Insight | 12.02.2026

Quando lo Stato sostiene il crowdlending: il Fondo di Garanzia come leva di crescita

Crowdlending e Fondo di Garanzia PMI: la nuova spinta dello Stato per il finanziamento alternativo alle imprese


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Premessa

Con il decreto del 7 gennaio 2026, adottato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“Decreto”), è stata data attuazione all’articolo 18, comma 6 del c.d. Decreto Crescita, introducendo la possibilità per le micro e le piccole e medie imprese, di accedere al Fondo di Garanzia PMI anche per le operazioni di lending crowdfunding.

Si tratta di una novità molto attesa dal mondo del crowdfunding, per potenziare il supporto alle imprese che cercano fonti di finanziamento alternative al credito bancario tradizionale. Il Fondo potrà ora garantire anche i finanziamenti raccolti attraverso piattaforme autorizzate, offrendo agli investitori una protezione significativa contro il rischio di insolvenza.

Il Decreto definisce le modalità e le condizioni di accesso al Fondo, la misura massima della garanzia concedibile, le modalità di retrocessione all’investitore delle somme derivanti dall’eventuale escussione e liquidazione della garanzia, nonché le modalità di accreditamento al Fondo dei fornitori di servizi di crowdfunding.

I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese, come definite dall’allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, aventi sede legale ovvero sede operativa sul territorio italiano, che perseguono l’obiettivo di reperire fondi tramite una piattaforma di crowdfunding al fine di realizzare progetti di investimento, come definite all’articolo 1, paragrafo 1, lettera m) del Decreto.

La Garanzia

La garanzia del Fondo è concessa su richiesta dei fornitori di servizi di crowdfunding accreditati, opera a favore degli investitori e ha come beneficiari le micro e le piccole e medie imprese che raccolgono i fondi attraverso la piattaforma.

Il Decreto all’articolo 3, paragrafo 2, prevede le seguenti percentuali massime di copertura in base alla tipologia di Operazioni:

  1. 80 (ottanta) per cento dell’importo dell’operazione finanziaria avente ad oggetto la concessione di “prestiti”;
  2. 80 (ottanta) per cento dell’importo dell’operazione finanziaria avente ad oggetto la sottoscrizione di “mini bond” e altri titoli obbligazionari;
  3. 50 (cinquanta) per cento dell’importo dell’operazione finanziaria avente ad oggetto la sottoscrizione di “valori mobiliari” o di “strumenti ammessi a fini di crowdfunding”.

In particolare, la garanzia indicata al punto (iii) è concessa ai sensi e nei limiti della vigente normativa in materia di aiuti di Stato in forma di “finanziamento del rischio”.

Il comma 4 del medesimo articolo prevede che non sono in nessun caso ammessi alla garanzia i valori mobiliari che permettano di acquisire o vendere altri valori mobiliari o che comportino un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure. In ogni caso, il limite massimo della garanzia è fissato in 5 milioni di euro per operazione.

La garanzia del Fondo è gratuita per le imprese beneficiarie: non sono previste commissioni o costi aggiuntivi per accedere alla protezione statale.

Accreditamento dei fornitori di servizi di crowdfunding

La richiesta di accreditamento può essere presentata esclusivamente dai fornitori di servizi di crowdfunding che, a tale data, risultino iscritti nel relativo registro. Per i soggetti iscritti nel registro a fronte dell’autorizzazione concessa dalle autorità competenti di altri Stati membri, deve risultare dal medesimo registro che abbiano comunicato, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento Crowdfunding, l’intenzione di fornire servizi di crowdfunding in Italia.

