono ancora valorizzati come in altri Stati Membri dell’UE, pur essendo individuati come uno dei driver per accelerare la transizione ecologico-energetica e attuare programmi di decarbonizzazione e indipendenza energetica, oltre ad apparire uno strumento  utile per attrarre investimenti nello sviluppo di impianti FER, laddove garantiscono stabilità dei ricavi per i produttori e prevedibilità dei costi per i consumatori.

Attendiamo, quindi, la prossima emanazione delle regole operative per verificare i requisiti e le condizioni di dettaglio con cui il meccanismo di negoziazione dei contratti sul MPPA sarà implementato; anche perché nel mondo regolatorio anche prescrizioni formali e procedure, se ben congegnate e convenienti, possono promuovere l’attivismo degli operatori di mercato per spingerli a realizzare i risultati attesi.

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Lo Studio assiste gruppi nazionali ed esteri, investitori e finanziatori in complesse operazioni di investimento, finanziamento, acquisizione e sviluppo di progetti nel settore delle energie tradizionali (petrolchimico, gas naturale e energia elettrica) e rinnovabili (solare, eolica, geotermica, idrica e biomasse), occupandosi sia della predisposizione della documentazione richiesta dal GSE (Gestore Servizi Energetici), sia della risoluzione di problematiche inerenti la realizzazione di progetti energetici implementati in Italia e all’estero, sia dei rapporti con le Amministrazioni fiscali e doganali.
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