Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha accolto l’Appello proposto dalla Torres nei confronti della FIFA, in una decisione di particolare rilievo. Il caso, infatti, chiarisce i limiti dell’applicazione della definizione nazionale di professionismo e dilettantismo, confermando che, ai fini del calcolo del FIFA training compensation, lo status del calciatore deve essere determinato secondo i criteri definitivi dalla FIFA, a prescindere dalla qualificazione nazionale.
La controversia riguardava il contenuto dell’Electronic Player Passport (EPP) del calciatore argentino Patricio Alexis Goglino e dell’Allocation Statement che imponeva alla Torres il pagamento del FIFA training compensation ai club formatori, poiché il primo tesseramento da professionista del calciatore risultava avvenuto con la Torres.
Il team sport di LCA, guidato dal partner Federico Venturi Ferriolo e composto dagli avvocati Lorenzo Vittorio Caprara e Nicolò Peri, ha assistito il club dinanzi al TAS riaprendo la procedura relativa all’EPP e all’Allocation Statement che la FIFA riteneva definitiva. Il TAS ha rilevato come il calciatore avesse acquisito lo status di professionista presso i precedenti club dilettantistici già prima di essere tesserato per il club professionistico sardo.
“Siamo soddisfatti di questa decisione che crea un precedente estremamente rilevante e finalmente pone l’attenzione sul rapporto che sussiste tra norme nazionali e regolamenti internazionali. Il lodo stabilisce infatti il principio per cui lo status di professionista del calciatore va determinato, caso per caso, secondo i criteri previsti dai regolamenti FIFA”, ha commentato l’avvocato Venturi Ferriolo.
La vicenda
A luglio 2023 il calciatore sottoscriveva un contratto di prestazione sportiva con la Torres e veniva tesserato a far data dal 10 ottobre 2023. In seguito al tesseramento, la FIFA generava il “passaporto elettronico” del calciatore (“Electronic Player Passport” o “EPP”), concludendo la procedura di revisione dell’EPP il 15 maggio 2024.
A quel punto, la FIFA invitava la società a confermare la correttezza dei dati o a segnalare eventuali documenti aggiuntivi rilevanti per il calcolo del FIFA training compensation. In assenza di osservazioni da parte della Torres, la FIFA generava, sulla base delle informazioni previste dall’EPP, un Allocation Statement con cui veniva predisposto il calcolo del FIFA training compensation dovuto dalla Torres ai club che avevano contribuito alla formazione del giovane calciatore.
Secondo i regolamenti FIFA, nell’ambito dei trasferimenti internazionali, la FIFA training compensation è dovuta dal primo club che firma un contratto da professionista con il calciatore entro la stagione del suo 23° compleanno, in favore di tutte le società che hanno partecipato alla sua formazione a partire dal compimento dei 12 anni.
Sulla base dell’Allocation Statement, alla Torres veniva richiesto di corrispondere € 107.561,64 ai due club argentini che avevano formato il calciatore. Venuta a conoscenza del debito nei confronti dei due club, la Torres decideva di proporre appello dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS) per chiedere l’annullamento dell’EPP e dell’Allocation Statement emessi dalla FIFA, sostenendo che il calciatore avesse già acquisito lo status di professionista secondo i criteri FIFA, prima del tesseramento con la società, pur militando in squadre dilettantistiche.
Gli argomenti del club
Secondo la Torres, ai fini del calcolo del FIFA training compensation non va considerata la definizione nazionale di “professionista”, bensì quella prevista dall’articolo 2 delle FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (“FIFA RSTP”).
In Italia, la qualifica di professionista è riservata ai calciatori e alle calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati o tesserate per società associate nelle leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile. Tuttavia, per la FIFA, è considerato professionista qualunque calciatore o calciatrice che ha un contratto scritto con un club e riceve un compenso superiore alle spese sostenute per tale attività.
Il club ha richiamato un orientamento consolidato del TAS e del FIFA Football Tribunal, secondo cui esistono solo due categorie di calciatori: i dilettanti e i professionisti; senza possibilità di status intermedi. Il criterio determinante per stabilire lo status è l’ammontare effettivo del compenso, indipendentemente dalla forma giuridica del contratto. Inoltre, anche benefit come vitto e alloggio devono essere valutati, così come le circostanze specifiche di ciascun caso.
La Torres ha documentato che, prima del tesseramento, il calciatore aveva già firmato contratti con club di Serie D italiani, ricevendo compensi superiori alle spese sostenute, oltre a rimborsi per vitto e alloggio. Tali elementi, secondo la giurisprudenza del TAS, qualificano il calciatore come professionista prima del suo tesseramento con il club sardo.
Il lodo
Il Tribunale ha accolto le eccezioni del club e dei suoi legali, disponendo l’annullamento dell’EPP e dell’Allocation Statement, rinviando la questione alla Segreteria Generale della FIFA per l’emissione di un nuovo EPP e di un nuovo Allocation Statement.
Dopo aver confermato la propria competenza a pronunciarsi sulla questione, in quanto rientrante nel potere di riesame completo (de novo) del Tribunale, il TAS ha ritenuto ammissibili le prove sullo status professionistico del calciatore prima del suo passaggio alla Torres. Tali prove consistevano negli accordi economici conclusi tra il calciatore e le squadre in cui aveva militato in Italia, nel dilettantismo, prima di approdare alla Torres. Il Tribunale ha sottolineato che non vi erano ragioni sostanziali per escludere l’ammissibilità di tali documenti o per metterne in dubbio l’autenticità. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui è preferibile, nell’interesse della giustizia, ammettere anche prove che avrebbero potuto essere prodotte in un momento antecedente, e anche nel caso in cui la loro omessa produzione era frutto della negligenza della parte.
Il TAS si è dunque soffermato sulla questione relativa allo status del calciatore, richiamando l’opportunità di adottare la definizione di cui all’articolo 2 delle FIFA RSTP e sottolineando come nessun altro status debba essere considerato. Pertanto, fintantoché un calciatore o una calciatrice abbiano un contratto scritto con un club e sono pagati più di quanto spendono per svolgere la loro attività, dovranno essere considerati professionisti e nessun’altra disposizione potrà rilevare ai fini della determinazione di tale status.
Il Tribunale ha dunque concluso sottolineando che la documentazione prodotta dalla Torres deve essere presa in considerazione dalla FIFA ai fini del calcolo del FIFA training compensation. Tuttavia, il Tribunale non si è pronunciato in modo definitivo sulla natura professionistica del calciatore, tenuto conto del fatto che gli altri club con i quali il calciatore aveva sottoscritto accordi economici in precedenza non erano parte del procedimento. Pertanto, ha annullato l’EPP e l’Allocation Statement, rinviando la questione al Segretariato Generale della FIFA affinché generi un nuovo EPP e un nuovo Allocation Statement.
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