Con la richiesta di accreditamento, i fornitori si impegnano a:

  1. richiedere la garanzia per conto e nell’interesse degli investitori e, in caso di escussione, retrocedere agli investitori le somme liquidate dal Fondo;
  2. accettare integralmente e osservare le disposizioni operative e la vigente normativa del Fondo, incluse le disposizioni inerenti alle cause di inefficacia della garanzia;
  3. predisporre e rendere disponibile sulla piattaforma un’adeguata informativa contenente le condizioni di accesso alla garanzia, la misura massima della garanzia e le modalità di escussione e retrocessione;
  4. comunicare tempestivamente al Gestore del Fondo ogni variazione delle informazioni e dei dati contenuti nella richiesta di accreditamento;
  5. adempiere agli obblighi di legge e regolamentari applicabili ai sensi della disciplina nazionale ed europea.

Il Gestore del Fondo, verificato il rispetto dei requisiti, propone al Consiglio di gestione competente a deliberare in materia di concessione della garanzia, l’accoglimento ovvero il diniego della richiesta di accreditamento. Entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Consiglio di gestione, il Gestore comunica ai fornitori l’accreditamento ovvero i motivi del diniego.

L’accreditamento è revocato dal Consiglio di gestione nei seguenti casi:

  1. revoca dell’autorizzazione quale fornitore di servizi di crowdfunding;
  2. cancellazione nell’ambito del registro dei fornitori di servizi di crowdfunding dell’Italia dall’elenco degli Stati membri in cui il fornitore di servizi di crowdfunding ha comunicato la propria intenzione di fornire servizi di crowdfunding;
  3. grave o reiterata violazione degli impegni, ivi inclusa l’accertata, mancata retrocessione agli investitori delle somme liquidate dal Fondo al fornitore di servizi di crowdfunding, ovvero la presenza di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, nelle comunicazioni di monitoraggi.

Nel caso di escussione e successiva liquidazione della perdita sulle Operazioni garantite dal Fondo, le somme liquidate a titolo di perdita dal Fondo al fornitore di servizi di crowdfunding sono da questo integralmente accreditate, entro 10 giorni, agli investitori.

Il fornitore è tenuto a rendicontare al Gestore del Fondo l’avvenuto integrale accreditamento agli investitori delle risorse liquidate.

Entrata in vigore

Le disposizioni del Decreto del 7 gennaio 2026 si applicano dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato che dà notizia dell’adozione del decreto ministeriale di approvazione delle modifiche alle Disposizioni Operative del Fondo.

Il Consiglio di gestione del Fondo deve adeguare la disciplina operativa ai contenuti del nuovo provvedimento: questo passaggio tecnico potrà richiedere diverse settimane.

Le piattaforme interessate possono comunque iniziare a preparare la documentazione per l’accreditamento, mentre le imprese possono valutare se il crowdfunding garantito rappresenti un’opzione interessante per i propri progetti di investimento.

Considerazioni conclusive

Questa nuova disposizione normativa rappresenta un’importante evoluzione nel panorama delle fonti di finanziamento alternative per le PMI italiane e dello sviluppo del lending crowdfunding, in un mercato che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo ha conosciuto un paio di anni molto difficili.

L’accesso al Fondo per le Operazioni offre vantaggi economici significativi per le imprese beneficiarie, posto che la garanzia del Fondo è completamente gratuita per le PMI, non essendo previste commissioni o costi aggiuntivi per accedere alla stessa.

Garantire anche i prestiti erogati dalle piattaforme di crowdfunding rappresenta un segnale importante da parte del legislatore circa la volontà di sostenere e rilanciare un canale complementare a quello del credito bancario tradizionale, eliminando un gap normativo importante, per incoraggiare gli investitori a valutare questa opportunità e anche per permette di raccogliere capitali anche a imprese con storicità limitata.

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Equity Partner
Umberto Piattelli
Senior Associate
Sofia Caruso
Trainee
Gaia Rulli

Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

Banking, Finance & Regulatory

LCA assiste istituzioni finanziarie, fondi di investimento, sponsor e società nella strutturazione, negoziazione ed esecuzione di un ampio spettro di operazioni di finanziamento, sia domestiche che internazionali, e di finanza strutturata, ivi incluso l’emissione di prestiti obbligazionari e cartolarizzazioni di crediti performing e non performing.
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